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Risoluzione Agenzia Entrate n. 122 del 19.04.2002
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Interpello n. 954 - 219/2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Unione Nazionale Incremento Razze Equine - (U.N.I.R.E.), C.F. 02642470583, con sede in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 4. Concessione esclusiva all'U.N.I.R.E. dell'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse ippiche. Rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 122 del 19.04.2002L' Unione Nazionale Incremento Razze Equine (di seguito U.N.I.R.E.) ha presentato istanza di interpello volta a conoscere il parere di questa Direzione in merito al seguente
Quesito
L'U.N.I.R.E. è un Ente di diritto pubblico non economico dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ai fini fiscali è qualificato come ente non commerciale di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. Risoluzione 27 luglio 1981, n. 714).
Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, disciplinando il riordino dell'Ente stesso, ha elencato le funzioni istituzionali dell'U.N.I.R.E., che "promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento; favorisce, con opportuni stanziamenti lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti.
Contribuisce alla gestione degli ippodromi per i servizi resi."
All'ultimo comma dell'articolo 2 del d. lgs. 449 del 1999, si prevede inoltre che è compito dell'U.N.I.R.E. assicurare la diffusione delle riprese televisive delle corse, a qualsiasi fine queste siano utilizzate ed ovunque trasmesse.
Tale disposizione fa seguito a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, il cui articolo 13 prevede "Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse esclusivamente all'U.N.I.R.E., che ne esercita la gestione secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministro delle Finanze con il Ministro per le politiche agricole". L'articolo 12 dello stesso d.p.r., inoltre, dispone al secondo comma che " L'U.N.I.R.E. destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse ........ al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:
.........
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse".
Le modalità di gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli è stata disciplinata dal decreto ministeriale 16 dicembre 1999, che prevede all'articolo 2 che "l'U.N.I.R.E. remunera, su base di specifiche convenzioni, l'attività di espletamento del servizio di ripresa televisiva delle corse e di utilizzo delle relative immagini", mentre all'articolo 4 dispone che "il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse è distribuito dall'U.N.I.R.E. in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta."
Essendo privo di qualsiasi tipo di struttura organizzativa atta a gestire la fornitura del servizio di ripresa, trasporto, elaborazione e diffusione dei segnali audio e video provenienti dagli ippodromi, l'U.N.I.R.E. ha concesso in appalto il servizio stesso.
L'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 prevede per l'attività di telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari, una presunzione assoluta di commercialità, quand'anche l'attività stessa sia esercitata da enti pubblici non commerciali. In base a tale statuizione, l'U.N.I.R.E. in data 26 novembre 2001 ha presentato dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972 in relazione all'esercizio dell'attività di gestione del segnale televisivo.
Secondo quanto esposto nell'istanza, l'attività di gestione del segnale televisivo è senz'altro caratterizzata, per quanto concerne i costi sostenuti, dall'emolumento riconosciuto al soggetto affidatario del servizio appaltato, per cui l'Ente riceve regolare fattura con applicazione dell'IVA.
I proventi sono invece quelli derivanti dalla distribuzione, "a chiunque ne faccia richiesta", del segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse.
L'Ente sottolinea che il segnale è distribuito in primis alle Agenzie Ippiche, concessionarie per la raccolta delle scommesse, per la diffusione delle immagini nei circuiti televisivi all'interno delle agenzie stesse; le condizioni economiche di offerta a tali soggetti sono state approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'U.N.I.R.E., resa esecutiva dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Stante il quadro normativo e convenzionale rappresentato, l'istante pone i seguenti quesiti:
- relativamente alle somme versate agli ippodromi a titolo di "..... remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse"; l'Ente chiede se tali corresponsioni possano essere considerate costi rilevanti ai fini dell'attività commerciale di gestione del segnale televisivo e sia pertanto consentita la detraibilità dell'imposta addebitata all'U.N.I.R.E., o se debbano essere al contrario considerate afferenti l'attività istituzionale svolta dall'Ente medesimo, senza possibilità quindi di recupero dell'imposta relativa.
