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Risoluzione Agenzia Entrate n. 185 del 12.06.2002
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Interpello 954-120/2002 - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Articolo 13 legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 185 del 12.06.2002Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sig.ra X Y ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
QUESITO
La contribuente istante chiede chiarimenti in ordine agli adempimenti a carico dei soggetti ammessi a fruire del regime fiscale per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare, chiede di conoscere quali siano le conseguenze nel caso di tardiva comunicazione dell'opzione per il regime agevolato.
L'istante ha iniziato la propria attività nel febbraio del 2001 ed ha presentato all'Ufficio delle Entrate competente, in data 21 febbraio 2001, la richiesta di attribuzione della partita IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tale occasione, non essendo ancora disponibili i modelli per comunicare la scelta del regime agevolato, non ha manifestato alcuna opzione.
La comunicazione è stata presentata solamente in data 30 novembre 2001, quando erano oramai decorsi sia il termine di 30 giorni dalla data di inizio attività, previsto dal citato art. 35, sia il più ampio termine di 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, previsto per dar modo ai contribuenti che avessero scelto il regime prima della data del 22 marzo 2001 di manifestare la propria volontà.
In ogni caso l'istante, sin dall'inizio dell'attività, ha assunto il comportamento fiscale previsto dalla norma agevolativa, ritenendosi, quindi, esonerata da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA.
La stessa ha, altresì, comunicato ai propri committenti di aver optato per l'applicazione del regime fiscale agevolato, chiedendo, quindi che i propri compensi non fossero assoggettati a ritenuta d'acconto.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di poter fruire del regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000, nonostante la comunicazione tardiva della propria scelta, per i motivi di seguito illustrati.
Dal punto di vista sostanziale ricorrono tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dal citato articolo 13, ossia:
- il soggetto è una persona fisica che inizia un'attività professionale;
- il soggetto non ha mai esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa;
- l'attività non costituisce mera prosecuzione di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo;
- i compensi attesi non sono superiori a 30.987,41 euro (60 milioni di lire).
Dal punto di vista applicativo si rileva come l'unica causa di decadenza contenuta nell'articolo 13 sia il superamento dei limiti dei compensi previsti dalla norma.
L'istante sostiene, infine, l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione alla luce delle disposizioni contenute nello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), nonché nell'articolo 7 del decreto legislativo di attuazione 26 gennaio 2001, n. 32, secondo cui nessuna sanzione può essere irrogata per violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni cosiddette formali).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'interpello, così come formulato dalla contribuente istante deve considerarsi inammissibile mancando il requisito previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, ossia il carattere preventivo dell'istanza rispetto al comportamento o all'attuazione della norma oggetto di interpello. Nella fattispecie prospettata l'istante, invece, ha già posto in essere il comportamento fiscalmente rilevante.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000 ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99.
Si osserva quindi, in primo luogo, che né l'articolo 13, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001 contengono una espressa decadenza dal regime agevolato per inosservanza dei termini di comunicazione, cosicché né il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, né quello di sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato provvedimento possono considerarsi termini perentori.
Nel caso di specie, si ritiene invece applicabile il principio generale fissato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l'opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Lo stesso provvedimento citato, individuando l'oggetto della comunicazione di opzione per il regime fiscale agevolato nella "scelta operata", identifica quest'ultima con il concreto comportamento posto in essere dal contribuente, cosicché, come è precisato successivamente, è la "scelta operata" - e non la comunicazione - che vincola il contribuente alla sua applicazione per almeno un periodo d'imposta.
Si ritiene quindi, che la tardiva comunicazione non solo non determini nella fattispecie la decadenza dal regime agevolato, ma sia uno degli elementi di fatto in cui si è sostanziato il comportamento significativo della reale volontà del contribuente.
Una diversa interpretazione, che prevedesse, in questo caso, la decadenza dalla fruizione del regime agevolato per tardività della relativa comunicazione, sarebbe peraltro contraria alla ratio dell'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, volto ad incentivare le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Per ciò che riguarda l'aspetto sanzionatorio, la tardiva comunicazione potrebbe inquadrarsi tra le violazioni sanzionabili ai sensi dell'articolo 11, 1 comma lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 11, che prevede una sanzione da 258 euro (500.000 lire) a 2.065 euro (4.000.000 lire) per le omesse, inesatte o incomplete comunicazioni prescritte dalle leggi tributarie.
Nel caso prospettato, tuttavia, la tardiva presentazione della comunicazione può rientrare tra le cause di non punibilità previste dall'articolo 6, comma 5 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempre che tale violazione non sia stata di ostacolo all'esercizio delle azioni di controllo.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ........, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.