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Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 29.03.2002
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Interpello 954-26/2002 - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 29.03.2002Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale, il Signor SS ha chiesto il parere in merito alla corretta tassazione del corrispettivo percepito in seguito alla cessione del diritto di usufrutto di una quota di partecipazione del 25 per cento in una S.r.l..
Esposizione del quesito
Il contribuente nel maggio del 2001 ha ceduto, per la durata di 5 anni, il diritto di usufrutto della quota di partecipazione del 25 per cento posseduta in una S.r.l..
A fronte di tale cessione il Sig. SS percepisce un compenso annuale.
Pertanto, chiede all'Agenzia delle Entrate le modalità di tassazione di tale compenso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che, trattandosi di una partecipazione non qualificata in una società non quotata, il compenso annuale percepito essere assoggettato, a cura dello stesso, ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, compilando il quadro M del modello UNICO - persone fisiche.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L'articolo 9, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento.
Pertanto la cessione a titolo oneroso del diritto di usufrutto su una partecipazione comporta il realizzo di una plusvalenza ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del TUIR.
L'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 stabilisce che per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è pari al 27 per cento, mentre per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate l'aliquota dell'imposta è pari al 12,50 per cento.
Ai fini della individuazione della partecipazione qualificata, la lettera c) del citato comma 1, dell'articolo 81 del TUIR prevede che una partecipazione in una società non quotata nei mercati regolamentati è qualificata qualora abbia ad oggetto partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 25 per cento del capitale o del patrimonio.
Agli effetti della determinazione dell'entità della partecipazione si deve tener conto di tutte le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data di essa, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi.
L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nei 12 mesi è stata tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione che superi anche uno soltanto dei limiti sopra indicati.
In particolare, per quanto riguarda le cessioni del diritto di usufrutto o della nuda proprietà, la circolare del Ministero delle finanze n. 165/E del 24 giugno 1998 ha confermato quanto in passato chiarito dalla soppressa Direzione Generale delle imposte dirette con la circolare n. 16 del 1985, ossia che in tali casi la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.
Percentuale ceduta = valore nominale azioni x valore usufrutto o nuda proprietà valore piena proprietà
Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
Qualora la percentuale ceduta non superi i limiti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, la plusvalenza realizzata è imponibile ai sensi della successiva lettera c-bis), mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
Le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate devono essere indicate nel quadro RT del modello UNICO-persone fisiche (sezione II-B).
Ai fini dell'indicazione di tali redditi in dichiarazione, si evidenzia che la plusvalenza si intende realizzata al momento in cui si è perfezionata la cessione del diritto di usufrutto. Tuttavia qualora il cedente non abbia percepito tutto il corrispettivo pattuito nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, come nel caso del contribuente istante, ai fini del calcolo della plusvalenza si dovrà tenere conto del prezzo di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.