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Decreto interministeriale 17 aprile 2001
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Attuazione dell'art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto interministeriale 17 aprile 2001
GU 114 del 18/05/2001IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA(Visto...)
Decreta:Art. 1.
1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da:
busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;
libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell'usura; avuto riguardo all'attività svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;
dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorità competente.
2. Per l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata dovrà comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dall'allegata tabella 1.
3. Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente usurante.
4. Le domande possono essere presentate anche in costanza di rapporto di lavoro.
5. Gli effetti previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel più breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono cessare l'attività lavorativa dipendente.
6. La decorrenza della pensione è stabilita secondo le vigenti disposizioni.Art. 2.
1. I benefici derivanti dall'attuazione della normativa indicata in premessa possono essere riconosciuti per le mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001 ed a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, di cui all'art. 78, comma 8, lettera b), numeri 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso entro i limiti della disponibilità di cui al comma 13 dello stesso art. 78.Art. 3.
1. Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 1, sono prese in esame dagli enti interessati e definite dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.Il presente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Tabella 1
Valori limite per l'esposizione allo stress da calore
(valori di WBGT in C°) in funzione dei ritmi di lavoroSforzo lavorativo Leggero moderato pesante 100% lavoro 29,5 27,5 26 75% lavoro
25% riposo30,5 28,5 27,5 50% lavoro
50% riposo31,5 29,5 28,5 25% lavoro
75% riposo32,5 31 30