- con riguardo alla natura dell'attività di gestione del segnale televisivo, l'Ente chiede se essa abbia, ai fini dell'imposizione diretta, natura commerciale, considerato che non è espressamente prevista nel TUIR una presunzione assoluta di commercialità analoga a quella sopra esposta ai fini dell'IVA.Soluzione prospettata dal contribuente
In relazione al primo quesito, l'U.N.I.R.E. sostiene che le somme corrisposte alle società corse a titolo di remunerazione per l'utilizzo delle immagini televisive siano rilevanti ai fini dell'attività commerciale, e sia pertanto possibile procedere alla detrazione dell'IVA addebitata. Ciò in quanto, a parere dell'istante, le corresponsioni in oggetto "sono finalizzate all'acquisizione delle corse che costituiscono l'oggetto dell'attività (rilevante ai fini IVA) di gestione del segnale televisivo"; inoltre, "la natura corrispettiva delle predette somme rispetto alla fornitura da parte delle Società di corse delle immagini delle corse svolte presso i singoli ippodromi emerge chiaramente nelle fonti tanto normative quanto convenzionali che le disciplinano".
Per quanto concerne il secondo quesito, riferendosi alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 1 e 2, lettera a) l'U.N.I.R.E. sostiene che l'attività in oggetto non è compresa tra quelle elencate all'articolo 2195 c.c., "in quanto del tutto priva dei caratteri di commercialità e industrialità". Parimenti, a parere dell'istante l'attività medesima non rientra neanche nella previsione del secondo comma, lettera a), dell'articolo 51 del TUIR, in quanto "l'affidamento in appalto a terzi di tutte le attività materiali in cui si sostanzia la gestione dell'attività televisiva esclude la possibilità di rinvenire in capo all'U.N.I.R.E. una pur minima organizzazione di mezzi e di uomini, senza la quale è impensabile ipotizzare l'esistenza di un'attività organizzata in forma d'impresa".Parere dell'Agenzia
La fattispecie rappresentata riguarda l'U.N.I.R.E., Ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. La legge 24 marzo 1942, n. 315, all'articolo 2, ha riservato in esclusiva all'Ente istante "la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi......".
L'articolo 3 della legge n. 315 del 1942, come modificato dalla legge 13 marzo 1958, n. 210, ha poi previsto che "i proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le società e gli enti ippici...".
Sin dai primi interventi normativi, pertanto, l'Ente istante è stato preposto alla gestione delle scommesse per conto dello Stato, e contemporaneamente incaricato di erogare parte delle somme incassate per interventi di sostegno del settore ippico.
Le finalità istituzionali dell'U.N.I.R.E. sono andate specificandosi negli statuti dell'Ente stesso che si sono succeduti nel corso degli anni; in particolare, lo statuto U.N.I.R.E. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, all'articolo 2, lettera p), stabiliva che
"... attraverso la gestione ed il coordinamento delle iniziative e dei piani programmatici a tal scopo definiti, (l'Ente) assicura la diffusione in diretta o in differita, attraverso le reti nazionali ed interregionali, della ripresa televisiva delle corse degli ippodromi".
L'importanza sempre maggiore del rilievo televisivo ai fini dell'evento ippico trovava successivo riscontro anche nella delibera U.N.I.R.E. del 25 maggio 1989, n. 175, che prevedeva un rimborso forfettizzato da parte dell'Ente alle società di corse per l'acquisizione delle immagini televisive e per i connessi servizi tecnici. L'attività di gestione delle immagini televisive era pertanto disciplinata statutariamente ed in via convenzionale.
La definitiva regolamentazione del settore è stata introdotta dal D.P.R. n. 169 del 1998, già menzionato sopra, che ha riconosciuto all'U.N.I.R.E. la concessione esclusiva per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, stabilendo altresì che l'Ente provvede a remunerare gli ippodromi per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse.
Nel contesto delle tradizionali funzioni istituzionali ha acquisito autonoma rilevanza l'attività di telecomunicazioni che oggi l'U.N.I.R.E. svolge, in qualità di concessionario unico, in forma d'impresa, affidando ad un soggetto terzo la gestione del servizio.
