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Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 19.02.2002
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Imposta di bollo su atti difensivi e di costituzione innanzi alle Commissioni Tributarie- Richiesta parere
Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 19.02.2002Codesta Direzione Regionale (nota prot. n. 4699 del 13 aprile 2001) - con riferimento ad un quesito posto dalla società XX spa Servizio Riscossione Tributi di... - ha chiesto il parere sul trattamento dell'imposta di bollo degli atti difensivi e di costituzione in giudizio del concessionario, dinanzi alle Commissioni Tributarie.
La società XX spa, richiama la risoluzione n. 401057 del 9 dicembre 1975 con la quale il Ministero delle Finanze ha precisato che i ricorsi, le opposizioni ed altri atti difensivi compiuti dagli enti impositori, nonché dai concessionari, sono da ricomprendere nell'articolo 5 della Tabella degli "atti documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto"(allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), poiché lo stesso esclude dall'esenzione soltanto gli atti difensivi del contribuente.
L'esenzione a parere della XX spa è confermata dall'articolo 66, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337).
Codesta Direzione Regionale fa presente di non condividere quanto sostenuto dalla società circa il decreto legislativo n. 112 del 1999, perché riguarda esclusivamente le procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Precisa inoltre di condividere la convinzione che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 5 della tabella riguardi anche gli atti posti in essere dal concessionario, considerato che il Ministero delle Finanze con la circolare n. 1 del 2 gennaio 1976, con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità aveva già manifestato lo stesso indirizzo.
In proposito questo ufficio osserva, che le norme dell'imposta di bollo che regolano la materia non hanno subito innovazioni con l'introduzione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario), pertanto si conferma l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti difensivi e di costituzione in giudizio del concessionario, poiché il tenore letterale dell'articolo 5, comma 1 della Tabella allegato "B" al d.P.R. n. 642 del 1972 lascia chiaramente intendere che gli stessi sono da ricomprendere tra "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, (...)" dal momento che lo stesso articolo esclude dall'esenzione i soli "ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente".