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Risoluzione Agenzia Entrate n. 177 del 06.06.2002
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Istanza di interpello n....ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, presentata, in data 12/02/2002, da ....
Risoluzione Agenzia Entrate n. 177 del 06.06.2002QUESITO
La parte istante chiede se per l'esercizio dell'attività di rivendita di riviste e giornali, usufruendo del regime agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il limite di ricavi previsto dall'articolo 13, comma 2 può essere determinato ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale, per la rivendita di giornali, di libri e di periodici e per altre attività svolte in base a contratto estimatorio, ai fini dell'ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi sono assunti al netto del prezzo corrisposto ai fornitori.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'istante ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 18, ottavo comma, del DPR n. 600 del 1973 sono di carattere generale ed applicabili anche ai fini dell'individuazione dei limiti fissati dall'articolo 13 della legge n. 388 del 2000. Pertanto, il limite di ricavi posto dall'articolo 13, comma 2, ai fini della ammissione al regime di cui al medesimo articolo 13, deve essere calcolato assumendo i ricavi percepiti al netto di quanto dovuto ai fornitori a titolo di corrispettivo.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione prospettata è accoglibile. Ancorché l'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 non contiene un rinvio esplicito all'articolo 18, ottavo comma, del DPR n. 600 del 1973, si ritiene che la determinazione del limite di ricavi ai fini della ammissione al regime fiscale di cui al citato articolo 13 è effettuata valutando i ricavi dell'esercizio al netto del corrispettivo dovuto ai fornitori. L'articolo 18, ottavo comma, infatti, dispone che "ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore". I rivenditori di giornali e riviste acquistano i beni merce in base al contratto estimatorio, di cui agli articoli 1556 e segg. del codice civile; tale strumento negoziale è caratterizzato dal fatto che il passaggio della proprietà dei predetti beni merce è sospeso fino a che esiste la possibilità materiale e giuridica di restituzione degli stessi.
La ratio del predetto articolo 18, ottavo comma deve essere ricercata nel fatto che, a fronte di tale particolare rapporto giuridico-economico che lega ai fornitori coloro che operano in base a contratto estimatorio, normalmente i ricavi lordi conseguiti nell'esercizio superano di poco il costo dei beni venduti.
Inoltre, poiché l'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 introduce un nuovo regime fiscale che si aggiunge a quelli già esistenti prevedendo, tra l'altro, notevoli semplificazioni nella tenuta della contabilità, considerata la sostanziale identità della materia trattata dalle norme a raffronto, è fondato ritenere che per la determinazione del limite di ricavi per l'ammissione al regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 dei rivenditori di giornali, libri e periodici si tiene conto dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e di competenza del medesimo periodo.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.