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Risoluzione Agenzia Entrate n. 193 del 17.06.2002
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Interpello. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Regione Autonoma ... Applicazione dell'art. 28, secondo comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Risoluzione Agenzia Entrate n. 193 del 17.06.2002QUESITO
La Regione Autonoma ..... ha chiesto chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
In particolare, la Regione ha chiesto di conoscere se sono o meno assoggettati alla ritenuta del quattro per cento, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, i contributi erogati ad imprese per la copertura di oneri relativi al solo capitale, ai soli interessi oppure ad entrambi, qualora il contributo sia finalizzato all'acquisto di beni strumentali.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La Regione Autonoma del ... ritiene che l'intero importo del contributo erogato non debba essere assoggettato alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, indipendentemente dal fatto che il contributo venga concesso per la copertura di oneri relativi agli interessi o al solo capitale, oppure ad entrambi, qualora la finalità del contributo sia l'acquisto di beni strumentali.
Secondo la menzionata Regione, la ritenuta d'acconto trova applicazione nell'ipotesi di contributi in conto interessi erogati a fronte di costi d'esercizio.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La disciplina dell'interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 prevede che ciascun contribuente possa inoltrare per iscritto all'Agenzia delle Entrate, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza d'interpello e limitatamente al richiedente.
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale del 26 aprile 2001, n. 209, l'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità, la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza. In tal senso sono stati forniti chiarimenti con circolare del 31 maggio 2001, n. 50.
Tanto premesso si rileva che, sotto il profilo procedurale, l'interpello in esame è inammissibile in quanto la Regione .... pone un quesito di carattere generale, non riferibile ad un caso concreto, in ordine all'interpretazione dell'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973. Si reputa, tuttavia, opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il DPR 29 settembre 1973, n. 600 all'art. 28, secondo comma, dispone che le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
Si osserva al riguardo che la norma in esame individua esattamente i soggetti su cui grava l'obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, mentre per delimitare l'ambito di applicazione delle ritenute fissa le seguenti condizioni:
a) il destinatario del contributo deve essere un'impresa;
b) i contributi non devono essere destinati all'acquisto di beni strumentali.
Circa i destinatari del contributo la norma, come già precisato in precedenti risoluzioni (cfr le risoluzioni dell'8 maggio 1980, n. 8/531 e del 5 giugno 1995, n. 150), ha voluto riferirsi con il termine "imprese" sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d'impresa.
Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione della ritenuta, l'art. 28, secondo comma, in esame stabilisce solo un limite negativo, assoggettando in via generale alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del quattro per cento qualsiasi forma di contributo, ad eccezione dei contributi per l'acquisto di beni strumentali.
La norma in sostanza non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province, comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto di beni strumentali.
Sulla base dell'enunciato principio nonchè dell'indirizzo espresso nella relazione ministeriale all'art. 28 del DPR n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria ha ricondotto (cfr risoluzione n. 8/142 del 2 luglio 1984 e n. 92 del 28 luglio 1998) i contributi in conto interessi concessi in forza di specifiche disposizioni agevolative, anche se relativi a mutui contratti per finanziare l'acquisto di beni strumentali, nella disciplina generale dettata dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, ritenendoli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del quattro per cento.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.