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Risoluzione Agenzia Entrate n. 196 del 18.06.2002
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Istanza di interpello n. 954-108/2002, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 7 del DM n. 366 del 2000, presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in data....da XXX s.p.a.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 196 del 18.06.2002QUESITO
L'istante ha chiesto in merito alle disposizioni del DM 24 ottobre 2000, n. 366, riguardante l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alla procedura di fatturazione ed ai conseguenti obblighi fiscali posti a carico del titolare della concessione e del terzo fornitore del servizio.
La società istante afferma di essere titolare di un'autorizzazione generale al servizio di instradamento di segnali a banda larga per la trasmissione di immagini, dati e suoni e di aver, altresì, presentato agli organi competenti una domanda di autorizzazione alla distribuzione di programmi TV via cavo. La società, in particolare, fornisce direttamente, ovvero tramite soggetti terzi un servizio multimediale interattivo, "VoD", avente ad oggetto programmi video, comprendente anche prodotti forniti da XY spa. Per la diffusione dei suddetti programmi video, l'istante si avvale dei "servizi di connettività" acquistati dalla consociata KK s.p.a., che gli consentono di utilizzare la rete in concessione della medesima KK.
Ciò premesso, si chiedono chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 7 del DM n. 366 del 2000, circa le modalità di emissione di fattura per conto dei mandanti per i servizi da questi effettuati direttamente ai propri clienti sfruttando la rete di XXX ed i servizi di connettività da quest'ultima acquistati da KK.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
La società istante ritiene di rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione del DM n. 366 del 2000, in virtù dell'autorizzazione generale posseduta e dato che i servizi "VoD" ricadrebbero nella previsione di cui all'articolo 1 del DM n. 366 del 2000, laddove si fa riferimento a "emissione, trasmissione e ricezione di segni, segnali resi tramite filo, radio, cavo" e di " distribuzione di segnali radio via cavo o satellite".
Con particolare riferimento all'applicazione dell'articolo 7 del DM n. 366 del 2000, l'istante ritiene di potersi avvalere di tale disposizione e fatturare anche per conto dei mandanti le operazioni relative ai suddetti servizi "VoD", basandosi su di una nozione ampia del concetto di rete che comprenderebbe anche i servizi di connettività acquistati da KK, titolare a sua volta di apposita concessione all'installazione di reti di telecomunicazione aperta al pubblico, adatta per effettuare tali servizi VoD.
Inoltre, per i clienti che preferiscono ricevere l'addebito dei servizi VoD congiuntamente ai servizi erogati da KK, quest'ultima fatturerebbe la totalità dei servizi VoD: quelli propri, quelli erogati da XXX, quelli effettuati da XY. L'istante ritiene che, data l'esistenza di un mandato tra KK e XXX a fatturare per conto per il quale KK fattura le operazioni rese da XXX, tale mandato è "assorbente" anche dei servizi erogati da XY e regolati nel mandato tra quest'ultima e XXX.
Nella stessa fattura sono comprese sia le operazioni inerenti ai servizi erogati direttamente dal titolare dell'autorizzazione, sia quelle relative ai servizi effettuati dai mandanti.
La fattura, intestata al destinatario del servizio, indica sommariamente per ciascun mandante la denominazione sociale ed opzionalmente sede e partita IVA, comprende sia le operazioni inerenti ai servizi erogati direttamente dal titolare della concessione sia quelle relative ai servizi effettuati dai mandanti. Per ciascuna operazione sono indicati il valore totale degli importi addebitati e dell'IVA dovuta, nonchè il valore complessivo della fattura. Tale fattura è spedita al cliente per posta, ovvero trasmessa in via telematica in formato elettronico.
Quanto agli obblighi di registrazione delle predette fatture la società istante ritiene che:
- tali obblighi sono assolti interamente dalla società titolare della concessione;
- al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione ai mandanti dei dati indicati in fattura, di cui all'articolo 7, comma 2, del DM n. 366 del 2000, l'istante provvede a comunicare ai mandanti l'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta ad essi attribuibili entro il mese successivo a ciascun mese, senza avvalersi del più ampio termine di cui all'articolo 3, comma 1 del medesimo, per il quale detta comunicazione è effettuata entro il mese successivo a ciascun trimestre. A tale fine, l'istante predispone un apposito file informatico contenente, per le fatture emesse dal titolare per conto del mandante: data e numero della fattura, importo imponibile addebitato dal titolare per conto del mandante distinto per aliquota, oltre ad eventuali addebiti esenti/fuori campo IVA.
Per quanto concerne la liquidazione ed i versamenti del tributo, l'istante osserva che:
- mentre gli obblighi di registrazione della fattura spettano interamente al titolare, ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta i relativi obblighi ricadono sul soggetto che ha posto in essere l'operazione di fornitura del servizio in base al contratto stipulato con il proprio cliente;
- il medesimo titolare, dopo avere comunicato ai mandanti l'ammontare dei corrispettivi e dell'imposta addebitati agli utenti per conto dei medesimi mandanti, opera un'annotazione in diminuzione al momento della liquidazione della propria IVA;
- quanto alla trimestralità della liquidazione periodica del tributo l'istante ritiene di non avvalersi dell'agevolazione prevista dall'articolo 6, optando invece per la liquidazione mensile, ritenendo tale scelta irrilevante per i mandanti;
- ciascun mandante effettua la propria autonoma liquidazione del tributo sulla base dei dati trasmessi dal titolare, potendo tale soggetto avvalersi dei termini "semplificati", indicati nel DM n. 366 del 2000, validi per l'intero settore delle telecomunicazioni, in deroga ai termini ordinari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini dell'individuazione dell'operatività del DM n. 366 del 2000 è necessario accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo stesso decreto.
