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Risoluzione Agenzia Entrate n. 129 del 30.04.2002
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Istanza di Interpello n. 954-9/2002. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Art. 7, comma 4, DPR n. 633/1972 - Prestazioni di consulenza tecnica
Risoluzione Agenzia Entrate n. 129 del 30.04.2002Con istanza pervenuta in data 3 gennaio 2002, la XY SPA, con sede in Italia, ha presentato un'istanza di interpello alla scrivente Direzione Centrale.
QUESITO
La società istante opera nel settore della produzione e del commercio dei detergenti. La predetta società, in ottemperanza ad un accordo stipulato con la propria casa madre, con sede in Olanda, è tenuta allo svolgimento di studi e ricerche per conto di quest'ultima.
In virtù di tale accordo la società istante ha diritto al rimborso dei costi nonché al riconoscimento di un margine di profitto pari all'8,00 per cento che è calcolato sul monte di tutti i costi addebitati. In particolare, l'accordo citato prevede che la società istante svolga le seguenti prestazioni:
- sviluppo di formule di nuovi prodotti,
- miglioramenti apportati a formule di prodotti esistenti;
- analisi dei prodotti della concorrenza;
- assistenza alle società del gruppo in relazione a contestazioni generate da difetti dei prodotti;
- revisione degli standard di qualità.SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che l'attività svolta ai sensi dell'accordo stipulato con la casa madre costituisca, ai fini IVA, attività di consulenza tecnica in quanto risulta prevalente la valutazione soggettiva del prestatore. A tale proposito vengono citate le risoluzioni del 27 agosto 1991 n. 465048 e del 17 novembre 1994 n. 15-556.
Per il medesimo motivo, il contribuente ritiene che le prestazioni oggetto del presente interpello non possano qualificarsi come prestazioni di carattere scientifico, territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione (art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Pertanto le fatture emesse nei confronti della casa madre non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'IVA per difetto del requisito di territorialità, ai sensi del combinato disposto delle lettere d) ed e) dell'art. 7, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
Occorre, preliminarmente, rilevare la distinzione tra le prestazioni che assumono carattere meramente scientifico, rispetto a quelle che si presentano piuttosto come consulenza; benché entrambe presuppongano un bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche, l'unico elemento che le differenzia può essere individuato nella finalizzazione dell'attività svolta alla produzione di un giudizio o parere, elemento presente nel caso della consulenza e non anche nelle prestazioni scientifiche.
Nell'ambito delle prestazioni di consulenza tecnica rientrano certamente, come già evidenziato in precedenti pronunce dell'Amministrazione, le attività caratterizzate da una valutazione prevalentemente soggettiva effettuata dal prestatore (es: parere circa la convenienza economica di un'operazione reso da un commercialista). Tuttavia, anche un'attività di consulenza resa alla stregua di più rigorosi parametri scientifici (es: esame del DNA di una cellula) appare idonea a configurare la predetta fattispecie, purché si estrinsechi in "giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri" (vedi circ. 9 aprile 1981 n. 12 e risoluzioni del 27 agosto 1991 n. 465048 e del 17 novembre 1994 n. 15-5569).
Pertanto, la scrivente ritiene che le operazioni descritte dalla Società istante, considerate nel loro aspetto unitario, costituiscano prestazioni di consulenza tecnica in quanto sono caratterizzate dalla circostanza di estrinsecarsi, appunto, in "giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri".
Dette prestazioni, ai sensi del quarto comma, lettera d), dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, si considerano territorialmente rilevanti in Italia solo quando sono rese a committente soggetto d'imposta nazionale, sempreché il loro utilizzo avvenga in ambito comunitario. Sono, altresì, territorialmente rilevanti nello Stato qualora siano rese da prestatore italiano nei confronti di soggetto comunitario che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, cioè riceva tali prestazioni in quanto privato consumatore.
Nel caso in esame poiché il prestatore del servizio è una società italiana e il committente è un soggetto passivo d'imposta residente in Olanda, le prestazioni effettuate dalla società istante devono essere considerate come operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. d) ed e), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.