-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 146 del 15.05.2002
-
Interpello art. 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Svalutazione di partecipazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 146 del 15.05.2002La Direzione Regionale......., con nota del....., prot......, ha trasmesso l'istanza di interpello della XY S.p.A., volta ad ottenere un parere preventivo in ordine ad un'operazione di svalutazione di partecipazioni.
Descrizione dell'operazione
La XY S.p.A. detiene il 100 per cento della partecipazione in K S.p.A., iscritta in bilancio al costo d'acquisto quale immobilizzazione finanziaria.
In conseguenza della distribuzione delle riserve deliberata dalla società partecipata nel dicembre del 2001, si è verificato in capo alla società istante il presupposto per procedere alla svalutazione della partecipazione in K S.p.A. in forza del combinato disposto degli articoli 66 e 61 del TUIR.
La decisione di svalutare la partecipazione della K S.p.A.è collegata alla distribuzione di riserve di utili pregressi già presenti nella stessa K al momento dell'acquisto della partecipazione da parte della società istante: circostanza che aveva dunque inciso in modo rilevante sulla determinazione del costo d'acquisto.
A parere dell'istante, la fuoriuscita di risorse finanziarie dal patrimonio della partecipata ha prodotto una riduzione di patrimonio netto irreversibile, sufficiente a giustificare il carattere duraturo della diminuzione di valore subìta dalla K S.p.A..
Pertanto, il depauperamento connesso alla distribuzione delle riserve ha assunto una valenza civilistica di durevole perdita di valore che prescinde da qualsiasi apprezzamento delle prospettive economiche della società erogante.
Per questo motivo la XY S.p.A. non intende fare riferimento nel bilancio dell'esercizio 2001 all'art 2426, comma 2, del codice civile che consente, in tema di valutazioni, di effettuate rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
L'ammontare della svalutazione che l'istante intende evidenziare in bilancio è, comunque, notevolmente inferiore a quella che sarebbe risultata fiscalmente ammessa in deduzione in base al criterio del raffronto dei netti patrimoniali dettato dagli articoli 66 e 61 del TUIR.
Per esemplificare, i dividendi percepiti sono fatti pari a 100 ed i restanti valori sono indicati in misura proporzionale a tale importo.
La XY S.p.A. è divenuta socio unico della K S.P.A., grazie all'acquisto delle sue partecipazioni, avvenuto in due momenti diversi, ad un prezzo proporzionale complessivo di 171.
Il patrimonio netto della K S.p.A. presentava un valore proporzionale di 118 (di cui 95 di riserve di utili) nel bilancio approvato al 30 giugno 1997, in data antecedente alla prima delle due acquisizioni.
La distribuzione delle riserve per un valore pari a 100, deliberata nel corso dell'esercizio 2001 e liquidata nel corso dell'esercizio 2002 (entro la chiusura dell'esercizio della società istante), ha ridotto il patrimonio netto della K S.p.A. ad un valore di 34.
A seguito di tale riduzione di valore, la XY S.p.A intende evidenziare nel proprio bilancio relativo all'esercizio 2001 una svalutazione della partecipazione in K S.p.A. pari alla differenza tra il patrimonio netto della stessa K S.p.A., risultante dal bilancio approvato in data anteriore all'acquisto, e quello risultante dall'ultimo bilancio approvato dopo la delibera di distribuzione (vedi prospetto A).
La predetta svalutazione di 84 risulta inferiore rispetto a quella determinata con l'applicazione del disposto dagli articoli 61 e 66 del TUIR (vedi prospetto B).PROSPETTO A - Determinazione della svalutazione civilistica
A) PN di K S.p.A. ante acquisizione (30.06.1997) 118 B) Riserve poste in distribuzione nel 2001 100 C) PN K al 31.12.01 post delibera di distribuzione 34 SVALUTAZIONE CIVILISTICA (C-A) 84 PROSPETTO B - Determinazione della svalutazione fiscale massima deducibile
A) PN di K S.p.A. ante acquisizione (30.06.1997) 118 B) Riserve poste in distribuzione nel 2001 100 C) PN K al 31.12.01 post delibera di distribuzione 34 D) Costo di acquisto di K S.p.A. 171 SVALUTAZIONE FISCALE ((C-A)/A)*D 121 L'istante, ritenendo civilisticamente scorretto mantenere inalterato il valore della partecipazione come se i dividendi non fossero stati distribuiti, chiede la conferma che la fattispecie rappresentata non rientri tra quelle che possono essere ritenute elusive ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 600/73.
