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Risoluzione Agenzia Entrate n. 191 del 17.06.2002
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Interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. - art. 8 bis DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 Istanza
Risoluzione Agenzia Entrate n. 191 del 17.06.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 8 bis, è stato esposto il seguente
QUESITO
La YY S.a.s. svolge l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi.
Le operazioni cui si riferisce l'interpello sono costituite da due distinte cessioni, correlate e contestuali. La prima cessione interviene tra una società petrolifera e la YY S.a.s. (trader residente) ed è regolarmente assoggettata ad Iva. La seconda si realizza, invece, tra la YY S.a.s. e l'armatore della nave da rifornire.
La YY S.a.s. non interviene mai nella materiale circolazione del prodotto, che si ricorda è soggetto ad accisa. La detenzione e la consegna del prodotto all'armatore sono compiute direttamente dalla società petrolifera, nel rispetto della normativa doganale. La YY S.a.s. agisce come semplice intermediario: non detiene mai il prodotto, che resta nel deposito fiscale della società petrolifera fino alla consegna; non è titolare di un deposito fiscale; non è operatore professionale registrato ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/1995.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
E' opinione dell'istante che il beneficio della non imponibilità ex art. 8 bis DPR n. 633/72 dovrebbe essere riconosciuto alla cessione tra trader e armatore, anche nel caso in cui il prodotto sia materialmente consegnato a bordo dal fornitore (società petrolifera) del cedente per conto di quest'ultimo. In particolare l'istante fa presente che la presenza di due distinte operazioni: cessione a favore della YY S.a.s. e successiva cessione dello stesso prodotto da parte della YY S.a.s. all'armatore, con consegna diretta effettuata dalla compagnia petrolifera (primo cedente), non fa assumere all'operazione la veste di triangolazione, a prescindere dalla messa a bordo del bene.
A sostegno della propria tesi, la YY S.a.s. richiama la risoluzione n. 85/E del 22/7/1998 del soppresso Dipartimento delle entrate, nella parte in cui si afferma che "...a differenza dell'art. 8 in cui si contemplano espressamente i casi di cessioni all'esportazione tramite commissionari o operazioni "triangolari", il beneficio fiscale disposto dall'art. 8 bis può essere applicato solo a cessioni dirette a favore degli armatori o ai soggetti proprietari delle navi o degli aeromobili."PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La validità del presente parere è circoscritta esclusivamente alle questioni attinenti all'Iva. Le questioni riguardanti le accise saranno trattate dall'Agenzia delle dogane nell'ambito delle proprie competenze.
La questione prospettata con l'interpello in esame, concernente il trattamento ai fini Iva delle operazioni di bunkeraggio, non presenta particolare margini di incertezza interpretativa, in quanto appare già sufficientemente chiarita dalla circolare n. 85 del 22 luglio 1998, citata dallo stesso istante.
Peraltro, anche la Corte di Giustizia, intervenendo sull'argomento, con la sentenza C-185/89, dopo aver precisato che "possono essere considerate cessioni di beni destinati al rifornimento di navi solo le cessioni effettuate nei confronti dell'armatore di navi che utilizzerà tali beni per il rifornimento, senza che il carico dei beni a bordo delle navi debba coincidere materialmente con le cessioni all'armatore stesso", ha ritenuto che "l'esenzione di cui all'art. 15, n. 4 (n.d.r. della VI direttiva Iva), si può applicare unicamente alle cessioni di merci all'armatore che utilizzerà queste ultime per il rifornimento e non può essere pertanto estesa alle cessioni di tali merci effettuate in uno stadio commerciale anteriore".
Sulla scorta di quanto sopra, si ritiene che la soluzione prospettata dalla YY S.a.s. sia corretta, per cui alla cessione di prodotti petroliferi effettuata dalla YY S.a.s. a favore dell'armatore si applica il regime di non imponibilità Iva, previsto dall'art. 8 bis del DPR n. 633 del 1972, mentre la cessione effettuata dalla compagnia petrolifera nei confronti della YY S.a.s. va assoggettata ad Iva. Non è di ostacolo all'applicazione di tale regime la circostanza che i prodotti in questione siano imbarcati a cura del primo cedente, né tanto meno il fatto che la YY S.a.s. pur essendo proprietaria dei beni non li detenga materialmente al momento della cessione all'armatore.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.