-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 19.02.2002
-
Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese ex articolo 11 legge n. 448 del 1998 - Società soccombenti in sede giurisdizionali - Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 19.02.2002Con nota del 17 luglio 2001 codesta Direzione regionale ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di ammettere alla procedura per il rimborso in via automatizzata della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese anche le società che siano risultate soccombenti nel giudizio avente ad oggetto il rimborso con sentenza passata in giudicato.
In particolare, si chiede se sia possibile attivare la procedura di rimborso nei casi in cui la sentenza non ha deciso il merito della domanda ma solo le questioni di mero rito (improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità ecc).
Al riguardo, si precisa che nel caso in esame il passaggio in giudicato di una sentenza favorevole all'Amministrazione per motivi di ordine formale non costituisce causa ostativa all'esame, da parte dell'ufficio, delle istanze di rimborso.
Ciò in quanto la sentenza che si pronuncia esclusivamente su questioni di rito non produce sul rapporto tributario un accertamento che, con la forza obbligatoria della res iudicata, vincoli inderogabilmente e in ogni caso l'Amministrazione.
In tal senso l'Amministrazione si è già espressa con la risoluzione n. 177 del 4 luglio 1995 e la circolare n. 156 del 5 giugno 1997, in tema di obbligazioni tributarie solidali, con le quali si è ritenuto che "ai fini dell'estensione del giudicato più favorevole (ad un condebitore) non è ostativa l'esistenza nei confronti di colui che chiede di avvalersi di detto giudicato di una pronuncia di mero rito"; nonché con le circolari dell'8 luglio 1997, n. 195 e del 5 agosto 1998, n. 198 in tema di autotutela, secondo le quali l'ufficio, ricorrendone i presupposti, procede ad annullamento "anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.)".
Si precisa pertanto che l'ufficio potrà esaminare le istanze di rimborso e, se ne ricorrono i presupposti, ammettere alla procedura di rimborso automatizzato anche le società risultate soccombenti con sentenza passata in giudicato che si sia pronunciata esclusivamente su questioni di rito.