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Risoluzione Agenzia Entrate n. 190 del 17.06.2002
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Interpello - Art. 11 legge 212/2000 - articolo 25 DPR 633/1972 - Modalità di registrazione degli acquisti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 190 del 17.06.2002Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la YZ SPA ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere l'esatta applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
QUESITO
A seguito di problematiche, non risolvibili, del software amministrativo, il fornitore comunitario della società istante emette fattura per ogni prelievo dal deposito costituito ai sensi dell'articolo 53 del citato DPR n. 633 del 1972. Tale modalità di fatturazione rende particolarmente complessa la registrazione delle fatture d'acquisto e la compilazione dei modelli intrastat.
Ciò premesso, l'interpellante chiede se sia corretto annotare nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, anziché ciascuna fattura, delle "fatture riepilogative" appositamente create dal fornitore, con distinta numerazione, ove siano evidenziate le singole fatture con il relativo numero progressivo.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La YZ SPA è del parere che l'annotazione nel registro degli acquisti delle sole "fatture" riepilogative non determini una registrazione di dati diversi rispetto a quelli che risulterebbero con l'annotazione delle singole fatture emesse. Secondo la società istante, sarebbero discrepanti solo il numero delle fatture e delle registrazioni inserite nei propri registri iva e in quelli corrispondenti del fornitore.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo della fatturazione à funzionale non solo alle ordinarie esigenze di documentazione e controllo, ma à volto soprattutto alla creazione del titolo che legittima il cedente o prestatore ad esercitare la rivalsa e l'acquirente o committente ad operare la detrazione dell'imposta addebitata in fattura. Di qui l'obbligo del soggetto d'imposta di emettere fattura, seppure sotto forma di nota, conto, parcella e simili, per ciascuna operazione imponibile (rectius soggetta ad imposta) e in duplice esemplare ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, la norma non solo prevede, nella generalità dei casi, l'obbligo di emettere fattura per ogni singola operazione soggetta ad imposta, ma anche di farlo una sola volta, producendo della stessa fattura un doppio esemplare, di cui uno à conservato dal soggetto che l'ha emessa, l'altro à consegnato o spedito all'altra parte.
Nella specie, invece, la ipotizzata "fattura riepilogativa" determinerebbe una duplicazione di fattura, sovrapponendosi alle fatture comunque emesse dal fornitore ed annotate nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972.
Il documento che si propone potrebbe rilevare tuttavia come "documento riepilogativo" ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, ove rechi indicazione dei numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, dell'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e dell'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota. Quest'ultimo può essere annotato nel registro acquisti in luogo delle singole fatture nel termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, a condizione che, ai sensi del citato articolo 6, comma 6 del DPR n. 695 del 1996, l'importo delle singole fatture ricevute non sia superiore a 154,94 euro.
Ciò ancorché tali fatture siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa. Si ricorda, infatti, che la disposizione recata dall'articolo 25, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, secondo cui la registrazione riepilogativa era prevista limitatamente alle fatture relative a beni che non formavano oggetto dell'"attività propria d'impresa" per un importo non superiore a 25,82 euro, à stato abrogato dall'articolo 6, comma 6, del citato DPR n. 695.
Si ritiene, pertanto, che qualora le singole fatture per ciascun prelievo dal deposito costituito presso la società istante ai sensi del citato articolo 53 del DPR n. 633 del 1972 evidenziano un importo superiore a 154,94 euro, non à consentito l'autonoma annotazione nel registro acquisti di cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972 della "fattura riepilogativa", stante il disposto del citato articolo 6, comma 6, del DPR n. 695 del 1996.
La risposta di cui alla presente nota, richiesta con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale del ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del citato D.M. n. 209 del 2001.