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Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 18.02.2002
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Articolo 8 legge 18 ottobre 2001, n. 383 - modalità tenuta del registro dei depositi Iva
Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 18.02.2002Da più parti è stata sollevata la questione dell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 che, introducendo modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili, ha soppresso l'obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari, e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.
In particolare si è chiesto se siano soggetti all'obbligo di bollatura il registro dei depositi Iva di cui all'articolo 50 bis, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Al riguardo si osserva che sia l'articolo 50 bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, sia l'articolo 3, comma1, del decreto ministeriale 20 ottobre 1997 n. 419, regolamento recante norme in materia di depositi Iva, circa le modalità di tenuta di tale registro, espressamente rinviano all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Ne consegue che, secondo il vigente disposto dell'articolo 39 del citato DPR n. 633 del 1972, così come modificato dal citato articolo 8 della legge n. 383 del 2001, il registro dei depositi Iva di cui all'articolo 50 bis, comma 3, del citato decreto-legge 331 del 1993, non è più soggetto all'obbligo di vidimazione e bollatura, fermo restando l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che lo compongono, secondo le modalità chiarite dalla circolare del 22 ottobre 2001, n. 92.