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Risoluzione Agenzia Entrate n. 60 del 27.02.2002
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Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126
Risoluzione Agenzia Entrate n. 60 del 27.02.2002Premessa
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di pagamento del Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, prevede la possibilità di corrispondere gli importi dovuti mediante:
a. utilizzo del modello F23, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b. versamento in conto corrente postale;
c. versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Con riferimento alle predette modalità, si forniscono le istruzioni per la compilazione dei relativi modelli di versamento.1. Modalità di pagamento tramite modello F23.
L'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che la ricevuta del versamento rechi, in ogni caso, l'indicazione dell'ufficio giudiziario adito, delle generalità e del codice fiscale dell'attore (o ricorrente), nonché delle generalità del convenuto (o resistente); inoltre, in caso di pluralità di convenuti (o resistenti), prevede che sia indicato per esteso il primo nominativo di essi riportato nell'atto introduttivo del procedimento giudiziale, ed il numero in cifra dei restanti.
Ciò premesso, ai fini del versamento del suddetto Contributo Unificato tramite il modello F23, si forniscono le opportune istruzioni per la compilazione del modello stesso, ad integrazione di quelle già contenute nelle "Avvertenze".
In particolare, nella sezione del modello contenente i dati anagrafici occorre indicare:
Nel "campo 4", le generalità ed il codice fiscale dell'attore (o ricorrente);
Nel "campo 5", le generalità del convenuto (o resistente). Qualora dall'atto introduttivo del procedimento risulti più di un convenuto, è necessario indicare per esteso il primo nominativo di essi ed il numero in cifra dei restanti nel campo 10, come di seguito specificato.
Nella sezione contenente i dati del versamento occorre indicare:
Nel "campo 6", il codice dell'ufficio giudiziario adito, secondo l'elenco di cui alla tabella "B" dell'allegato n. 6, al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 209 alla G.U., Serie Generale n. 301 del 28 dicembre 1998, e disponibile presso i concessionari, le banche, gli uffici postali e sui siti internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, avendo cura di compilare, ove richiesto, anche lo spazio "sub codice" e il codice identificativo del comune di ubicazione dell'ente al campo 7.
Al fine di rendere più agevole l'individuazione del codice-ufficio, ad integrazione della predetta tabella si fornisce in allegato alla presente risoluzione l'elenco degli Organi di giustizia amministrativa opportunamente codificati.
Nel caso di pluralità di convenuti (o parti resistenti), all'interno del "campo 10", nello spazio denominato "numero", il numero di essi in cifra, ad eccezione del primo, le cui generalità sono indicate nel campo 5.
Nel "campo 11", va indicato il codice-tributo "941T", denominato Contributo unificato spese atti giudiziari. D.P.R. n. 126/2001.
Con l'occasione, si precisa che il predetto codice-tributo 941T va imputato al capitolo 3321 del bilancio dello Stato.2. Modalità di pagamento in conto corrente postale.
Per il versamento del Contributo unificato mediante accreditamento in conto corrente postale, è stato predisposto un apposito bollettino approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 45 del 22 febbraio 2002, che deve essere compilato secondo le istruzioni di seguito riportate:
- lo spazio superiore, contenente l'indicazione del numero di conto corrente postale n. 57152043, intestato alla "Sezione di tesoreria provinciale di Viterbo", è precompilato e non deve contenere nessuna altra indicazione;
- nell'intestazione vanno indicate le generalità dell'attore o ricorrente e di seguito, nelle caselle sottostanti, il numero delle restanti parti nel caso in cui dall'atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente; in tal caso, va indicato per esteso solo il primo nominativo di essi ed esprimendo in cifra il numero dei restanti nelle tre caselle poste appena sotto il riquadro compilato;
- nel riquadro sottostante vanno indicate le generalità del convenuto o resistente e, nel caso in cui dall'atto introduttivo del procedimento risulti più di un convenuto, occorre indicare per esteso solo il primo nominativo di essi ed in cifra il numero dei restanti nelle tre caselle poste appena sopra il riquadro compilato.
Inoltre, nel retro del bollettino, nello spazio riservato alla precompilata "causale del pagamento del Contributo unificato spese atti giudiziari D.P.R. n. 126/2001" - vanno riportati i seguenti dati:
d. il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
e. l'ufficio giudiziario adito.3. Modalità di pagamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
L'articolo 3, comma 1 bis del citato D.P.R. n. 126 del 2001, prevede che la ricevuta del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, per i versamenti effettuati presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento.
Per avvalersi di tale modalità di pagamento, il cittadino deve recarsi presso una delle tabaccherie convenzionate, specificando come causale del versamento il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari e l'importo da versare. Completata l'operazione di versamento, gli verrà consegnata una ricevuta ed anche un'apposita pellicola adesiva.
Ogni ricevuta si compone di due parti separabili: quella superiore deve essere trattenuta dal versante e quella inferiore deve essere applicata sull'atto utilizzando il citato adesivo di sicurezza.
La prova dell'avvenuto versamento deve essere applicata o allegata al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 40 del 16 febbraio 2002; tale modello è disponibile sui siti internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.
Si ricorda, infine, che con la Circolare n. 1/2002, del 26 febbraio 2002, il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia, ha chiarito che anche le ricevute di pagamento, diverse dal contrassegno, devono essere apposte sul modello di comunicazione di versamento, al fine di avere tutti i dati richiesti; questo, sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui le parti non devono depositare la predetta nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente..ALLEGATO (*):
La tabella B, all.6, al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 209 alla G.U., Serie Generale n. 301 del 28 dicembre 1998, è integrata come segue con i codici degli organi di giustizia amministrativa:
Descrizione
Codice ufficio Note Consiglio di giustizia amministrativa per la 9R9 Regione Siciliana Consiglio di Stato 9S9 Tribunale amministrativo regionale 9T9 5 5) indicare il codice della Regione/Provincia autonoma, desunto dalla tabella D riportata nelle avvertenze del modello F23.
(*) L'elenco, tra l'altro, degli uffici giudiziari e i relativi codici (tab.B, all.6, D.M. 17 dicembre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U., Serie Generale, n. 300 del 28 dicembre 1998) è disponibile presso i concessionari, le banche, gli uffici postali nonché sui siti: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it