Interpretazione
L'istante ritiene che la riduzione del patrimonio netto della K S.p.A., derivante dalla distribuzione di riserve di utili pregressi, assuma di per sé il carattere di perdita durevole di valore, necessario per operare la svalutazione della partecipazione ai sensi dell'art. 2426, comma 1, del codice civile.
La XY S.p.A., infatti, non intende avvalersi "della deroga fiscale ai criteri contabili di valutazione per appostare svalutazioni prive di giustificazione civilistica, al solo scopo di sfruttare al massimo il vantaggio della deduzione fiscale" ai sensi dell'art. 2426, comma 2, del codice civile.
A riguardo si precisa che la valutazione delle partecipazioni e dei valori mobiliari è disciplinata dal legislatore tributario agli articoli 61 e 66 del TUIR che prevedono un meccanismo forfetario per la determinazione della svalutazione rilevante ai fini fiscali, a prescindere dalla sussistenza del requisito della durevolezza, richiesto espressamente dalla normativa civilistica.
La natura forfetaria del meccanismo di calcolo della svalutazione è stata confermata dalla relazione governativa al decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416 convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, la quale a commento delle modifiche apportate all'art. 66 del TUIR afferma che "per effetto del comma 1 bis, introdotto nell'art. 66, alle immobilizzazioni finanziarie si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 61, con la particolarità che, per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri viene assunta la media dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre dell'esercizio quale valore minimo cui raffrontare il valore fiscalmente riconosciuto dei titoli stessi per verificare la sussistenza delle condizioni per la svalutazione ovvero in base alle diminuzioni del patrimonio netto della società partecipata per quelli non negoziati".
Occorre evidenziare, tuttavia, che il riconoscimento fiscale delle minusvalenze, valutate applicando il meccanismo forfetario dell'articolo 61 del TUIR, è subordinato alla loro imputazione al conto economico. Tale imputazione può essere attuata correttamente in sede civilistica pur in assenza del requisito della durevolezza, richiamando il comma 2 dell'articolo 2426 del c.c. che, come già ricordato, consente di "effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".
Le disposizioni degli artt. 61 e 66 mirano a prevenire l'insorgenza di liti relative a divergenze valutative su particolari assets, ancorando la determinazione delle svalutazioni fiscalmente rilevanti a precisi parametri forfetari e convenzionali.
Nel caso di partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati, il criterio di calcolo del valore minimo fiscale si pone su di un piano di assoluta autonomia ed estraneità rispetto ai criteri civilistici. Il legislatore tributario ha ritenuto che la stima della durevole perdita di valore, operata ai sensi dell'art. 2426, comma 1, punto 3) e, ancor più, il "prudente apprezzamento" degli amministratori (cui faceva riferimento il previgente art. 2425, comma 1, punto 4) del c.c.) fossero difficilmente assoggettabili ad obiettivi elementi di riscontro. Da qui l'esigenza di assicurare certezza individuando un metodo di semplice e chiara applicazione.
La natura meramente convenzionale del metodo è confermata dalla rilevanza assunta, sul piano fiscale, dalle diminuzioni del patrimonio netto contabile, nonostante esse - in presenza di valori latenti, assets immateriali e avviamento - non siano indicative di effettive perdite di valore.
In conclusione sono fiscalmente deducibili le svalutazioni operate ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 61 e 66 del TUIR, anche nell'ipotesi in cui la loro corretta imputazione a conto economico a norma del successivo art. 75, comma 4 sia stata effettuata, in assenza di durevoli perdite di valore, invocando la deroga prevista dall'art. 2426, comma 2 del c.c..
In senso conforme alle conclusioni appena tratte in merito ai presupposti della svalutazione operata esclusivamente in applicazione di norme tributarie, devono intendersi rettificate le divergenti affermazioni riportate nella risoluzione n. 177/E del 9 novembre 2001.Conclusioni
Ad avviso della scrivente, la svalutazione della partecipazione operata dalla XY S.p.A. nel bilancio di esercizio 2001- di importo inferiore al valore della svalutazione consentita ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera b) - è pienamente deducibile e non presenta profili di elusività