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Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 05.03.2002
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Produttori agricoli in comuni montani - Regime di esonero IVA. Decorrenza.- art. 34, comma 6, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 05.03.2002Con nota n. 126786 del 5 luglio 2001 la Direzione Regionale ....ha inoltrato a codesta Direzione il quesito posto dalla Confederazione..... concernente il regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'IVA previsto dall'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, a favore dei produttori agricoli che esercitino la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni.
In particolare, posto che la Giunta Regionale ....ha ridefinito, con delibera del 27 aprile 2001, gli ambiti territoriali d'applicazione delle norme agevolative di cui sopra, si è chiesto se quest'ultime siano da ritenersi efficaci già dall'entrata in vigore delle delibera regionale, e quindi nel caso di specie, a decorrere dal periodo d'imposta in corso, oppure da quello successivo, cioè dal 1 gennaio 2002. In quest'ultimo caso si eviterebbe una complicata gestione della contabilità da parte dei produttori agricoli interessati.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con circolare del 19 giugno 1998, n. 154 e successiva risoluzione del 23 marzo 1999, n. 53, il Dipartimento delle Entrate ha già evidenziato che il regime di esonero di cui al citato articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, per tali produttori agricoli, spiega efficacia con l'entrata in vigore della delibera regionale di individuazione delle zone nell'ambito dei comuni montani, secondo il disposto dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. E' stato altresì chiarito che, fino a tale data, le imprese agricole sono tenute ad osservare tutti gli adempimenti previsti per i produttori agricoli soggetti al regime semplificato di cui al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972 (volume d'affari dell'anno precedente superiore a 2.582,28 euro e non a 20.658,28 euro). In particolare, si è sottolineato che, fino alla data di entrata in vigore della delibera regionale, dette imprese applicano le aliquote IVA previste per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici in luogo delle corrispondenti percentuali di compensazione ed emettono fattura nei modi ordinari.
Si osserva al riguardo come la fattispecie prospettata non sia pienamente riconducibile a quella esaminata nelle richiamate pronunce.
Nel caso in esame invero, l'intervento della Regione .... è volto non ad individuare, ma a modificare il presupposto di applicazione, cosicché i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6 del DPR n. 633 del 1972, potrebbero mutare in corso d'anno la propria posizione nei confronti del fisco, quali nuovi soggetti attratti o esclusi dal regime di esonero ivi previsto.
Quanto sopra premesso, si ritiene che, nel caso di specie, possa trovare applicazione l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui le modifiche relative ai tributi periodici, quale appunto l'IVA, "si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono". Ne consegue che sia i soggetti inclusi, che quelli esclusi, per effetto della ridefinizione delle zone montane da parte della Regione ...., dal regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6 del DPR n. 633, potranno adeguarsi al nuovo regime IVA a decorrere dal 1 gennaio 2002.