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Risoluzione Agenzia Entrate n. 164 del 31.05.2002
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Interpello ......../2002- Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 164 del 31.05.2002Con istanza di interpello del 7 febbraio 2002, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione Regionale ......, la Sig.ra X Y ha chiesto un parere in merito all'applicazione dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 concernente "incentivi per l'incremento dell'occupazione".
Esposizione del quesito
La Sig.ra X Y chiede di conoscere l'esatta applicazione dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000 che riconosce un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, l'istante chiede di conoscere come debba essere calcolato l'incremento della base occupazionale se uno stesso soggetto svolge sia l'attività di avvocato che quella di imprenditore agricolo.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che gli incrementi occupazionali vadano calcolati considerando separatamente le attività di avvocato e di imprenditore agricolo, avendo esse caratteristiche diverse.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Con la Circolare n. 50 del 31 maggio 2001 sono state fornite indicazioni circa i soggetti abilitati alla presentazione dell'interpello.
In particolare è stato chiarito che, "per quanto stabilito dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze del 26 aprile 2001, l'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, ovvero dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso".
In base alla richiamata disposizione, tra i soggetti legittimati a presentare l'istanza di interpello rientrano i sostituti di imposta, i responsabili di imposta e i coobbligati al pagamento dei tributi nonché il procuratore generale o speciale del contribuente.
Considerato che l'istante, nella qualità di consulente del contribuente, non rientra tra i soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di interpello e che è, inoltre, privo della prescritta procura speciale, la suddetta istanza deve ritenersi inammissibile.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
In particolare, in merito al quesito proposto, la scrivente non concorda con la soluzione proposta dall'istante.
L'art. 7, comma 3, della legge n. 388 del 2000 afferma che "l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto".
La ratio di tale comma, che pure si riferisce alle società, è tesa ad evitare l'adozione di comportamenti elusivi all'interno di uno stesso gruppo.
In particolare, come chiarito con Risoluzione n. 214 del 19 dicembre 2001, essa "vuole evitare che all'interno di un gruppo avvengano riduzioni di personale in alcune società e contemporaneamente assunzioni di dipendenti, per i quali spetta l'agevolazione, in altre società".
Tali spostamenti di personale possono, però, essere realizzati non solo nell'ambito di società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, ma anche nell'ambito di imprese, ditte individuali, e, comunque, di attività che facciano capo ad uno stesso datore di lavoro.
Conseguentemente, dato che uno stesso soggetto può, come nello specifico caso prospettato, operare in vari settori economici e sociali e svolgere plurime attività, in relazione alle quali assume comunque la qualità di datore di lavoro, ed in considerazione del fatto che in tale ipotesi potrebbe realizzarsi un fenomeno elusivo simile a quello sopra esposto, si deve ritenere che, nella fattispecie in discorso, debba essere utilizzato il principio interpretativo ricavabile dal richiamato art. 7, comma 3, della legge n. 388 del 2000.
Invero, nel caso prospettato, valore determinante assume la circostanza che le diverse attività svolte risultano comunque collegate perché facenti capo ad uno stesso datore di lavoro.
Conseguentemente, questa Agenzia ritiene che l'incremento della base occupazionale vada considerato al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in capo allo stesso datore di lavoro, relativamente alle altre attività economiche da lui esercitate.
La risposta di cui alla presente Risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.