Ciò che in precedenza era genericamente attribuito alla sfera istituzionale di intervento dell'Ente, costituisce oggi una tipica attività commerciale, collaterale ed ausiliaria, di cui si rende necessario individuare con precisione i relativi componenti positivi e negativi.
Con riguardo ai primi, sono state fissate le regole per la determinazione dei compensi da richiedere alle Agenzie Ippiche che intendevano avvalersi dei servizi. Ed in effetti, in seguito all'approvazione, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, delle condizioni economiche di offerta del segnale televisivo alle Agenzie Ippiche, l'Ente ha presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Non vi è dubbio, come evidenziato nell'istanza, che l'attività di utilizzo di segnale televisivo per la trasmissione delle corse debba essere considerata commerciale ai fini dell'IVA, stante l'espressa previsione dell'articolo 4, comma 5, lettera l), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Correttamente quindi l'Ente ha adempiuto alle formalità di inizio attività, e correttamente fattura, addebitando l'IVA, le somme che le Agenzie Ippiche gli corrispondono per le immagini delle corse.
Relativamente ai componenti negativi, constatata la stretta inerenza all'attività commerciale dei compensi corrisposti dall'U.N.I.R.E. al soggetto affidatario del servizio di gestione del segnale proveniente dagli ippodromi, si ritiene corretto che l'Ente istante detragga l'IVA gravante sui compensi stessi.
Per quanto concerne le somme erogate alle società di corse a titolo di remunerazione del segnale televisivo, che l'Ente fissa con delibera del Consiglio di Amministrazione, si ritengono necessarie alcune precisazioni.
Sin dal 1989, come si è accennato sopra, l'U.N.I.R.E. ha corrisposto forfetariamente contributi, determinati percentualmente sull'ammontare delle scommesse, destinati al rimborso degli ippodromi per la cessione delle immagini televisive e per i connessi servizi tecnici.
Tale corresponsione era da ricomprendere nell'attività istituzionale di finanziamento degli ippodromi medesimi, considerata anche la mancata distinzione delle somme destinate al miglioramento degli impianti tecnici da quelle invece destinate a remunerazione del segnale.
A seguito della disciplina introdotta con l'articolo 13 del D.P.R. n. 169 del 1998, si ritiene che quanto corrisposto agli ippodromi possa essere considerato relativo ed inerente l'attività commerciale sorta col rapporto concessorio solo nel caso in cui siano soddisfatti alcuni requisiti essenziali.
In primo luogo, la destinazione delle somme alla esclusiva remunerazione del segnale televisivo deve essere specificamente prevista nelle delibere adottate dall'Ente; qualora infatti gli emolumenti destinati agli ippodromi per il segnale televisivo fossero accorpati senza distinzione ai finanziamenti concessi dall'U.N.I.R.E. nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, verrebbe meno per l'Ente la possibilità di detrarre l'imposta afferente l'attività commerciale.
Inoltre, si precisa che è ammessa in detrazione l'imposta addebitata dalle società corse sulle somme corrisposte dall'U.N.I.R.E. successivamente all'inizio dell'attività commerciale (la data individuata dall'Ente è il 26 ottobre 2001, data di approvazione delle condizioni economiche di offerta da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).
La scrivente, pertanto, qualora siano soddisfatte le condizioni esposte, concorda con l'istante sulla detraibilità da parte dell'U.N.I.R.E. dell'imposta addebitata dalle società di corse sulle somme destinate alla remunerazione del segnale televisivo, in quanto costituiscono costi inerenti la specifica attività commerciale che l'Ente svolge in via non esclusiva né principale.
Per quanto riguarda il secondo quesito esposto, si ritiene che anche ai fini dell'imposizione diretta l'attività di gestione del segnale televisivo svolta dall'U.N.I.R.E. sia produttiva di reddito d'impresa, in quanto derivante dall'esercizio di attività di produzione di servizi ricompresa fra quelle indicate al numero 1) dell'articolo 2195 c.c.
A tal fine è pertanto irrilevante la mancanza di organizzazione, quale risulta dall'esposizione della fattispecie descritta.