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Risoluzione Agenzia Entrate n. 195 del 17.06.2002
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Istanza di interpello, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 7 del DM n. 366 del 2000, presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in data 16/10/2001
Risoluzione Agenzia Entrate n. 195 del 17.06.2002QUESITO
L'istante ha chiesto chiarimenti in merito al DM 24 ottobre 2000, n. 366, riguardante l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto su operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alla procedura di fatturazione ed ai conseguenti obblighi fiscali posti a carico del titolare della concessione e del terzo fornitore del servizio.
La società istante, che svolge attività di sviluppo, realizzazione, gestione e commercializzazione di sistemi di comunicazione a banda larga, è titolare di una licenza per l'installazione di una rete di telecomunicazioni aperta al pubblico nonché di una rete di telecomunicazioni per la telefonia locale, entrambe con copertura nazionale. La stessa società, di seguito nominata "titolare", fornisce direttamente ovvero tramite soggetti terzi, "mandanti", un servizio video "VoD" mediante il quale i programmi sono inviati da un punto di trasmissione ad un altro, situato nella abitazione del cliente, potendo questi ordinare i programmi dal catalogo e scegliere quando vederli. Vengono altresì forniti dei "servizi informativi a valore aggiunto", consistenti nella fornitura agli utenti di una serie di informazioni (es. servizi 144 e 166) rese da parte di terzi (mandanti) tramite la rete di comunicazione a banda larga messa a disposizione dall'istante stesso.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
La società istante ritiene di rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione del DM n. 366 del 2000, stante il possesso delle suddette licenze. In particolare, i servizi "VoD" rientrerebbero nella previsione di cui all'articolo 1 del DM n. 366 del 2000, laddove si fa riferimento a "emissione, trasmissione e ricezione di segni, segnali resi tramite filo, radio, cavo" e di " distribuzione di segnali radio via cavo o satellite". I servizi informativi a valore aggiunto, invece, rientrerebbero nell'art. 7 del citato decreto, laddove si fa riferimento a "forniture di informazioni rese agli utenti da terzi".
Con particolare riferimento agli obblighi di fatturazione, la titolare intende emettere la fattura per conto del mandante, intestandola al destinatario del servizio. Tale fattura, che indica sommariamente per ciascun mandante la denominazione sociale ed opzionalmente sede e partita IVA, comprende sia le operazioni inerenti ai servizi erogati direttamente dal titolare della concessione sia quelle relative ai servizi effettuati dai mandanti. Per ciascuna operazione sono indicati il valore totale degli importi addebitati e dell'IVA dovuta, nonché il valore complessivo della fattura. Tale fattura verrebbe stampata in unico esemplare ed inviata per posta, ovvero predisposta in formato elettronico e trasmessa per posta elettronica su base mensile o bimestrale.
Quanto agli obblighi di registrazione delle predette fatture la società istante ritiene che:
- tali obblighi sono assolti interamente dalla titolare della concessione;
- al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione ai mandanti dei dati indicati in fattura, di cui all'articolo 7, comma 2, del DM n. 366 del 2000, l'istante provvede a comunicare ai mandanti l'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta ad essi attribuibili entro il mese successivo a ciascun mese, senza avvalersi del più ampio termine di cui all'articolo 3, comma 1 del medesimo, per il quale detta comunicazione è effettuata entro il mese successivo a ciascun trimestre. A tale fine, l'istante predispone un apposito file informatico contenente, per le fatture emesse per conto del mandante: data e numero della fattura, importo imponibile addebitato dal titolare per conto del mandante distinto per aliquota, oltre ad eventuali addebiti esenti/fuori campo IVA.
Per quanto concerne la liquidazione ed i versamenti del tributo, l'istante osserva che:
- mentre gli obblighi di registrazione della fattura spettano interamente al titolare della concessione, ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta i relativi obblighi ricadono sul soggetto che ha posto in essere l'operazione di fornitura del servizio in base al contratto stipulato con il proprio cliente;
- il titolare della concessione, dopo avere comunicato ai mandanti l'ammontare dei corrispettivi e dell'imposta addebitati agli utenti per conto dei medesimi mandanti, opera un'annotazione in diminuzione al momento della liquidazione della propria IVA;
- quanto alla trimestralità della liquidazione periodica del tributo l'istante ritiene di non avvalersi dell'agevolazione prevista dall'articolo 6, optando invece per la liquidazione mensile, ritenendo tale scelta irrilevante per i mandanti;
- ciascun mandante effettua la propria autonoma liquidazione del tributo sulla base dei dati trasmessi dal titolare, potendo tale soggetto avvalersi dei termini "semplificati", indicati nel DM n. 366 del 2000, validi per l'intero settore delle telecomunicazioni, in deroga ai termini ordinari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La definizione di servizi di telecomunicazione contenuta nell'art. 1 del DM n. 366 del 2000 ha una portata più ampia rispetto a quella contenuta nella Direttiva del 17 giugno 1999, n. 59 della Comunità Europea comprendendo oltre all'emissione, ricezione e trasmissione di segnali, immagini, suoni, ecc. (a prescindere dal mezzo tecnico utilizzato) anche le "altre operazioni accessorie o comunque connesse" ai detti servizi, qualora "le stesse sono considerate parte integrante del servizio in forza delle previsioni contrattuali".
