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Risoluzione Agenzia Entrate n. 163 del 31.05.2002
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Interpello n.- Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XX S.p.A. Istanza di interpello riguardante la corretta interpretazione dell'articolo 15, primo comma del DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 163 del 31.05.2002QUESITO
Con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del ..... il primo febbraio 2002, la XX S.p.A, prevedendo di conseguire, per l'anno 2001, un reddito complessivo positivo derivante dalla sommatoria di un risultato negativo prodotto dall'attività svolta in Italia e da un risultato positivo derivante da redditi prodotti in differenti Paesi esteri, ha chiesto chiarimenti in merito al metodo di calcolo del credito di imposta spettante ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
In particolare, la società istante fa presente che il reddito complessivo da dichiarare in Italia sarà di segno positivo ma che le relative imposte dovute in Italia non potranno assorbire completamente il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, chiede di poter "riportare in avanti" il rimanente credito di imposta non utilizzato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del citato DPR n. 917/86.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente chiede se, il riferimento all'imposta "dovuta in Italia" nell'appendice delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2001 - Società di capitali), dove in merito al credito per le imposte pagate all'estero si legge: "Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia", l'Agenzia delle Entrate intenda riferirsi all'imposta che sarebbe eventualmente dovuta dal contribuente in Italia esclusivamente sul reddito prodotto all'estero, o invece per imposta "dovuta in Italia" si intende quella gravante sul reddito complessivo formato dalla somma dei redditi esteri e degli altri redditi conseguiti nel medesimo esercizio.
Il contribuente intenderebbe calcolare il credito di imposta in questione utilizzando come base il reddito estero, senza computare la perdita del 2001 derivante dalla attività italiana. Inoltre, poiché in questo caso il credito risultante non potrebbe essere completamente utilizzato in detrazione dalle imposte dell'esercizio 2001, l'istante propone di riportare il credito eccedente in esercizi successivi.
In aggiunta, ai fini della determinazione del credito di imposta, il contribuente evidenzia la possibilità di far riferimento al reddito conseguito in ciascuno Stato estero, singolarmente considerato, e non ai redditi esteri cumulativamente determinati.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini della determinazione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, l'articolo 15 del Tuir individua le condizioni necessarie che danno diritto alla detrazione, ed in particolare:
- i redditi esteri devono concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- le imposte pagate all'estero su tali redditi devono avere la caratteristica della definitività;
- la detrazione deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui le imposte sono state pagate a titolo definitivo;
- se i redditi sono prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascun Stato.
Inoltre, le predette imposte pagate all'estero "sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione".
Ai fini di detto calcolo, l'articolo 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42 stabilisce che: "La quota fino a concorrenza della quale, a norma dell'articolo 15, comma 1, del testo unico, sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero è determinata con riferimento all'imposta italiana corrispondente al reddito complessivo netto, senza tener conto delle perdite di precedenti esercizi, alla cui formazione hanno concorso i redditi prodotti all'estero".
L'imposta dovuta in Italia sul reddito complessivo, rappresenta il limite massimo entro il quale può essere operata la detrazione del credito per le imposte pagate all'estero come già confermato nel paragrafo 4 dell'Appendice al modello UNICO 2002 ("Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia").
Pertanto, non può essere condivisa la tesi prospettata dal contribuente in quanto le attuali disposizioni non permettono una detrazione maggiore dell'imposta dovuta in Italia sul reddito complessivo netto come sopra specificato.
Relativamente alla seconda questione proposta, il comma 2 dell'articolo 15 del Tuir prevede espressamente che il credito di imposta debba essere calcolato distintamente per ciascun Paese estero. Va tuttavia precisato, che il credito di imposta derivante dalla somma dei crediti per imposte pagate in Paesi diversi non può comunque dar luogo ad una detrazione maggiore dell'imposta italiana dovuta sul più volte citato reddito complessivo netto.