-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 189 del 12.06.2002
-
Prestazioni di garanzia ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 da parte della società capogruppo o controllante
Risoluzione Agenzia Entrate n. 189 del 12.06.2002Con istanza trasmessa alla scrivente dalla Direzione regionale della ......, la X Y s.p.a. ha chiesto chiarimenti in merito al soggetto legittimato a prestare la garanzia per l'esecuzione del rimborso dell'eccedenza dell'Iva richiesto dalla medesima società controllata appartenente ad un gruppo di società.
In particolare fa presente che la stessa fa parte di un gruppo di società italiane controllate da una società italiana (sub holding) controllata a sua volta da una società capogruppo con sede in altro Stato membro della Comunità europea.
Più specificatamente ha chiesto di conoscere se, in relazione alla struttura del gruppo appena descritto, la garanzia possa essere prestata, in luogo della società capogruppo comunitaria, dalla società controllante italiana, che non redige il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
La società istante fa presente, infine, che il patrimonio netto consolidato del gruppo di società italiane è superiore ai 500 miliardi.
Al riguardo si osserva che l'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, nel prevedere a carico del contribuente l'onere generalizzato di prestare a favore dell'Amministrazione finanziaria adeguate garanzie per ottenere il rimborso dell'imposta, dispone che "per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, all'amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata".
L'articolo 2359 del codice civile definisce la nozione di società controllate e società collegate; sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea, o che si trovano sotto il vincolo dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Per quanto concerne l'aggregazione di imprese societarie è utile osservare che la struttura di un gruppo di società può assumere diverse forme organizzative, dando origine ad esempio ad un controllo per così dire a catena o indiretto, nel caso in cui una società, definita capogruppo o controllante di vertice, ha il controllo diretto di una prima società che a sua volta ne controlla un'altra e così via, ovvero ad un controllo a raggiera, nel caso in cui una società capogruppo posta al centro controlla direttamente tutte le società.
Al di là della forma organizzativa che il gruppo assume la società capo gruppo ha la funzione di dirigere e coordinare le attività delle società controllate e collegate al fine di conseguire lo scopo unitario e gli interessi del gruppo.
Ed infatti, il gruppo di imprese societarie può considerarsi un unico soggetto economico ancorché costituito da una pluralità di soggetti giuridici.
In ogni caso, pur trovandoci in presenza di una pluralità di soggetti legati tra loro da rapporti di subordinanza o semplicemente tra loro collegati, ossia di diverse società controllanti a loro volta controllate, la struttura del gruppo prevede l'esistenza di una società "capogruppo" o controllante posta al vertice, cui spetta il compito di esprimere il patrimonio netto del gruppo attraverso la redazione del bilancio consolidato di gruppo.
Solo in presenza, invece, di un gruppo costituito da due sole società si potrà parlare semplicemente di società controllante in luogo di società capogruppo.
Tanto premesso si ritiene che, l'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, nello stabilire che la garanzia debba essere prestata dalla "società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile" non ha inteso riferirsi alternativamente alla società che si trova al vertice del gruppo o ad una società che semplicemente ne controlla un'altra all'interno del gruppo. La controllante è in ogni caso la società posta al vertice, ossia la società preposta alla redazione del bilancio consolidato espressione del patrimonio netto del gruppo. Solo da tale bilancio, infatti, può emergere l'esistenza del requisito richiesto dalla norma è cioè un patrimonio netto superiore ai 500 miliardi.
In sostanza la ratio della disposizione va ricercata nella facoltà concessa alla società di vertice, che ha la direzione dell'intero gruppo ovvero della società controllata in assenza di un gruppo di società, di garantire il credito IVA chiesto a rimborso da una società controllata, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma.
Questa Amministrazione con circolare del 22 giugno 1998, n. 164 ha avuto modo di chiarire che la garanzia deve essere prestata dalla società capogruppo, ossia dal soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato, considerato che la norma dà rilievo alla consistenza del patrimonio netto del gruppo (superiore a 500 miliardi) emergente dal bilancio consolidato di gruppo.
E ancora, se si consentisse alla società non capogruppo (sub holding) di garantire i rimborsi richiesti da una sua controllata, al fine di verificare la sussistenza dell'elemento quantitativo (patrimonio superiore a 500 miliardi) previsto dal citato articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, non sarebbe sufficiente l'eventuale bilancio consolidato redatto dalla società sub holding, dal quale emergerebbe non l'intero patrimonio del gruppo ma solo il patrimonio consolidato tra le due società (controllata e controllante),
Nel caso in esame, atteso che il gruppo è costituito da una pluralità di soggetti societari controllati a catena, il soggetto legittimato a prestare la garanzia è esclusivamente la società capogruppo, o controllante di vertice, e cioè la società comunitaria cui spetta la redazione del bilancio consolidato.