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Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 05.02.2002
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Interpello 954-140/2001 - Articolo 11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 05.02.2002Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale, la Signora M. C. ha chiesto il parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in particolare nell'articolo 14, concernente il regime transitorio di tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria.
Esposizione del quesito
Il contribuente possedeva al 1 luglio 1998, data di entrata in vigore della riforma della tassazione dei redditi finanziari attuata dal citato D.Lgs. n. 461 del 1997, una partecipazione qualificata in una società quotata in Borsa. Avvalendosi della disciplina di carattere transitorio di cui al citato articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, il medesimo contribuente ha inteso affrancare una quota della partecipazione posseduta pari al 2 per cento. A tal fine, chiede se può ritenersi corretto assumere il valore risultante dalla media dei prezzi di Borsa del mese di giugno 1998, così come previsto dal comma 6, lettera a), dello stesso articolo 14, senza dover corrispondere sulla plusvalenza compresa nel predetto valore l'imposta sostitutiva di cui al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102.Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter considerare affrancata a titolo gratuito la quota parte delle azioni di sua proprietà pari al 2 per cento, posseduta alla data del 1 luglio 1998, assumendo quale costo fiscalmente rilevante il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso la Borsa nel mese di giugno 1998.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Al fine di limitare gli effetti che la riforma della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria avrebbe potuto produrre - anche in considerazione della circostanza che per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate quotate la tassazione era stata sospesa fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino dei redditi di capitale e diversi - l'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha previsto una disciplina speciale per le partecipazioni possedute al 1 luglio 1998.
Tale disciplina, di carattere opzionale, era finalizzata a consentire la sterilizzazione delle plusvalenze maturate fino al 30 giugno 1998, assoggettando a tassazione soltanto quelle effettivamente realizzate a tale data mediante l'applicazione della disciplina fiscale previgente (D.L. n. 27 del 1991, convertito dalla L. n. 102 del 1991).
A tal fine, era concessa al contribuente la facoltà di determinare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al 1 luglio 1998 utilizzando criteri alternativi a quelli ordinari. Detti criteri erano volti a consentire di assoggettare le plusvalenze maturate al 1 luglio 1998 al medesimo trattamento tributario che le stesse avrebbero sopportato se le partecipazioni cui afferivano fossero state cedute entro il 30 giugno 1998.
In particolare, per le partecipazioni qualificate, negoziate in mercati regolamentati italiani - così come definite dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo vigente anteriormente al 1 luglio 1998 - il criterio del valore al 1 luglio 1998 di cui all'articolo 14, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 461 del 1997, consisteva nell'assumere, in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese di giugno 1998, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore fossero assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991.
Per le partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati italiani, ai sensi della lettera a), comma 6, dello stesso articolo 14, l'applicazione di tale criterio non comportava il pagamento dell'imposta sostitutiva né la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi (quadro RT del Modello Unico), in quanto dette partecipazioni se fossero state cedute precedentemente avrebbero realizzato plusvalenze in esenzione d'imposta.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze non era dovuta per le plusvalenze non qualificate realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dal 9 novembre 1992 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Successivamente era stato previsto che la disposizione contenuta nel citato articolo 7 del D.L. n. 372 del 1992 si dovesse applicare fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino dei redditi di capitale e diversi e, quindi, fino al 1 luglio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997 (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 458).
Ciò premesso, sulla base delle precisazioni contenute nella circolare del Ministero delle finanze n. 165/E del 24 giugno 1998 (paragrafo 5.2.3.), il contribuente poteva procedere anche ad un affrancamento parziale della partecipazione detenuta, limitatamente alla quota corrispondente alla partecipazione non qualificata. In questo caso, qualora le partecipazioni affrancate avessero avuto a tale data tutti i requisiti per poter essere considerate partecipazioni che - se cedute in precedenza - potevano consentire la realizzazione di plusvalenze non assoggettate a tassazione ai sensi della disciplina previgente, l'utilizzo del criterio del valore alla data del 1 luglio 1998 non era subordinato all'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Al riguardo si ricorda che, ai fini della determinazione della percentuale rilevante ai fini della qualificazione della partecipazione posseduta, si doveva tener conto non solo delle partecipazioni possedute alla data del 1 luglio 1998, ma anche di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi antecedenti, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Pertanto, la partecipazione posseduta al 1 luglio 1998 doveva essere considerata qualificata quando sommata a quelle cedute in tale arco temporale fosse rappresentativa di una percentuale superiore a quelle stabilite dalla norma. In tal caso l'affrancamento doveva essere effettuato con il criterio di cui alla lettera b), del comma 6 dell'articolo 14 che prevedeva il pagamento della relativa imposta sostitutiva.
Qualora, invece, le azioni affrancate fossero state rappresentative di una partecipazione non qualificata, poteva essere applicato il criterio di cui alla lettera a), del comma 6, dell'articolo 14 che non implicava il pagamento dell'imposta sostitutiva.
Alla stregua di quanto precisato, quindi, si ritiene corretto il comportamento del contribuente che ha affrancato gratuitamente una quota parte delle azioni rappresentativa di una partecipazione non qualificata e che, pertanto, può validamente utilizzare, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, in luogo del costo d'acquisto, il valore rappresentato dalla media dei prezzi di Borsa rilevati nel mese di giugno 1998. Pertanto, è da ritenere che al momento della cessione da parte del contribuente della quota della partecipazione pari o inferiore a quella affrancata, il valore affrancato rappresenti il costo da confrontare con il corrispettivo conseguito.
Si fa presente, inoltre, che qualora le azioni siano state acquistate in epoche diverse, ai fini dell'individuazione delle partecipazioni affrancate, si devono considerare valorizzate quelle acquisite per ultime.
Infine, si precisa che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate a partire dal 1 luglio 1998, le partecipazioni così valorizzate si considerano acquisite alla data del 1 luglio 1998.La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.