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Risoluzione Agenzia Entrate n. 181 del 11.06.2002
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Modalità di versamento delle ritenute fiscali da parte di enti pubblici esonerati dal Sistema di Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Richiesta di esonero dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602
Risoluzione Agenzia Entrate n. 181 del 11.06.2002Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Università degli Studi di Pisa ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
QUESITO
L'Università di Pisa, è stata autorizzata, unitamente all'Università di Catania ed al Politecnico di Torino, con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 3 giugno 1999, a fuoriuscire dal sistema di Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e, quindi, attualmente l'Ateneo non ha alcun conto di Tesoreria aperto presso la Sezione Provinciale della Banca d'Italia ed utilizza i conti correnti tratti presso il proprio Tesoriere Cassa di Risparmio di Pisa.
Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere quale siano le modalità di versamento delle ritenute fiscali, considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lett. h-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 34, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, che "le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle "A" e "B" allegate alla legge n. 720/1984", fra i quali sono genericamente comprese le università statali, "sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato".SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Università istante ritiene che, non essendo più soggetta alle disposizioni di Tesoreria Unica, non sia neppure obbligata a seguire le modalità di versamento delle ritenute fiscali di cui all'articolo 3, comma 2, lett. h-bis) del DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall'articolo 34, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che prevedono l'utilizzo del Mod. 124T di versamento in Tesoreria.
Di conseguenza, sostiene di essere legittimata a versare le ritenute fiscali utilizzando il modello F24.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le modalità di versamento delle ritenute operate dagli Enti Pubblici di cui alle Tabelle "A" e "B" allegate alla legge n. 720 del 1984, ed in particolare le novità introdotte dall'articolo 34, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sono state oggetto di chiarimenti da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 7 del 6 febbraio 2001.
Anche la scrivente Agenzia delle Entrate, sentito il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha in più occasioni fornito istruzioni sulle modalità di versamento delle ritenute, nonché sulle modalità di compensazione con il modello F24 (vedasi a riguardo le circolari n. 8 del 26 gennaio 2001, punto 2.1, n. 20 del 05 marzo 2001 e n. 79 del 07 agosto 2001).
In particolare, per quanto concerne i soggetti non titolari di contabilità speciale, la Ragioneria Generale dello Stato, nella circolare n. 7 del 2001, ha precisato che " gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che non sono più titolari di contabilità speciali di tesoreria unica continuano a versare le ritenute con le procedure sinora adottate".
D'altronde anche la scrivente, nella circolare n. 20 del 2001, nel fornire istruzioni sulle modalità di compilazione della quietanza di versamento, ha fatto espresso riferimento alla circostanza in cui l'Ente sia titolare di contabilità speciale o di conto corrente aperto presso la Tesoreria Centrale. In particolare, nell'individuare la data da indicare sulla citata quietanza è stato precisato che tale data è quella di consegna, da parte degli Enti pubblici, della relativa documentazione alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato "se l'Ente versante è titolare di contabilità speciale", o al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, I.GE.P.A., ufficio XII, "se l'Ente versante è titolare di conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale".
Tanto premesso, si osserva che l'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, al fine di sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema della tesoreria unica, ha previsto la possibilità di individuare una o più regioni od enti locali a favore dei quali, a decorrere dal 1 gennaio 1999, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai propri tesorieri. L'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso tale procedura sperimentale anche alle università.
Le disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno previsto, a loro volta, l'esaurimento e la progressiva chiusura delle contabilità speciali intestate ai centri con autonomia finanziaria, mediante utilizzo delle residue disponibilità per i pagamenti ad opera di tali enti.
Per quanto sopra esposto, qualora a seguito della sperimentazione, autorizzata con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 3 giugno 1999, emanato ai sensi delle disposizioni sopra illustrate, l'Università istante non sia più titolare di contabilità speciale o di conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato, avendo esaurito e/o trasferito al proprio tesoriere le disponibilità in esso contenute, si ritiene che le ritenute fiscali debbano essere versate utilizzando il modello F24.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.