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Decreto interministeriale 12 gennaio 2001
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Criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto interministeriale 12 gennaio 2001
GU 71 del 26/03/2001IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Decreta:Art. 1. - Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le degenze iniziate prima di tale data, l'indennità spetta a decorrere dalla data stessa.
2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento.Art. 2. - Misura dell'indennità
1. La prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali:
8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.
2. L'indennità è erogata dall'INPS, a carico della gestione separata di cui all'art. 1, a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte dell'interessato, con le modalità stabilite dall'INPS ed entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione da cui risultino i redditi dell'anno precedente assoggettati a contributo alla predetta gestione separata.
3. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. L'indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.