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Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 30.04.2002
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Istituzione codice-tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate. Articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73
Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 30.04.2002Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73, all'art. 1, comma 2-bis, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate per i quali i contribuenti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. I suddetti redditi possono essere determinati sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Sui redditi cosi determinati si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
Per il versamento della suddetta somma, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, viene istituito il seguente codice-tributo:
1810, denominato "Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate. Articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73".
In ordine alla compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo dovrà essere esposto nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno cui si riferisce il versamento.
La ripartizione delle entrate tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale sarà effettuata secondo le disposizioni delle rispettive Leggi e Statuti.
Relativamente al codice tributo 1801, denominato "Somme versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività detenute all'estero", istituito con la risoluzione n. 143/E del 1 ottobre 2001, visto l'art. 1, comma 3-bis del citato d.l. n. 12/2002, limitatamente all'ipotesi ivi prevista, è consentita la compensabilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/97.