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Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 11.06.2002
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Applicazione degli adempimenti fiscali previsti per la vendita degli stampati fiscali ai formulari di identificazione per il trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Interpello 954-113/2002 - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 11.06.2002Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il sig. XY ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
QUESITO
Il contribuente, esercente l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e di forniture per ufficio, autorizzato alla rivendita di stampati fiscali, chiede di conoscere se per la cessione dei formulari di identificazione per il trasporto di rifiuti speciali, previsti dall'articolo 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sia assoggettato agli stessi adempimenti previsti per la fornitura degli altri documenti fiscali.
In particolare l'istante chiede di conoscere se, con riferimento ai citati formulari, sussiste l'obbligo di annotare nel registro di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, i dati identificativi della fornitura, dell'acquirente utilizzatore, del numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziali e finali e, infine, se tali dati devono essere comunicati periodicamente all'ufficio competente.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che la vendita dei formulari per il trasporto dei rifiuti speciali non sia soggetta alle disposizioni contenute nel citato articolo 10 del D.M. 29 novembre 1978 e, quindi, sostiene di essere esonerato da qualsiasi adempimento in merito.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nel dare attuazione alle direttive comunitarie sulla gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi ed, in particolare, sul loro trasporto effettuato da enti o imprese, dispone che lo stesso avvenga utilizzando un formulario d'identificazione dal quale devono risultare:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il regolamento con cui è stato adottato il citato formulario, emanato con Decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, nel dettare il contenuto minimo e le caratteristiche del modello, ne prevede la stampa ad opera esclusiva delle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze e stabilisce, altresì, che i citati formulari sostituiscono gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati, fatta salva la documentazione relativa al trasporto dei rifiuti pericolosi.
Il D.M. dispone, inoltre, che il formulario sia numerato progressivamente, anche con prefissi alfabetici di serie, e che in esso siano indicati gli estremi identificativi delle tipografie e il numero di autorizzazione alla stampa.
Per quanto concerne gli obblighi di registrazione, si osserva che il citato D.M. prescrive esclusivamente al contribuente finale l'onere di annotare, prima del loro utilizzo, sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale risultano gli estremi seriali e numerici degli stessi.
Il D.M. prevede, infine, a carico dell'utilizzatore, in occasione di ogni trasporto di rifiuti, l'obbligo di annotare sul registro di carico e scarico dei rifiuti gli estremi identificativi del formulario utilizzato e, allo stesso tempo, di riportare nel formulario il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione.
Da quanto sopra esposto ne deriva che, sebbene questi modelli siano stampati dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze, in assenza di qualsiasi altro obbligo concernente le registrazioni e le comunicazioni dei dati relativi alle forniture dei formulari posto carico delle tipografie o dei soggetti rivenditori, questi ultimi non possono essere assoggettati agli obblighi previsti dall'articolo 10 del D.M. 29 novembre 1978 concernente gli stampati forniti dai rivenditori autorizzati, né a quelli di cui all'articolo 3 del D.M. 30 marzo 1992 concernente l'autorizzazione alla stampa e alla fornitura di ricevute e scontrini fiscali.
Si osserva, inoltre, che i formulari in esame costituiscono in via primaria uno strumento per gli organi incaricati di controllare il corretto smaltimento dei rifiuti, e che, nonostante le informazioni in essi contenute possano tornare utili anche agli organi preposti al controllo fiscale, tuttavia tali documenti non assumono rilevanza fiscale, restando in ogni caso documenti extra fiscali e, quindi, non soggetti ad obblighi imposti da norme tributarie.
Ne consegue che sia le tipografie che i rivenditori autorizzati alla fornitura dei formulari per il trasporto dei rifiuti sono esonerati da qualsiasi adempimento in merito alla registrazione ed alla comunicazione periodica dei dati relativi alle forniture.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ......., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.