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Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 30.04.2002
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Interpello 954-84/2002 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 30.04.2002Con istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale, la FXX Italia S.p.A. ha chiesto di conoscere la corretta interpretazione di talune delle disposizioni in materia di emersione delle attività detenute all'estero contenute negli articoli da 11 a 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
Esposizione del quesito
L'istante chiede se i soggetti che detengano, per il tramite di soggetti non residenti interposti fittiziamente o fiduciariamente, immobili situati in Italia possano procedere alla "regolarizzazione" degli stessi ai sensi dell'articolo 16 del provvedimento sopra citato, pur considerando che, in tale caso, la dichiarazione riservata avrebbe ad oggetto beni che non possono - per definizione - essere ubicati fisicamente all'estero.Soluzione prospettata dal contribuente
La società istante ha fatto presente che nella risposta n. 1.28 contenuta nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002, con riferimento a partecipazioni in società residenti in Italia detenute per il tramite di una società estera interposta, è stata delineata la possibilità di procedere al "rimpatrio" di tali partecipazioni, a condizione che siano state violate le disposizioni in materia di monitoraggio.
L'istante ha sottolineato come tale indicazione sottenda che l'espressione "attività detenute all'estero" sia stata intesa nell'accezione alla stessa attribuibile in un contesto "valutario", vale a dire quali attività di pertinenza di un soggetto estero, ancorché si tratti di un soggetto "interposto".Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Si fa presente innanzitutto che, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 2001, n. 209, concernente le modalità di esercizio del diritto d'interpello, l'istanza deve prevedere, a pena di inammissibilità, una serie di dati tra cui "la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari".
A tale proposito la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2001, n. 50, precisa che la condizione della riferibilità dell'interpello a casi concreti e personali esige che l'interpello debba essere finalizzato a conoscere il trattamento tributario che consegue a determinate operazioni "riconducibili direttamente alla sfera degli interessi del soggetto istante".
Il contribuente istante, invece, ha presentato la presente richiesta di chiarimento prospettando la situazione di un numero imprecisato di soggetti interessati, non meglio definiti, che si troverebbero nelle condizioni illustrate.
Pertanto, pur alla luce della particolari esigenze di riservatezza derivanti dall'applicazione della normativa in materia di emersione delle attività detenute all'estero, che potrebbero essere vanificate da istanze di interpello di tipo personale, il parere richiesto con l'istanza in esame non può essere reso ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tuttavia, si ritiene di poter ugualmente fornire risposta nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica svolta dalla scrivente Direzione Centrale, secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento delle Entrate n. 99/E del 18 maggio 2000.
In relazione al quesito posto, occorre preliminarmente osservare che la finalità generale delle disposizioni concernenti l'emersione delle attività detenute all'estero è quella di riportare nell'ambito del controllo diretto dell'Amministrazione Finanziaria italiana le attività finanziarie e gli altri beni che i contribuenti residenti detengono in violazione della normativa nazionale sul monitoraggio, al fine di conoscere l'effettiva situazione reddituale complessiva dei medesimi.
In tale ottica, la richiamata circolare n. 9/E ha precisato che l'emersione delle attività detenute all'estero è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. E' il caso, ad esempio, di una società estera "schermo"attraverso la quale sono detenute attività.
Pertanto, se la società estera è un soggetto interposto, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale, si è sostenuto che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio. Conseguentemente, eliminato lo schermo societario, è consentito effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione in applicazione dei principi generali del provvedimento, vale a dire quando i beni e le attività da fare emergere con la dichiarazione riservata siano detenuti all'estero.
Ciò premesso, con riferimento agli immobili ubicati in Italia ma detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero, si ritiene che sia esperibile la procedura di regolarizzazione potendosi sostenere che il presupposto della "detenzione all'estero di attività" si realizzi anche nel caso di "esterovestizione" di beni immobili posseduti da soggetti residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti che ne risultino formalmente intestatari.
In senso conforme si è espressa l'Agenzia delle Entrate con circolare del 30 gennaio 2002, n. 9/E, nella parte in cui ha ammesso la possibilità di far emergere partecipazioni in società italiane, anche non rappresentate da titoli, intestate a società interposte non residenti.
Non vi è dubbio come l'aspetto giuridico-formale assuma rilievo ai fini dei presupposti della regolarizzazione e che tanto basti per localizzare all'estero una relazione giuridica esistente tra il soggetto interposto e l'immobile o altre attività riconducibili al suo patrimonio.
Nei limiti appena enunciati e sotto il profilo puramente formale, pertanto, l'attività oggetto di regolarizzazione può essere considerata ai fini di cui trattasi come "detenuta all'estero".
Si ricorda comunque che, per accedere alle procedure di emersione, occorre che sussista il presupposto della violazione da parte del soggetto dichiarante di una delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 giugno 1990, n. 167.