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Risoluzione Agenzia Entrate n. 43 del 15.02.2002
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Cessione di beni culturali in luogo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto - Articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Risoluzione Agenzia Entrate n. 43 del 15.02.2002Con la nota sopradistinta codesto Ministero per i Beni Culturali ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità, per i contribuenti, di assolvere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante cessione di un bene culturale.
In particolare, il quesito fa seguito alla proposta di cessione di un immobile, dichiarato di interesse culturale ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 16 aprile 1991), a fronte di un debito per IVA per gli anni d'imposta 1995 e 1996, nonché per altre imposte dichiarate e non versate.
Al riguardo si osserva che l'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede per i contribuenti la possibilità di cedere allo Stato beni culturali per effettuare il "pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del DPR 29 settembre 1973, n. 597 e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie".
Inoltre, il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, introducendo numerose modifiche al citato DPR n. 602 del 1973, ha esteso la disciplina relativa alle imposte sui redditi anche all'IVA ed alle entrate degli enti territoriali. In particolare, l'articolo 20 del citato d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che "le disposizioni contenute ...nell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato".
Ne consegue che l'articolo 28-bis del citato DPR n. 602 del 1973, e quindi la possibilità di assolvere il pagamento, totale o parziale, attraverso la cessione di beni culturali, è applicabile sia all'IVA, per sua natura entrata tributaria dello Stato, che ad altre somme dovute a titolo di tributo dello Stato.
Resta salva la competenza di codesta Amministrazione ad attestare l'esistenza dei requisiti previsti dalla norma per l'acquisizione del bene nel patrimonio dello Stato, nonché a verificare che siano adempiute tutte le procedure richieste per l'attuazione della cessione.
Come stabilito dal citato articolo 28-bis del DPR n. 602 del 1973, la proposta di cessione non sospende il pagamento dell'imposta.
Tuttavia, una volta acquisito il bene al patrimonio dello Stato, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta e quella di trascrizione del bene ovvero imputare i versamenti eseguiti anche a pagamento di imposte la cui scadenza è successiva alla cessione medesima.