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Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 22.05.2002
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Interpello 954-78/2002 - art. 11, legge 27/07/2000, n. 212. XZ S.P.A
Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 22.05.2002Con istanza presentata alla competente Direzione Regionale delle Entrate in data 10/12/2001 e successivamente trasmessa alla scrivente, la società in oggetto indicata ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'art. 45, c. 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di agevolazioni fiscali a favore delle trasformazioni di enti pubblici, secondo cui "le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché quelle poste in essere in applicazione dell'art. 19, comma 1 della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità fiscale."
Descrizione della fattispecie
La società istante risulta dalla trasformazione dell'Ente autonomo XZ S.P.A. avvenuta per effetto del D.Lgs 20/10/1999, n. 442, in attuazione della delega all'art. 11 della legge n. 59 del 1997.
Detto decreto, all'art. 1, comma 2, prevede la nomina da parte del Ministro del Tesoro, bilancio e programmazione economica, di una apposita commissione incaricata di redigere una relazione di stima dei cespiti appartenenti al patrimonio dell'ente trasformando.
Nel caso di specie, la relazione è stata approvata con decreto ministeriale 11/12/2000 e conseguentemente, per effetto della previsione di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, "il capitale della XZ Spa è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 1", ovverosia coincide con le risultanze della relazione di stima redatta dalla commissione.
A seguito della trasformazione, i beni immobili dell'Ente autonomo risultano iscritti nel bilancio di apertura della società di capitali a valori superiori a quelli risultanti dal bilancio del soggetto preesistente.
Inoltre, nel patrimonio netto dell'Ente era presente una riserva in sospensione d'imposta ex art. 55 del TUIR che è confluita nell'unica posta di patrimonio (capitale sociale) della società risultante dalla trasformazione.Esposizione del quesito
La società istante chiede di sapere:
- se i maggiori valori di iscrizione in bilancio dei beni immobili costituiscano base di commisurazione delle componenti (ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze) del reddito d'impresa oltre che del risultato civilistico, realizzando in tal modo la piena coincidenza tra dati contabili e fiscali; ovvero, se la società debba mantenere memoria dei dati ante-trasformazione, ai fini fiscali;
- se, a seguito della trasformazione, venga meno il regime di sospensione d'imposta attribuito alla riserva per contributi ex art. 55 del TUIR allocata dall'Ente in una distinta voce di patrimonio e successivamente confluita nell'unica voce di capitale sociale del bilancio della società risultante dalla trasformazione;
- se, infine, l'operazione di trasformazione sia comunque assistita dal generale principio di continuità delle vicende fiscali generatesi in capo all'Ente preesistente in relazione al regime degli ammortamenti anticipati, delle spese di manutenzione, delle spese di rappresentanza, delle plusvalenze rateizzate ecc..Soluzione interpretativa prospettata
In merito al primo quesito l'istante ritiene che l'iscrizione nel bilancio iniziale dei cespiti ai maggiori valori di stima debba ottenere pieno riconoscimento fiscale senza alcun aggravio impositivo.
Ciò deriva dalla considerazione che la determinazione della consistenza del capitale iniziale della società a valori di stima, così come previsto dal D.Lgs. n. 442/99, rappresenta senz'altro un' "operazione connessa" alla trasformazione e, pertanto, suscettibile di beneficiare della previsione di neutralità contenuta nell'art. 45, c. 25, della legge n. 448/98.
Se interpretata letteralmente nel senso di escludere la tassabilità dei plusvalori iscritti, la norma di cui sopra, a parere dell'istante, non avrebbe una concreta portata in quanto non comporterebbe alcuna ulteriore previsione rispetto al regime ordinario che, ai sensi dell'art. 76 c.1, lett. c), del TUIR già prevede nella vigente formulazione che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge, non concorrono a formare il reddito".
Avvalendosi di un'interpretazione sistematica per risolvere la questione, la società istante propone, inoltre, di procedere ad un confronto normativo con il disposto del D.L. 11/07/1992 convertito dalla legge 08/08/1992, n. 359, relativo alla trasformazione in società per azioni dell'IRI, ENI, ENEL e INA, che all'art. 19 prevede che "tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse".
Ad ulteriore sostegno della soluzione prospettata, la società fa infine riferimento all'indirizzo che l'Amministrazione finanziaria avrebbe suggerito con la risoluzione n. 153/E del 05/10/2001 avente ad oggetto una fattispecie analoga e, per motivi logico-sistematici, applicabile al caso in questione.
In quel contesto si affermava la rilevanza fiscale, in esenzione d'imposta, dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio delle società di capitali derivanti dalla scissione parziale di un'azienda consortile di trasporto pubblico, in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U. degli enti locali) che, al ricorrere di tutti gli altri requisiti soggettivi, prevede l'esenzione da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali, per determinate operazioni di conferimento o assegnazioni di beni di enti pubblici e aziende speciali a favore di società per azioni.
In riferimento al secondo quesito posto, la società istante ritiene decisiva la considerazione in base alla quale, non solo la determinazione dell'entità del capitale iniziale, bensì anche la sua rappresentazione in bilancio sia "operazione connessa" alla trasformazione e, in quanto tale, assistita egualmente dalle previsioni del già citato art. 45, c. 25, della legge n. 448/1998, in materia di neutralità fiscale.
