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Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 18.04.2002
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Interpello .../2002 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 18.04.2002Quesito
Con istanza del 19 dicembre 2001, il sig. XY proposto interpello ai sensi dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di agevolazione ex articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare, il contribuente chiede di potere beneficiare, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato di un proprio familiare (il coniuge), del credito d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché - essendo datore di lavoro con unità produttiva situata in ..... - dell'ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 del medesimo articolo.Soluzione prospettata
L'istante ritiene che possa configurarsi un legittimo rapporto di lavoro subordinato, in presenza sia di una regolare assunzione del proprio coniuge sulla base delle vigenti leggi sul collocamento, che di elementi di carattere documentale o di fatto attestanti l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro. Pertanto, ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 7 della L. 388/2000, possa beneficiare degli incentivi per l'incremento dell'occupazione.Risposta
L'articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Il credito d'imposta spetta nell'ipotesi un cui siano effettuate assunzioni di nuovi dipendenti a partire dal 1 ottobre 2000 e sino al 31 dicembre 2003 e siano rispettate le condizioni di incremento della base occupazionale, di mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni nonché quelle riguardanti i requisiti soggettivi dei nuovi assunti.
In particolare, il comma 5 dell'art. 7 stabilisce che il credito d'imposta è concesso a condizione che i lavoratori assunti nel periodo agevolato:
- siano di età uguale o superiore a 25 anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione;
- siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal verificarsi della condizione sub a).
Nulla dice la norma sulla possibilità di agevolare l'assunzione dei familiari.
Al riguardo, occorre tenere conto della previsione contenuta nell'articolo 62, comma 2, del TUIR, che stabilisce l'indeducibilità dei compensi corrisposti - tra gli altri - al coniuge. Tali compensi non concorrono a formare il reddito imponibile dei percettori.
Il medesimo principio è contenuto nel disposto dell'articolo 50, comma 6-bis, del TUIR per la determinazione del reddito imponibile degli esercenti arti e professioni.
Sulla possibilità che nasca un vero e proprio rapporto di lavoro tra i familiari, è intervenuta più volte la Suprema Corte (6 agosto 1996 n. 7185; 10 agosto 1987, n. 6867; 17 febbraio 1988, n. 1701; 9 febbraio 1989, n. 818; 14 giugno 1990, n. 5803; 29 maggio 1991, n. 6083). Sulla base di tale giurisprudenza, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Circolare n. 74 del 23 marzo 1990) ha chiarito che - in mancanza di prove "precise e rigorose" dell'onerosità del rapporto - quest'ultimo non si considera sussistente; a parere del richiamato Istituto, tali prove possono consistere, ad esempio, nel versamento delle ritenute fiscali operate alla fonte.
La previsione del citato art. 62, comma 2, del TUIR, secondo cui "i compensi (ai familiari) non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti", è, tuttavia, tassativa e non ammette prova contraria. Ne consegue che l'ipotesi di operare sui predetti compensi le ritenute fiscali non è di fatto configurabile.
In conclusione la scrivente ritiene che l'assunzione del coniuge, così come non rileva ai fini della determinazione del reddito, non possa nemmeno dare luogo ad una fattispecie rilevante ai fini dell'agevolazione di cui all'articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In coerenza con la soluzione adottata, l'assunzione stessa non concorrerà a formare la base su cui calcolare gli eventuali incrementi o decrementi nel periodo d'imposta successivo.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.