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Risoluzione Agenzia Entrate n. 176 del 06.06.2002
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Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza
Risoluzione Agenzia Entrate n. 176 del 06.06.2002Quesito
Con istanza del 19 novembre 2001, integrata da documentazione prodotta il 6 febbraio 2002, la società XX S.r.l. ha proposto interpello ai sensi dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di agevolazione ex articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. "Tremonti-bis").
In particolare, la società ha rappresentato che nello svolgimento della propria attività acquista licenze d'uso di opere televisive straniere, inedite in Italia, da produttori esteri oppure da società estere incaricate dal produttore originario. Dopo aver acquistato tali diritti, la società realizza, tramite aziende specializzate, una versione originale in lingua italiana dell'opera televisiva, sostenendo ulteriori costi. Successivamente sfrutta i diritti attraverso la vendita a reti televisive ovvero a soggetti diversi.
Viene, quindi, chiesto di conoscere se i costi sostenuti per l'acquisizione delle licenze d'uso e per la realizzazione della versione italiana possano essere considerati investimenti agevolabili ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001.Soluzione prospettata
La società istante ritiene che i predetti costi siano agevolabili, sulla base delle seguenti considerazioni:
- i diritti di utilizzazione delle opere televisive ed i costi per la realizzazione dell'edizione italiana sarebbero da classificare tra i beni immateriali da iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce "Immobilizzazioni immateriali", e di conseguenza sarebbero da ammortizzare ai sensi dell'art. 68, primo e secondo comma, del DPR 917/86;
- il requisito della novità, previsto dalla norma agevolativa, risulta ampiamente soddisfatto sia con riguardo all'acquisizione delle licenze d'uso dal produttore estero, sia con riguardo ai costi sostenuti per realizzare l'edizione italiana. Infatti, si tratta di opere inedite e, quindi, mai sfruttate in Italia né dal produttore originario né da terzi, che vengono opportunamente modificate ai fini della commercializzazione nel territorio dello Stato.Risposta
Le immobilizzazioni immateriali, come identificate dall'art. 2424 del codice civile, sono caratterizzate dalla mancanza di "tangibilità" ed esprimono costi dai quali l'impresa trae un'utilità che non si esaurisce in un solo periodo, ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco temporale di più esercizi.
Ai fini dell'agevolazione di cui all'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, il riferimento normativo ai "beni" indica che costituiscono oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali, ma soltanto quelle che danno luogo a beni immateriali, in sé precisamente identificabili, che conservano una propria individualità, essendo rappresentati da diritti che conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri. Essi sono suscettibili di valutazione e di qualificazione autonome ed indipendenti dal complesso dei beni dell'impresa. In generale, sono annoverabili tra i beni immateriali i diritti di utilizzazione delle opere televisive acquistate dall'istante.
Da un punto di vista civilistico, l'immobilizzazione immateriale iscritta nell'attivo patrimoniale, deve avere un costo di acquisizione certo e deve consentire la recuperabilità negli esercizi successivi del suddetto costo, attraverso benefici economici derivanti dallo sfruttamento del diritto stesso.
Ai fini civilistici, pertanto, l'iscrizione del costo d'acquisto delle licenze d'uso di opere televisive o cinematografiche tra le immobilizzazioni immateriali è ammessa a condizione che sussistono almeno i requisiti sopra richiamati.
Tuttavia, l'iscrizione tra le immobilizzazioni di tali "beni" non configura tout court una strumentalità per destinazione dei beni stessi.
Infatti, per la categoria delle immobilizzazioni immateriali non esiste una classificazione in bilancio che tiene conto della destinazione all'attività del bene dell'impresa. Tale particolarità differenzia i beni immateriali dagli altri beni, comprese le partecipazioni, che possono essere classificate tra gli immobilizzi o sotto specifiche voci dell'attivo circolante nel caso in cui gli assets in questione non fossero utilizzati direttamente nel processo produttivo come beni strumentali.
Per ciò che riguarda l'agevolazione prevista dall'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, la stessa è prevista per l'acquisto di "beni" materiali o immateriali, che rilevino come strumentali per lo svolgimento dell'attività. Nel caso prospettato dall'istante, tale ultima condizione non ricorre, atteso che lo sfruttamento dei beni immateriali, acquisiti in licenza d'uso e riadattati al mercato italiano, non avviene nell'ambito del processo produttivo dell'impresa, bensì tramite la vendita; in sostanza, i diritti sono acquistati per la successiva rivendita e costituiscono pertanto beni oggetto dell'attività.
Per il motivo appena rappresentato, che nella fattispecie rende superflua l'indagine sul requisito di novità dei diritti in esame, non sono agevolabili i costi per l'acquisizione delle licenze d'uso delle opere dal produttore estero, né sono agevolabili i costi c.d. "incrementativi" delle stesse, rappresentati, ad esempio, dai costi per il doppiaggio.
Un'ultima annotazione riguarda i ricavi che scaturiscono dalla concessione a terzi dei diritti di licenza iscritti nell'attivo patrimoniale, ed oggetto dell'attività propria dell'impresa. L'istante afferma che tali ricavi vengono ripartiti sulla base del periodo ceduto e "quindi le quote di ricavi non di competenza dei singoli esercizi sono contabilizzate nella voce risconti passivi".
Il contratto-tipo allegato all'istanza è riconducibile, a parere della scrivente, alla più ampia categoria dei contratti con cui le parti disciplinano una prestazione di servizi. In materia, si fa rinvio ai principi affermati dalla risoluzione 10 gennaio 2002, n. 5/E.
Con la licenza il primo titolare costituisce a favore del licenziatario un diritto di godimento su di un bene immateriale, inteso in senso giuridico, e ne consente ad altri l'uso, esclusivo o non esclusivo. Ne consegue che alla fattispecie esaminata si applica il disposto dell'articolo 75, comma 2, lettera b), del TUIR, secondo il quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le stesse sono ultimate, salvo il caso in cui dal contratto non scaturiscano corrispettivi periodici che maturano in ragione del tempo.
Nel caso del contratto sottoposto all'attenzione della scrivente, la prestazione principale del dante causa si considera ultimata, ai sensi dell'articolo 75 del TUIR, al momento dell'attribuzione del diritto e quindi alla sottoscrizione del contratto stesso.
La norma prevista per i contratti di durata, quali ad esempio la locazione, si applica solo nelle ipotesi in cui la maturazione del diritto al corrispettivo è proporzionale al trascorrere del tempo. La ripartizione temporale dei ricavi di competenza deve avvenire, infatti, in base al decorso fisico-temporale del tempo solo quando le prestazioni contrattuali rese o ricevute hanno contenuto economico costante nel tempo.
Una volta individuato il periodo d'imposta di competenza dei corrispettivi nel momento in cui il licenziante rende la prestazione principale, il differimento dell'imputazione può avvenire, in base al principio generale posto dall'art. 75, comma 1, del TUIR, solo nel caso in cui i corrispettivi stessi mancano dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.