Si ritiene, perciò, che l'attività di emissione di programmi televisivi effettuata con il sistema "VoD" rientra nella nozione di "servizio di telecomunicazione", ai fini dell'ammissione al regime semplificato per le telecomunicazioni, previsto dal citato DM n. 366 del 2000. Infatti l'articolo 1 del decreto nel prendere in considerazione l'attività di "trasmissione e ricezione di segnali, immagini, suoni o informazioni, di qualsiasi natura, rese tramite filo, cavo ecc.", contiene un'elencazione piuttosto ampia, alla quale aggiunge con una formula di chiusura il riferimento ad altri "mezzi o sistemi", senza operare distinzioni basate su particolari modalità tecniche di effettuazione del servizio. Per le medesime considerazioni anche i c.d. "servizi a valore aggiunto" devono considerarsi rientranti nell'ambito dei servizi di telecomunicazione regolati dal DM n. 366 del 2000.
Va, tuttavia, precisato che il regime semplificato, disciplinato dal ripetuto DM n. 366 del 2000, trova applicazione solo in relazione ai servizi di telecomunicazione, comprese le operazioni accessorie e connesse, resi dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale. E ciò ancorché le operazioni accessorie e connesse siano poste in essere da terzi.
I corrispettivi dei servizi di telecomunicazione, nei sensi sopra precisati, possono essere fatturati agli utenti dal titolare per conto dei fornitori dei singoli servizi (in seguito prestatori), senza che ciò configuri un rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi nella specie di una mera semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; in altri termini, la fattura emessa dal titolare rappresenta il veicolo per l'addebito al cliente anche dei corrispettivi dei servizi resi dai prestatori.
Pertanto appare corretta la soluzione interpretativa proposta dalla società in ordine alla modalità di emissione delle fatture per conto di terzi. L'articolo 2 del decreto, infatti, recita: "le fatture possono essere emesse in unico esemplare ed ordinate secondo serie articolate di numerazioni progressive, i corrispettivi soggetti all'imposta sono indicati complessivamente in fattura, ..., indipendentemente dalla loro spettanza al titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o agli altri soggetti di cui all'articolo 7". Dal tenore letterale della norma citata, si evince che l'indicazione cumulativa in fattura delle operazioni inerenti ai servizi svolti direttamente dal titolare e delle operazioni relative ai servizi resi dai prestatori è conforme alle disposizioni del DM n. 366 del 2000. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 "il secondo esemplare della fattura può essere sostituito da distinte meccanografiche, ovvero da supporti magnetici o di immagini riportanti tutti gli elementi indicati nella fattura".
Per quanto concerne la trasmissione tramite posta elettronica ai clienti della fattura, emessa in unico esemplare, l'Amministrazione finanziaria ha manifestato con diverse pronunce il proprio orientamento favorevole, semprechè i dati delle operazioni vengano materializzati su supporto cartaceo.
Quanto alla liquidazione dell'imposta, si ritiene, conformemente ai principi generali in materia di imposta sul valore aggiunto, che i relativi obblighi incombono distintamente sul titolare della concessione, per i servizi dal medesimo effettuati direttamente agli utenti, e sui prestatori per i servizi da essi resi ai medesimi utenti ed indicate nell'unica fattura emessa dal titolare di cui si è detto sopra, in base agli autonomi contratti stipulati da ciascuno di essi (titolare e mandanti) con i propri clienti.
Qualora il titolare non intenda avvalersi del più ampio termine trimestrale, proprio del settore delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto, può procedere alla liquidazione mensile dell'IVA. Conseguentemente, anche la comunicazione ai prestatori degli importi di propria spettanza dovrà essere effettuata entro il predetto più ristretto termine, cioè entro il mese successivo a ciascun mese. A tal fine nella comunicazione ai prestatori dei dati indicati in fattura, di cui all'articolo 7, comma 2, del DM n. 366 del 2000, sarà indicato l'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta ad essi attribuibili. Per detta comunicazione potrà essere predisposto un apposito file informatico contenente, per le fatture emesse dal titolare per conto del prestatore: data e numero della fattura, importo imponibile addebitato dal titolare per conto del prestatore distinto per aliquota, oltre ad eventuali addebiti esenti/fuori campo IVA.
Ai fini della corretta liquidazione dell'IVA, i prestatori devono annotare nei propri registri i dati contenuti nella comunicazione trasmessa dal titolare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto, dalla quale risulta l'ammontare dei corrispettivi ad essi dovuti e l'IVA. Analogamente, il titolare della concessione, sulla base della stessa comunicazione, effettuerà le corrispondenti variazioni in diminuzione dei corrispettivi e dell'imposta che ha fatturato per conto dei prestatori.
Con riferimento a quanto esposto dall'istante, si ricorda che, per effetto delle modifiche portate dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, in vigore dal 1 gennaio 2002, è stato abolito l'obbligo di presentare la dichiarazione periodica IVA.
Per quanto concerne l'estensione del regime trimestrale della liquidazione del tributo ai prestatori, la soluzione proposta dall'istante non è accoglibile. Infatti, la disposizione dell'articolo 6 del decreto consente detta liquidazione trimestrale esclusivamente al titolare della concessione; pertanto per i prestatori valgono le regole ordinarie in materia di liquidazione periodica dell'IVA. Inoltre, poiché il citato articolo 6 reca una norma di carattere agevolativo, è in ogni caso corretto quanto prospettato dall'istante nel senso di effettuare la liquidazione periodica dell'IVA con cadenza mensile anziché trimestrale, in base al regime ordinario di cui all'articolo 1 del citato DPR n. 100 del 1998.
Tuttavia, dato che la liquidazione trimestrale dell'imposta di cui al predetto articolo 6 del decreto è il regime naturale delle imprese che operano nel settore delle telecomunicazioni, sarà necessario esprimere l'opzione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, ancorché in base a "comportamento concludente", dovendone però dare comunicazione nella dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata, ai sensi dell'articolo 2 del citato DPR n. 442 del 1997.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.