-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 99 del 28.03.2002
-
Interpello n........../2001- Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Determinazione dell'ammontare degli investimenti agevolabili in presenza di un conferimento di ramo d'azienda
Risoluzione Agenzia Entrate n. 99 del 28.03.2002La società X S.p.A ha presentato istanza di interpello volta a conoscere il parere di questa Direzione in merito al seguente
Quesito
La X S.p.A intende conferire ad un'altra società di capitali un ramo d'azienda posseduto da più di tre anni, applicando all'operazione il regime di neutralità previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.
Dall'operazione non emergono componenti straordinarie di reddito, dal momento che, per espressa previsione normativa, "il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti."
Ai fini del calcolo dell'agevolazione Tremonti-bis, disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, l'istante chiede se il ramo d'azienda conferito rientri tra i disinvestimenti da computare in diminuzione degli investimenti effettuati nell'esercizio.
Nell'ipotesi in cui il conferimento vada annoverato fra gli atti di cessione, si domanda "se il disinvestimento debba essere valorizzato (i) sulla base del valore normale dei beni conferiti, eventualmente (ma non necessariamente) risultante da una perizia analitica di conferimento, oppure (ii) sulla base dei valori contabili attribuiti ai beni prima del conferimento, oppure (iii) sulla base dei valori contabili attribuiti ai beni conferiti nel bilancio della conferitaria, successivamente al conferimento, od anche utilizzando altri criteri".Soluzione prospettata dal contribuente
La X S.p.A. ritiene che, ai fini del calcolo dell'agevolazione Tremonti-bis, il conferimento di un ramo d'azienda debba essere considerato un disinvestimento; intende pertanto:
a. "determinare il volume degli investimenti dell'anno 2001 al netto del disinvestimento rappresentato dal conferimento del ramo d'azienda;
b. valorizzare tale disinvestimento sulla base del valore normale del ramo ceduto, così come risultante dal valore di perizia."Parere dell'Agenzia
La detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito, disciplinata dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con le circolari del 17 ottobre 2001, n. 90, e del 18 gennaio 2002, n. 4.
Con riferimento al primo dei quesiti proposti, la circolare n. 4 del 2002, al punto 4, ha stabilito che i conferimenti di rami d'azienda costituiscono per il conferente disinvestimenti da computare in diminuzione al volume degli investimenti operati nel medesimo periodo.
Per stabilire quale sia l'importo cui valorizzare il disinvestimento effettuato, è necessario richiamare il punto 2.1 della circolare n. 90 del 2001, in cui si afferma che l'ammontare dei disinvestimenti medesimi deve essere calcolato con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei periodi d'imposta agevolati, ovvero al valore normale dei bei destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.
E' previsto inoltre che, in caso di cessione d'azienda, rilevi il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale.
Da ciò consegue che è ininfluente, ai fini della corretta determinazione degli investimenti agevolabili, il fatto che il conferimento sia effettuato in regime di neutralità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 358 del 1997. La possibilità, offerta al conferitario di subentrare, con riferimento agli elementi dell'attivo e del passivo, nella posizione fiscale riconosciuta in capo al soggetto conferente, è finalizzata ad evitare che dall'operazione straordinaria emergano plusvalenze tassabili; questo particolare regime non incide tuttavia sulla determinazione del valore normale del ramo d'azienda conferito, al punto che lo stesso articolo 4, al primo comma, ultimo periodo, impone la compilazione di un prospetto, da allegare alla dichiarazione dei redditi, in cui risultino riconciliati i valori fiscalmente riconosciuti e i dati esposti in bilancio.
Nel caso specifico, pertanto, i disinvestimenti relativi ai beni strumentali ricompresi nel ramo d'azienda conferito dovranno essere sottratti agli investimenti lordi dell'esercizio. Il disinvestimento esaminato, per un calcolo corretto dell'agevolazione, dovrà essere valorizzato sulla base del valore normale dei suddetti beni, eventualmente desumibile dalle valutazioni analitiche degli stessi effettuate nella perizia estimativa redatta ai sensi dell'articolo 2343 c.c.
In conclusione, la scrivente ritiene di condividere la soluzione proposta dalla società istante per entrambi i quesiti esaminati.