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Decreto interministeriale 23 aprile 2001
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Determinazione della misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio ai sensi dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'esercizio 2001, da ogni impresa iscritta e annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Decreto interministeriale 23 aprile 2001
GU 126 del 01/06/2001IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA(Vista...)
Decreta:Art. 1.
1. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio per ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2001, è determinata applicando le disposizioni del presente decreto.Art. 2.
1. Per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di L. 152.000.
2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di L. 276.000.Art. 3.
1. Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:Scaglioni di fatturato da lire a lire Aliquote - 1.000.000.000 L. 742.000 (misura fissa) 1.000.000.001 5.000.000.000 0,040% 5.000.000.001 20.000.000.000 0,035% 20.000.000.001 50.000.000.000 0,025% 50.000.000.001 100.000.000.000 0,015% 100.000.000.001 200.000.000.000 0,010% 200.000.000.001 500.000.000.000 0,005% 500.000.000.001 - 0,005% fino ad un massimo di L. 150.000.000 2. In via transitoria per lo stesso anno 2001, nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1:
a) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla deliberazione 2 dicembre 1999 della Conferenza unificata, concernente la determinazione del diritto annuale per l'anno 2000;
b) siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla predetta deliberazione maggiorato del 6%;
c) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000 maggiorato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contenute nella tabella di cui al comma 1.Art. 4.
1. Il termine "fatturato" di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 488/1999 deve intendersi come segue:
a) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
c) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
d) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
2. Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione ordinaria dell'esercizio in corso versano, al momento dell'iscrizione, il diritto annuale come stabilito al comma 2, dell'art. 3, che precede.
3. Le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.Art. 5.
1. Per le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale coli arrotondamento alle L. 1.000 superiori, fino ad un massimo di L. 200.000.
2. Per le unità locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, deve essere versato per ciascuna di esse in favore delle camere di commercio ove ha sede l'unità locale un diritto annuale pari a L. 212.000.
3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.Art. 6.
1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'apertura di contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.
3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.Art. 7.
1. Con successivo decreto saranno stabiliti la quota del diritto annuale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 e i relativi criteri e modalità di ripartizione.Art. 8.
1. Per le imprese che si sono iscritte dal 1o novembre al 31 dicembre 2000, per il versamento del diritto annuale relativo all'anno 2000, continuano ad essere applicate la normativa e le modalità di riscossione di cui alla citata deliberazione della Conferenza unificata 2 dicembre 1999, con versamento da effettuare entro la stessa scadenza stabilita per il pagamento del diritto annuale per l'anno 2001.