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Risoluzione Agenzia Entrate n. 101 del 29.03.2002
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Regime Iva della cessione di prodotti petroliferi a trader non residenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 101 del 29.03.2002Con le note del 2 novembre e del 6 dicembre 2000, a seguito della riunione del 18 ottobre 2000 tenutasi presso il Gabinetto del Ministro, l'H K formulava una serie di quesiti, chiedendo, tra l'altro, quale fosse il regime Iva applicabile alle operazioni di bunkeraggio svolte tramite l'intermediazione di un trader non residente nell'Unione Europea e in particolare, il regime Iva della cessione di carburante da una compagnia petrolifera al trader stesso.
Le operazioni in questione sono caratterizzate da due distinte cessioni, correlate e contestuali, che si realizzano fra tre soggetti: la compagnia petrolifera, l'armatore della nave rifornita e un intermediario (trader) non residente. La prima cessione interviene tra la compagnia petrolifera (primo cedente) e il trader non residente; la seconda si realizza, invece, tra quest'ultimo (secondo cedente) e l'armatore della nave da rifornire (beneficiario).
Ambedue le cessioni sono di solito accompagnate dalla clausola fob (free on bord). Ne consegue che la proprietà del carburante si trasferisce nel momento del passaggio nel serbatoio della nave contestualmente dalla compagnia al trader e da quest'ultimo all'armatore della nave.
La richiesta dell'H K è intesa a conoscere se la cessione tra la compagnia petrolifera ed il trader possa essere qualificata come cessione all'esportazione, atteso che da un punto di vista doganale sono adempiuti i relativi obblighi. A tal fine l'istante fa riferimento alla vigente normativa doganale (art. 254 Testo Unico Leggi Doganali, per brevità T.U.L.D.) - che attribuisce alle provviste di bordo (tra cui rientra anche il carburante) imbarcate o trasbordate su navi in partenza da porti italiani, la qualificazione doganale di esportazione, con conseguente applicazione del relativo regime doganale - per dedurne la validità anche ai fini IVA.
Secondo la tesi esposta, la cessione di provviste di bordo a un soggetto non residente, configurandosi in sede doganale come cessione all'esportazione, rientrerebbe nelle disposizioni dell'art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto costituirebbe un'operazione non imponibile ai fini IVA.
Interpellata sul punto, l'Agenzia delle Dogane, con nota n. 420.01 del 12 luglio 2001, ha confermato che, per quanto concerne il caso di specie, ai sensi del primo comma dell'art. 254 del T.U.L.D. le provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. Da ciò deriva che "per i prodotti petroliferi normalmente impiegati nelle operazioni di bunkeraggio opera una presunzione di esportazione che conferisce una posizione doganale definitiva ai suddetti prodotti dalla quale conseguono tra l'altro benefici fiscali, quali il diritto a restituzioni od abbuoni di accise".
Inoltre, in ragione del particolare regime fiscale delle accise sugli oli minerali, cui sono assoggettati i prodotti petroliferi (Cfr. D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504), le operazioni di bunkeraggio in esame, essendo realizzate all'interno di porti italiani, avvengono sotto la stretta vigilanza delle autorità doganali italiane e la nave "bunkerata" ha l'obbligo di salpare entro 48 ore dalle operazioni stesse, in quanto in caso contrario sarà tenuta a corrispondere le accise sugli oli minerali.
Tanto premesso, occorre rilevare, che, come anche sottolineato dall'Agenzia delle Dogane, pur riconoscendo, ai fini doganali, alle operazioni di bunkeraggio in discorso la natura di esportazioni definitive, non se ne può dedurre automaticamente una trasposizione di tale qualificazione nel settore dell'IVA, qualora non ricorrano i presupposti per configurare l'operazione come "cessione all'esportazione" secondo i dettami dell'art. 8, comma 1, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.
In conseguenza di quanto sopra detto, va evidenziato che le operazioni di bunkeraggio di cui trattasi possono essere considerate cessioni all'esportazione, anche ai fini IVA, qualora sia il cedente stesso a provvedere alla messa a bordo degli oli minerali e all'adempimento degli obblighi doganali e la nave esca dal mare territoriale entro il termine suddetto.
Si ritiene opportuno sottolineare che la qualificazione delle operazioni di bunkeraggio, come cessioni all'esportazione, con applicazione della non imponibilità IVA, può essere riconosciuta nelle ipotesi di cessioni con la clausola Fob, fermo restando in altri casi la possibilità di far ricorso all'applicazione dell'analogo regime di non imponibilità IVA, previsto dall'art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972, ove ne ricorrano tutti i relativi presupposti.
Per le considerazioni sopra svolte, si ritiene che la cessione di oli minerali da una compagnia petrolifera italiana a un trader residente fuori del territorio dell'Unione Europea, possa rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 8, primo comma, lett. a), del decreto Iva, quando la consegna del prodotto avviene secondo le modalità sopra descritte e all'ulteriore condizione che la nave lasci le acque territoriali dell'Unione entro 48 ore, dal compimento delle operazioni di bunkeraggio.