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Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 18.02.2002
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Interpello 954-195/2001 - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212 - Comune di ... - Utilizzo del credito d'imposta per comuni ex art. 29 della L. n. 342 del 2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 18.02.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è stato posto il seguente quesito.
QUESITO
Il Comune di ..., attraverso il legale rappresentante nella persona del prof. Tizio, ha chiesto di conoscere se può usufruire del credito d'imposta, di cui all'articolo 29 della legge n. 342 del 2000, per i dividendi distribuiti dalla XX S.p.A e dalla YY-Azienda Multiservizi S.p.A., società per azioni subentrate alle ex aziende municipalizzate (rispettivamente ZZ e YY) nella gestione dei servizi locali di competenza del comuneSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune di... è del parere che sia la XX S.p.A. che l'YY-Azienda Multiservizi S.p.A. dovrebbero rientrare fra i soggetti richiamati dall'articolo 14, comma 1-bis del t.u.i.r. e, pertanto, sui dividendi da esse distribuiti dovrebbe essere riconosciuto il credito d'imposta previsto dalla citata disposizione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 29 della legge n. 342 del 2000 ha aggiunto all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, dopo il comma 1, il seguente "1.bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.".
Invero il richiamo alla legge n. 142 del 1990 presente nella citata disposizione, ai fini della trasformazione, non risulta conferente in quanto la medesima legge non fa alcun riferimento al processo di trasformazione ma si limita, invece, a disciplinare, con l'articolo 22, le modalità di gestione dei servizi pubblici attraverso determinate forme da essa stessa previste (azienda speciale,società per azioni o a responsabilità limitata).
Soltanto con la legge 15 marzo 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 51, il legislatore ha previsto che "I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. ...".
Al riguardo, la scrivente, con la risoluzione n. 159/E del 17 ottobre 2001, ha precisato che, in virtù delle disposizioni innanzi citate, non emergono elementi tali da consentire un'interpretazione dell'articolo 29 della legge n. 342 del 2000 diversa da quella letterale. Conseguentemente, il credito d'imposta è riconosciuto ai comuni esclusivamente per i dividendi distribuiti dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione di aziende speciali preesistenti e non, invece, ai dividendi distribuiti da società di nuova costituzione.
Successivamente l'articolo 27, comma 18, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nel riformulare il citato comma 1-bis dell'articolo 14 del t.u.i.r. introdotto dal citato articolo 29 della legge n. 342, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2002, che "Il credito d'imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.".
Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore di detta disposizione (1 gennaio 2002), in considerazione della locuzione "dividendi distribuiti dalle società comunque costituite", il credito d'imposta viene riconosciuto ai comuni per i dividendi distribuiti dalle società di capitali, anche di nuova costituzione, chiamate a gestire i servizi pubblici locali aventi rilevanza industriale di cui all'articolo 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 35 della citata legge n. 448 del 2001.
Ciò premesso, la scrivente ritiene che nella fattispecie in esame, al fine di individuare il credito d'imposta effettivamente spettante al Comune di..., risulta utile separare la posizione delle società in argomento in virtù delle diverse procedure di trasformazione cui le stesse sono state sottoposte in relazione ai diversi periodi d'imposta in riferimento ai quali viene chiesto l'attribuzione del credito d'imposta in esame.
Dall'istanza di interpello inoltrata si evince che la XX S.p.A. risulta dalla trasformazione della ZZ (azienda speciale) a sua volta conferitaria della ZZ (azienda municipalizzata), mentre la nuova YY-Azienda Multiservizi S.p.A. deriva da un conferimento diretto dalla YY (azienda municipalizzata).
In conclusione, fino al 31 dicembre 2001, in considerazione della disposizione di cui al citato articolo 29 della legge n. 342 del 2000 e coerentemente con quanto chiarito con la risoluzione n. 159/E del 2001, il Comune di... può fruire soltanto del credito d'imposta relativamente ai dividendi distribuiti dalla XX S.p.A.(già ZZ azienda speciale). Invece, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in virtù della modifica normativa intervenuta con la citata legge n. 448 del 2001 che ha esteso, come innanzi specificato, la portata della previgente disposizione, al medesimo ente deve essere riconosciuto anche il credito d'imposta concernente i dividendi distribuiti dalla YY-Azienda Multiservizi S.p.A. sempre che quest'ultima sia chiamata a gestire i servizi pubblici locali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, da ultimo modificato dalla medesima legge n. 448 del 2001.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.