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Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 del 30.01.2002
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Istituzione del codice-tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 del 30.01.2002L'articolo 6 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ha previsto un nuovo regime tributario, ai fini delle imposte sui redditi, per i fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi che contempla il versamento di un'imposta sostitutiva dell'1 per cento sull'ammontare del valore netto contabile del fondo entro il 20 febbraio di ogni anno.
Ai sensi del comma 2 del succitato articolo, la società di gestione preleva annualmente sull'ammontare del valore netto contabile del fondo un importo pari all'1 per cento a titolo d'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 20 febbraio dell'anno successivo. Per l'anno 2001, come viene precisato dall'art. 10 del predetto decreto legge n. 351 del 2001, l'imposta sostitutiva è dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio netto del fondo riferito al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 351/2001 ed il 31 dicembre 2001.Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, s'istituisce il seguente codice-tributo:
1806, denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi. Art. 6 del decreto-legge n. 351/2001".Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo dovrà essere esposto nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse vanno imputate al capo VI e al capitolo 1054 del bilancio dello Stato.