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Risoluzione Agenzia Entrate n. 175 del 06.06.2002
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Interpello ........../2002 - art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 XY S.p.A. - Applicazione dell'imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ai contratti di locazione registrati per via telematica
Risoluzione Agenzia Entrate n. 175 del 06.06.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, relativa ai contratti di locazione registrati in via telematica è stato esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante chiede quali sono le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti di locazione registrati in via telematica; chiede inoltre se deve corrispondere la stessa imposta per gli eventuali allegati.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
XY Spa ritiene che l'imposta di bollo deve essere assolta, ai sensi dell'articolo 2, parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, soltanto per gli esemplari del contratto sottoscritti, mentre non deve essere corrisposta per l' "atto virtuale" trasmesso per via telematica all'amministrazione finanziaria. In buona sostanza ritiene che con la procedura di registrazione telematica viene meno l'esemplare per l'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che per lo stesso non deve essere corrisposta l'imposta di bollo, per il disposto dell'articolo 20, comma 1 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998, e del Decreto Direttoriale 12 dicembre 2001, che stabilisce "l'imposta di bollo è dovuta sui contratti scritti nella misura di Euro 10,33 per ogni foglio (quattro facciate per un totale di cento linee) o frazione".
Circa le modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti di locazione registrati in via telematica, la società ritiene che non possano essere utilizzate, per nessuno degli esemplari sottoscritti, la carta bollata e le marche da bollo, per il disposto dell'articolo 21, comma 1 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998: "il versamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per via telematica".
Ritiene non applicabile l'imposta di bollo prevista dall'articolo 32 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, agli atti eventualmente allegati ai contratti di locazione in argomento, poiché la registrazione telematica è eseguita mediante "trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta," mentre non prevede la registrazione né la semplice menzione di eventuali atti allegati al contratto sottoscritto tra le parti.RISPOSTA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che la soluzione interpretativa prospettata dalla XY SpA è solo parzialmente corretta.
In merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui contratti di locazione registrati in via telematica si condivide la soluzione prospettata dalla società istante, in quanto per via telematica vengono trasmessi soltanto i dati del contratto necessari all'applicazione dell'imposta di registro. L'articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, del resto, assoggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, le "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, (...) destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti".
La registrazione telematica lascia invariato il carico tributario poiché le parti non presentano l'originale all'ufficio delle entrate, ma come precisato, si limitano a trasmettere per via telematica i dati del contratto. Ovviamente gli originali che restano alle parti sono soggetti all'imposta di bollo nella misura prevista dall'articolo 2 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Circa la seconda questione non si condivide il parere espresso dalla società che ha proposto l'interpello.
In proposito si osserva che gli atti eventualmente allegati al contratto di locazione possono rientrare tra quelli soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine elencati nella parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali, è quindi dovuta l'imposta di bollo, indipendentemente dalla loro registrazione.
Altra ipotesi è che gli allegati siano riconducibili agli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso (parte seconda della tariffa), cioè quando gli atti, documenti e registri sono presentati agli uffici delle entrate per la registrazione (articolo 2, comma 2 del d.P.R. n. 642 del 1972). E' opportuno ricordare che la registrazione del contratto comporta anche la registrazione per gli atti ad esso allegati (articolo 11, comma 7, del d.P.R. n. 131 del 1986). Da ciò consegue che nell'ipotesi in esame, gli allegati sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, anche se non presentati o trasmessi per via telematica all'amministrazione finanziaria, in quanto parte dei contratti registrati.
Ovviamente se gli allegati sono atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (tabella allegato "B" al d.P.R. n. 642 del 1972) per gli stessi l'imposta di bollo non è dovuta.
Quanto precisato considera che la registrazione telematica, mentre non ha modificato il trattamento ai fini dell'imposta di bollo, ha comportato diverse modalità di esecuzione della registrazione dei contratti di locazione. Infatti tale formalità è eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dall'articolo 11 comma 3, e dall'articolo 16 comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvate con d.P.R 26 aprile 1986, n. 131.
La nuova procedura (articolo 20, comma 1, decreto dirigenziale 31 luglio 1998), stabilisce che il contribuente non deve presentare all'ufficio l'originale dell'atto (articolo 16, comma 6, del d.P.R. n. 131 del 1986) e ha l'obbligo di conservare il contratto, in originale, per dieci anni (articolo 23, comma 3, del decreto ministeriale del 31 luglio 1998). Per gli atti privati registrati con modalità non telematiche, l'obbligo di conservare per dieci anni l'originale del contratto è, invece, posto a carico dell'ufficio delle entrate (articolo 18, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 1986).
Riepilogando:
- per i dati trasmessi per via telematica non deve essere corrisposta l'imposta di bollo (combinato disposto dell'articolo 20, comma 1 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e del decreto direttoriale 12 dicembre 2001);
- tutti gli esemplari dei contratti sottoscritti dalle parti, compresi gli eventuali allegati, sono soggetti all'imposta di bollo;
- l'imposta di bollo dovuta per i contratti registrati in via telematica è assolta - contemporaneamente all'imposta di registro e ad eventuali interessi e sanzioni - mediante F24 telematico (articolo 21, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, come sostituito dal decreto direttoriale 12 dicembre 2001; cfr. circolare 3/E del 7 gennaio 2002).
Si fa infine presente che il software per la predisposizione dei contratti di locazione fornito dall'Agenzia delle Entrate sarà tempestivamente adeguato ai criteri suesposti.
La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dalla XY S.p.A.