In altri termini, l'obbligo normativo di rappresentare il patrimonio netto sociale "esclusivamente con la posta relativa al capitale" escluderebbe, a parere dell'istante, pena un'evidente illogicità, l'ipotesi di imponibilità della riserva per contributi ex art. 55 del TUIR di cui è questione nel caso di mancata ricostituzione, atteso che la ricostituzione non è realizzabile.
Una soluzione alternativa all'intassabilità "tout court" della riserva consisterebbe nell'impegno da parte della "XZ spa" a trasferire "virtualmente" il vincolo di sospensione d'imposta su una corrispondente quota di capitale, sebbene non distintamente rappresentata, previa apposita indicazione in dichiarazione dei redditi.
In merito alla terza questione rappresentata alla scrivente, (continuità delle vicende fiscali pregresse), l'istante è del parere che valgano nel caso de quo le medesime considerazioni cui è giunta l'Amministrazione finanziaria nella già citata risoluzione 153/E del 2001.
In quella occasione, l'Agenzia delle Entrate affermò la riportabilità, da parte delle beneficiarie, delle perdite pregresse maturate in capo al soggetto scisso, in coerenza con il principio generale di continuità delle vicende fiscali in sede di operazioni di trasformazione o scissione.
A giudizio della società istante, il principio di cui sopra potrebbe essere esteso a tutte le altre componenti di reddito positive e negative aventi carattere pluriennale formatesi in capo all'Ente trasformato (spese di manutenzione, spese di rappresentanza, ammortamenti anticipati, plusvalenze rateizzate).Parere dell'Agenzia dell'Entrate
In relazione a quanto richiesto con il primo quesito, si ritiene condivisibile l'applicazione alla fattispecie dell'art. 45, c. 25, della legge n. 448/98 (Legge Finanziaria per il 1999), che prevede un regime di neutralità fiscale per le operazioni connesse alla trasformazione degli enti pubblici in società per azioni.
A parere della scrivente, nel caso di specie, rientra sicuramente tra le "operazioni connesse" la determinazione del valore nominale delle azioni e, quindi, l'entità del capitale sociale iniziale del soggetto trasformato, avvenuta sulla base della relazione di stima per espresso obbligo di legge.
Per quanto attiene il principio di "neutralità fiscale" posto in luce dalla norma, si ritiene che esso assuma portata generale, tale da implicare la non emersione di plusvalenze imponibili all'atto dell'operazione in virtù della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
Diretta conseguenza dell'applicazione del principio di neutralità è, nel caso de quo, l'irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio della società risultante dalla trasformazione a seguito della perizia di stima con mantenimento quindi della latenza d'imposta sui beni medesimi.
A tali conclusioni la scrivente ritiene di dover giungere attraverso l'interpretazione letterale della norma di cui all'art. 45, c. 25, della legge n. 448/98, che sul punto non ripropone le disposizioni di maggior favore, contenute in altre norme speciali disciplinanti fattispecie analoghe, che prevedono il riconoscimento in esenzione fiscale dei maggiori valori di perizia iscritti in bilancio.
Sulla base di quanto precedentemente affermato, la società risultante dalla trasformazione avrà cura di tenere memoria in apposito prospetto di riconciliazione dei dati esposti in bilancio e dei corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
In merito al trattamento fiscale della riserva in sospensione d'imposta costituita ex art. 55 del TUIR nel bilancio dell'Ente trasformando a seguito di contributi ricevuti, la scrivente non ritiene condivisibile la prima soluzione proposta dall'istante circa la non tassabilità "tout court" della riserva una volta che la stessa "confluisce" nel capitale della società per azioni per espresso obbligo di legge (art. 2 c. 1 del D.Lgs. n. 442/99).
A giudizio della scrivente, la norma di cui all'art. 2 c. 1 sopra citato - laddove afferma che "il capitale della XZ Spa è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 1" -, nel quadro generale di "neutralità fiscale" sopra delineato, implicitamente introduce una deroga al normale regime che disciplina il trattamento fiscale dei fondi in sospensione d'imposta (tassabili in ogni caso) e ne prevede l'imponibilità allorquando gli stessi non vengano ricostituiti in bilancio.
Per quanto sopra affermato si può accogliere, invece, la seconda soluzione proposta dall'istante di trasferire il vincolo della sospensione di imposta su una corrispondente quota di capitale sociale dandone adeguata rappresentazione in nota integrativa e in dichiarazione dei redditi.
La suddetta deroga, infatti, non fa venir meno la natura di fondo in sospensione d'imposta per la riserva in questione - sebbene sia ricompresa nell'unica posta di capitale iniziale della società derivante dalla trasformazione -, facendo permanere l'obbligo di tassabilità della stessa ai sensi dell'art. 44, c. 2, del TUIR ogni qual volta il capitale sociale, nei limiti della quota corrispondente alla riserva originaria, sarà ridotto.
In risposta, infine, a quanto richiesto circa il principio di continuità applicabile a determinate vicende fiscali generatesi in capo all'Ente preesistente e riguardanti ad esempio, il regime degli ammortamenti anticipati, delle spese di manutenzione, delle spese di rappresentanza e delle plusvalenze rateizzate, si ritiene che, limitatamente alle quattro voci di bilancio sopra menzionate e riconducibili a componenti di reddito aventi carattere pluriennale, in virtù dell'affermato principio di continuità che assiste le operazioni neutrali, le stesse componenti possano essere riportate in capo alla società risultante dalla trasformazione per la parte ancora deducibile e rateizzabile.