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Decreto legge 5 aprile 2001, n. 99
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Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri
Decreto legge 5 aprile 2001, n. 99
GU 80 del 05/04/2001[Testo coordinato con la legge di conversione 09.05.2001, n. 198 ed eventuali successive modifiche]
Art. 1. - Differimento della disciplina del prezzo dei libri
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2002.
[2. abrogato]
3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.
3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri.Art. 2. - Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62
1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per cento";
b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono soppresse;
c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse;
e) al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici" sono soppresse;
f) il comma 6 è soppresso;
g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse;
h) al comma 9, lettera a), le parole: "2,4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".Art. 3. - Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416
1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: "esclusione dei" e: "dipendenti" è inserita la seguente: "giornalisti";
b) al comma 1, lettera a), la parola: "360" è sostituita dalla seguente: "384".Art. 4. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.