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Risoluzione Agenzia Entrate n. 188 del 12.06.2002
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I.V.A. - Trattamento tributario applicabile alle prestazioni concernenti le attività di gestione dei centri temporanei di permanenza per clandestini extracomunitari. Quesito. (Interpello ordinario ai sensi della circolare n. 99/E del 18.5.2000)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 188 del 12.06.2002Codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile ad alcune prestazioni di servizi concernenti la gestione di due centri di accoglienza temporanea per clandestini extracomunitari.
In particolare, ha fatto presente che, al fine di fronteggiare il fenomeno di immigrazione clandestina, ha istituito in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, i predetti centri la cui gestione è stata affidata con apposite convenzioni al Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana (di seguito C.R.I.).
Al riguardo la citata disposizione dispone, tra l'altro, che "Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con i ministri per la Solidarietà sociale e del Tesoro. ...
Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. ...
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il ministro dell'Interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. ...".
Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con il D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110, la C.R.I. è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha tra i propri compiti istituzionali (articolo 2 dello Statuto) quello di organizzare e svolgere in tempo di pace servizi di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere, di svolgere attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici e privati anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ecc..
Con le richiamate convenzioni, come si evince in particolare da quella stipulata l'11 agosto del 2000 allegata al quesito, la C.R.I. si impegna a rendere, con apposito personale, presso i centri di accoglienza i seguenti servizi:
- di primo soccorso socio-sanitario con disponibilità di trasferimento in competente luogo di cura degli infermi a mezzo autoambulanza;
- la fornitura di effetti lettereci e da bagno, con la predisposizione di apposite scorte dei predetti effetti e dei capi di vestiario necessari per l'eventuale prima vestizione degli accogliendi;
- tutti i beni di prima necessità per l'igiene personale;
- vitto sano e corrispondente alle normali esigenze di alimentazione, composto da prima colazione, pranzo e cena;
- pulizia delle aree interne ed esterne dei centri;
- materiali per l'intrattenimento degli ospiti (ludico, ricreativo, hobbistico, culturale, benessere personale, educativo ad esclusione di impianti radio-televisivi, quotidiani e riviste).
A fronte delle predette attività viene previsto un corrispettivo per la gestione ed il funzionamento dei centri, quantificabile in una diaria giornaliera pro-capite in relazione ai costi sostenuti.
Inoltre, negli intervalli di tempo in cui nei centri non vi sono ospiti extracomunitari, la C.R.I. provvederà, attraverso un gruppo di intervento permanente appositamente costituito, a rendere tutti i servizi che si rendessero necessari (quali l'avviamento di tutte le procedure occorrenti nel caso in cui vengano segnalati arrivi di extracomunitari, la pulizia periodica dei locali e degli spazi esterni e tutte quelle opere atte a mantenere i centri in perfetta efficienza); a fronte di tale ulteriore attività viene riconosciuto a rimborso un corrispettivo in relazione ai giorni di inattività dei medesimi centri.
Da quanto si evince dalla predetta convenzione inviata unitamente al quesito, il pagamento dei predetti corrispettivi avviene mensilmente in relazione alle fatture presentate dalla C.R.I. ed alla contabilità concernente le presenze effettive degli stranieri; il 95 per cento di detti pagamenti sarà effettuato dalla Prefettura ed il restante 5 per cento sarà corrisposto dal Ministero dell'Interno.
Il Prefetto di ...... provvederà, tramite propri incaricati, a predisporre verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite.
Premesso quanto sopra, si formulano le seguenti osservazioni.
La convenzione esaminata prevede una serie di prestazioni di servizi e di forniture di beni a fronte di un unico corrispettivo; pertanto, al fine di individuare il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile alle predette operazioni occorre individuare la disposizione che nell'ambito del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possa meglio ricomprendere la complessa fattispecie prospettata.
A tal proposito, la scrivente ritiene che detta disposizione possa essere individuata nell'articolo 10, n. 21), del citato d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede, tra l'altro, l'esenzione dal tributo per "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, ..., comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;".
Invero, il legislatore, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (art. 13, paragrafo 1, lett.g, della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977), dopo aver elencato determinati organismi (brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo per anziani, ecc.) ha utilizzato la locuzione "e simili" volendo in tal senso espressamente indicare che rientrano ugualmente nell'esenzione anche altri organismi che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che unitamente forniscono anche il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie, come precisato con le risoluzioni ministeriali nn. 322651 e 345266 rispettivamente del 17.4 1986 e del 17.2.1987.
E' da considerare, inoltre, che il legislatore nel far esplicito riferimento alle "prestazioni proprie" ha inteso sottolineare l'aspetto oggettivo dell'attività che caratterizza i predetti organismi.
Pertanto, sulla base delle osservazioni innanzi esposte, considerato che nel caso di specie le prestazioni vengono rese dalla C.R.I. a soggetti che versano indubitabilmente in condizioni sociali disagiate, la scrivente è del parere che le medesime prestazioni siano riconducibili nell'esenzione di cui al citato articolo 10, n. 21), del d.P.R. n. 633 del 1972, come, peraltro, già precisato con la risoluzione ministeriale n. 431409 del 28.2.1992, avente per oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella prospettata con il quesito in esame.