-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 128 del 24.04.2002
-
Fermo amministrativo ed iscrizione di ipoteca
Risoluzione Agenzia Entrate n. 128 del 24.04.2002Codesta società, in qualità di concessionario del servizio nazionale della riscossione, ha chiesto il parere della scrivente circa l'inapplicabilità alle azioni cautelari del credito (iscrizione di ipoteca e fermo di beni mobili registrati) del termine previsto, in materia di espropriazione forzata, dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La citata disposizione, infatti, prevede che, se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa non può essere validamente esperita qualora non sia preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo.
Al riguardo, si osserva che il vincolo previsto dalla norma in esame, posto a tutela del contribuente nei confronti della procedura esecutiva immobiliare, non può estendersi anche alle azioni cautelari del credito, la cui esperibilità è condizionata unicamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in virtù del rinvio all'art. 50, comma 1, del d.P.R. 602/73, contenuto nelle norme che regolano tali azioni.
Pertanto, al fermo amministrativo e all'iscrizione di ipoteca non si applica quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.