-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 10.05.2002
-
Interpello. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento tributario applicabile ad un parco giochi dotato di tappeti elastici, il cui prezzo di accesso è a tempo, macchine elettriche, costituite da automobiline "mini fuoristrada" funzionanti a gettone e giochi gonfiabili (swimming poll balls, montagna gonfiabile e gonfiabile tematico orca) posti in un'area delimitata il cui prezzo di accesso è a tempo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 10.05.2002QUESITO
La ditta XY, dopo aver rappresentato di gestire un parco giochi con autorizzazione a carattere temporaneo, dotato delle seguenti attrezzature:
- tappeti elastici, il cui prezzo di accesso è a tempo;
- macchine elettriche, costituite da automobiline "mini fuoristrada" funzionanti a gettone;
- giochi gonfiabili (swimming poll balls, montagna gonfiabile e gonfiabile tematico orca) posti in un'area delimitata il cui prezzo di accesso è a tempo;
ha chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile a tali attività a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che ha modificato il DPR 26 ottobre 1972, n. 640, nonché il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante ritiene che le attività esercitate non siano riconducibili fra quelle elencate nella tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 né fra quelle di cui al punto 1 della nota in calce alla stessa tariffa - per le quali viene richiesta una "stretta assimilazione" con le precedenti - e che pertanto non sia dovuta l'imposta sugli intrattenimenti.
Per quanto concerne, invece, l'imposta sul valore aggiunto l'interpellante, nella considerazione che trattasi di attività di "minima importanza" - non avendo i ricavi, conseguiti nell'anno 2000, superato la cifra dei 50 milioni di lire - ritiene di poter determinare la base imponibile nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti usufruendo, al contempo, della detrazione forfettizzata fissata dall'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, nella misura del 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
La ditta istante ritiene, inoltre, di poter assolvere agli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi e di poter disporre dei titoli per "accesso gratuito" in misura illimitata, in quanto di valore unitario inferiore a lire 50.000.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti musicali, vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
L'articolo 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 individua quale presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti le attività indicate nella tariffa allegata al medesimo decreto, svolte nel territorio dello Stato.
La tariffa descrive le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, dividendole in quattro diversi punti, distinti per aliquota:
2) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio di go-kart;
3) ingresso nelle sale da gioco e nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse;
4) esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.L'utilizzo delle menzionate attrezzature - tappeto elastico, mini fuoristrada, giochi gonfiabili - nell'ambito del parco giochi gestito dall'interpellante non è riconducibile in alcuna delle attività elencate nella tariffa.
Non è, peraltro, possibile ricomprendere siffatte attività fra quelle soggette all'imposta sugli intrattenimenti in forza del punto 1 della nota posta in calce alla stessa tariffa, il quale stabilisce che gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita per quelli con i quali per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
Come precisato, infatti, con circolare 7 settembre 2000, n. 165/E, ai fini della riconducibilità nell'ambito applicativo del punto 1, in nota alla tariffa, è necessario che gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati siano caratterizzati "oltre che dalla finalità ludica, essenziale al concetto di intrattenimento, da modalità di organizzazione, di esercizio e svolgimento strettamente similari a quelle espressamente previste dalla tariffa"
Ai fini IVA, l'inapplicabilità dell'imposta sugli intrattenimenti alle attività oggetto del quesito determina l'esclusione delle stesse dall'ambito applicativo dell'articolo 74, sesto comma, del DPR n.633 del 1972.
Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, le predette attività non potranno beneficiare della detrazione forfettizzata, pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
Ciò posto, per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA applicabile alle attività di cui trattasi è necessario esaminare, in via preliminare, se esse possano ricomprendersi fra le attività di spettacolo elencate nella tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, soggette alla disciplina prevista dall'articolo 74-quater dello stesso DPR n. 633 del 1972.
In particolare, va verificata la riconducibilità delle attività poste in essere nel parco giochi gestito dall'istante nell'ambito dello spettacolo viaggiante, atteso che l'articolo 74-quater, comma 5, riserva a tale settore, quale regime naturale e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, un particolare regime agevolativo che consiste nella determinazione della base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti.
Per quanto concerne gli adempimenti contabili, l'articolo 8 del regolamento emanato con DPR 30 dicembre 1999, n. 544, dispone che i soggetti indicati nel citato articolo 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, che nell'anno solare precedente abbiano conseguito un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, già cinquanta milioni di lire, possono certificare i corrispettivi anche mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, in alternativa all'emissione dei titoli di accesso.
Gli stessi soggetti sono, altresì, esonerati dagli obblighi di annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.
Per quanto riguarda la qualificazione delle attività svolte come spettacolo viaggiante, è necessario che le stesse presentino le caratteristiche tecnico-funzionali tipiche descritte nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale (già Ministro delegato per lo spettacolo di concerto con il Ministro dell'Interno) del 23 luglio 1997.
Quanto sopra premesso, si rileva che, fatta eccezione per il "tappeto elastico", le attrazioni cui si riferisce l'interpello (mini fuoristrada, giochi gonfiabili) non sono elencate e descritte nel citato "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968.
Pertanto, le anzidette attività, non comprese nell'anzidetto elenco approvato con decreto del 23 luglio 1997, non possono fruire del regime agevolativo riservato allo spettacolo viaggiante e, in particolare, non sono riconducibili nell'ambito applicativo dell'art.74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 né nella disciplina dell'articolo 8 del DPR n. 544 del 1999.
A tali attività si applica, quindi, l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, in particolare:
- la base imponibile va determinata secondo i criteri ordinari e non, come prospettato dall'istante, nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi;
- l'aliquota si applica nella misura del 20 per cento;
- la detrazione deve essere operata in via analitica ai sensi dell'art.19 del DPR n. 633 del 1972;
- gli obblighi di certificazione si assolvono in via ordinaria ai sensi del DPR 21 dicembre 1996, n. 696;
- le prestazioni di servizi gratuite e di valore non superiore a 25,82 euro (già cinquantamila lire) sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.