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Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 25.01.2002
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Impossibilità di applicazione del principio del favor rei - Misura degli interessi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 25.01.2002Codesta Direzione Regionale ha posto taluni problemi concernenti l'applicazione degli interessi di mora relativi agli omessi o tardivi versamenti dei concessionari del servizio nazionale della riscossione.
In particolare, codesta Direzione Regionale ha chiesto alla scrivente:
1) di esprimere il proprio parere circa la natura dei predetti interessi, in vista della possibile applicazione del principio del "favor rei" introdotto all'art. 3 del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193;
2) di fornire indicazioni sulle modalità di calcolo dei predetti interessi in relazione a quanto disposto nel decreto dirigenziale 9 luglio 1998, che aveva previsto il computo degli interessi di cui all'art. 61, comma 6, lett. c) (e, quindi, anche degli interessi di cui all'art. 104, comma 3, del D.P.R. n. 43/1988), per giorno e non più per semestre o frazione di semestre; secondo il locale concessionario, infatti, tale modalità di calcolo degli interessi di mora dovrebbe essere applicata retroattivamente.
Al riguardo, si osserva che gli interessi di mora in parola hanno senz'altro natura risarcitoria. Con riferimento agli omessi o tardivi versamenti dei concessionari, si riscontra, infatti, la simultanea presenza degli interessi, nella misura di volta in volta prevista dal legislatore (equivalente a quella degli interessi di mora a carico dei contribuenti nel sistema degli artt. 61, comma 6, lett. c), e 104, comma 3, del DPR n. 43/1988 e al saggio legale nell'art. 47 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) e delle sanzioni.
Pertanto, non essendo, evidentemente, ipotizzabile una duplicazione di misure sanzionatorie per il medesimo inadempimento, si giunge agevolmente alla conclusione che gli interessi in argomento sono diretti a soddisfare una finalità risarcitoria, diversamente dalle sanzioni, che hanno natura afflittiva.
Alla luce di quanto precede, agli interessi previsti dall'art. 104, comma 3, del D.P.R. n.43/1988 non può ritenersi applicabile il principio del "favor rei", che riguarda esclusivamente le sanzioni.
Da ciò, peraltro, consegue anche l'impossibilità di aderire alla tesi, sostenuta dal concessionario interessato, e riferita dalla Direzione Regionale nel secondo quesito in esame, dell'applicabilità retroattiva della misura dei predetti interessi di mora stabilita con il decreto del 9 luglio 1998.
In materia di interessi, infatti, in caso di variazione del tasso durante il periodo di riferimento, occorre dividere tale periodo in sottoperiodi, per ciascuno dei quali va applicato il tasso vigente nel corso dello stesso.