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Risoluzione Agenzia Entrate n. 192 del 17.06.2002
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Interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza a Capitalizzazione XY. Istanza Applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 14-quater, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Risoluzione Agenzia Entrate n. 192 del 17.06.2002Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale ...., il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione XY ha chiesto il parere della scrivente Direzione Centrale in merito alla modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva dell'11%.
Esposizione del quesito
Il Fondo di Previdenza XY ha quale scopo esclusivo quello di provvedere, nell'interesse degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro, a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto costitutivo.
Si tratta di un "vecchio" fondo pensione operante ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 che gestisce le risorse mediante stipula di polizze assicurative. In sostanza, il fondo XY raccoglie i contributi e, previa deduzione di una quota parte minima destinata a provvedere alle spese di gestione, versa i premi alle compagnie di assicurazioni convenzionate.
Pertanto, possedendo le suddette caratteristiche, il fondo XY rientra fra i fondi pensione di cui all'art. 14-quater, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 124/93, come sostituito dall'art. 8 del Decreto legislativo. 18 febbraio 2000, n. 47. Come è noto, questa disposizione stabilisce che "alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-bis, comma 2". A sua volta, l'art. 14-bis, comma 2, dispone che l'imposta sostitutiva dell'11% si applica "sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta", determinato "sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno".
Il Fondo Pensione istante, nell'applicare la nuova disciplina introdotta dal citato D.Lgs. n. 47/2000, ha incontrato alcune perplessità nell'individuazione della corretta modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva dell'11%.
In particolare, viene chiesto di conoscere se, ai fini della determinazione del risultato di gestione, debba provvedersi allo storno dal valore attuale della rendita in via di costituzione al termine dell'anno solare di tutti i contributi versati al Fondo su ciascuna posizione previdenziale in essere, ovvero soltanto di quella parte dei contributi che vengono versati dal Fondo, come premi, alle compagnie assicurative convenzionate.
Nel caso specifico, il Fondo XY non versa alle compagnie di assicurazione l'intera contribuzione ricevuta, ma ne trattiene una minima parte per le spese generali del Fondo.Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che la base imponibile, su cui il fondo pensione con gestione assicurativa deve applicare l'imposta sostitutiva dell'11%, vada correttamente determinata sottraendo dal risultato di gestione del fondo l'ammontare dei contributi complessivamente versati nel corso dell'anno a favore del partecipante alla forma pensionistica anche se tale contribuzione non è stata interamente destinata ad alimentare la formazione della posizione previdenziale presso la compagnia assicurativa convenzionata.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come evidenziato anche dal Fondo istante la perplessità esposta deriva dalla formulazione letterale dell'articolo 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124/93 laddove individua le modalità di determinazione della base imponibile. Si potrebbe, infatti, pensare che con il termine "premi", utilizzato dalla norma, il legislatore abbia voluto far riferimento esclusivamente alle somme che il fondo pensione versa alla compagnia assicurativa convenzionata per alimentare la posizione previdenziale, posto che generalmente per "premio" si intende appunto il corrispettivo pagato a fronte della prestazione assicurativa promessa (che, nel caso di specie, è costituita dalla prestazione previdenziale in forma di rendita o di capitale).
Tuttavia, occorre tener presente che il sistema impositivo dei fondi pensione di cui al D.Lgs. 124/1993, pur nei diversi modelli di gestione consentiti, è delineato dall'articolo 14 con riferimento ai fondi pensione a contribuzione definita. In tale disposizione è indicato chiaramente che la determinazione del risultato di gestione avviene al netto dei contributi versati nell'anno. La circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 ha chiarito che, in tal caso, per contributi devono intendersi tutte le somme che sono state versate alla forma pensionistica, sia che provengano dal partecipante medesimo sia che provengano dal datore di lavoro e che i contributi e i premi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidità e premorienza, benché tale quota, in quanto tale, non vada ad incrementare le singole posizioni individuali.
Tale regime è applicabile anche nel caso di una diversa modalità di gestione del fondo, come quella adottata dall'istante.
Pertanto, il riferimento ai premi contenuto nella norma in esame va correttamente inteso e adattato al corrispondente riferimento ai contributi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 124/93.
In definitiva, per effetto del rinvio disposto dall'articolo 14-quater alla disciplina dell'articolo 14-bis (a soli fini di snellezza redazionale) vengono percepite le regole di determinazione della base imponibile ivi indicate, ovverosia che la base imponibile su cui va applicata l'imposta sostitutiva dell'11% è pari al risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, diminuito di quanto versato nell'anno al fondo pensione dal partecipante o nell'interesse del partecipante, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Si ritiene, pertanto, di poter condividere la soluzione prospettata dall'istante.
La risposta di cui alla presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.