Dal punto di vista oggettivo si rileva che l'art. 1 del citato decreto contiene una definizione di servizi di telecomunicazione più ampia rispetto a quella contenuta nella Direttiva CE del 17 giugno 1999, n. 59, comprendendo oltre all'emissione, ricezione e trasmissione di segnali, immagini, suoni, ecc. (a prescindere dal mezzo tecnico utilizzato) anche le "altre operazioni accessorie o comunque connesse" ai detti servizi, qualora "le stesse sono considerate parte integrante del servizio in forza delle previsioni contrattuali".
Si ritiene, perciò, che l'attività di emissione di programmi televisivi effettuata con il sistema "VoD" rientra nella nozione di "servizio di telecomunicazione", ai fini dell'ammissione al regime semplificato per le telecomunicazioni, previsto dal citato DM n. 366 del 2000. Infatti l'articolo 1 del decreto nel prendere in considerazione l'attività di "trasmissione e ricezione di segnali, immagini, suoni o informazioni, di qualsiasi natura, rese tramite filo, cavo ecc.", contiene un'elencazione piuttosto ampia, alla quale aggiunge con una formula di chiusura il riferimento ad altri "mezzi o sistemi", senza operare distinzioni basate su particolari modalità tecniche di effettuazione del servizio. Per le medesime considerazioni anche i c.d. "servizi a valore aggiunto" devono considerarsi rientranti nell'ambito dei servizi di telecomunicazione regolati dal DM n. 366 del 2000.
Dal punto di vista soggettivo, al contrario, è necessario far riferimento alle disposizioni dell'art. 2 del ripetuto DM n. 366 del 2000, ove viene fatto specifico riferimento alle operazioni "effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale", il che porta a desumere che il regime semplificato in esame trova applicazione solo da parte del titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale (in seguito titolare) che rende attraverso la propria rete i servizi di telecomunicazione, comprese le operazioni accessorie e connesse, ancorché queste ultime siano poste in essere da terzi.
Solo in presenza di tale requisito soggettivo i corrispettivi dei servizi di telecomunicazione, nei sensi sopra precisati, possono essere fatturati o addebitati agli utenti dal titolare per conto dei fornitori dei singoli servizi (in seguito prestatori), senza che ciò configuri un rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi nella specie di una mera semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; in altri termini, la fattura emessa dal titolare rappresenta il veicolo per l'addebito al cliente anche dei corrispettivi dei servizi resi dai prestatori.
Nel caso in esame, l'istante, pur essendo titolare di una autorizzazione generale al servizio di instradamento di segnali a banda larga per la trasmissione di immagini, dati e suoni, non è in grado, allo stato attuale, di poter utilizzare la propria rete, per cui si serve di altro soggetto (KK) per la trasmissione dei segnali. Questa circostanza comporta l'impossibilità da parte di XXX di poter far uso delle disposizioni contenute nel DM n. 366 del 2000.
Pertanto, la soluzione proposta dall'istante non è accoglibile relativamente alla possibilità di emettere fatture per conto dei terzi prestatori di servizi basandosi su una nozione ampia di rete.
Infatti, l'articolo 7, comma 1, del DM n. 366 del 2000 dispone che i corrispettivi dei servizi di telecomunicazione e altre operazioni ... resi attraverso la messa a disposizione di reti di telecomunicazione, ..., possono essere fatturati o addebitati agli utenti dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, per conto dei soggetti che le effettuano". La norma, quindi, consente che venga effettuata la fatturazione "per conto" nel caso in cui il soggetto che emette tale fattura sia il titolare della concessione o autorizzazione. Poiché nel caso in esame i servizi VoD effettuati dalla XY sono trasmessi grazie all'utilizzo della connettività di KK, titolare di apposita concessione all'installazione di reti di telecomunicazione, si ritiene che in tale ipotesi il "titolare della concessione, autorizzazione" di cui al citato articolo 7 è in realtà KK e non la società istante, la quale, in conseguenza, non ha titolo per fatturare le operazioni effettuate da XY, dal momento che la stessa si serve della rete di telecomunicazione di KK.
In conclusione, non è conforme all'articolo 7 del DM n. 366 del 2000 la soluzione proposta dall'istante nel senso di emettere fattura per conto di XY e degli altri prestatori.
Passando, ora, all'esame dell'altra ipotesi prospettata dall'istante, cioè di conferire mandato a fatturare "per conto" a KK, indicando cumulativamente in fattura le operazioni relative ai servizi effettuati direttamente da quest'ultima e quelle inerenti a servizi resi dalle altre società prestatrici, secondo quanto chiarito sopra, la modalità operativa che si intenderebbe seguire appare legittima, in quanto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 del decreto, la fatturazione "per conto" può essere effettuata solo dal soggetto titolare della rete data in concessione. In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno precisare che, con riferimento a quanto esposto dall'istante, nella fattispecie non è configurabile un rapporto di mandato trattandosi, propriamente, di un incarico ad altro soggetto ad emettere la fattura per le prestazioni rese ai propri clienti. Peraltro, ai fini dell'operatività dello schema proposto, è necessario, in ogni caso, che l'incarico a fatturare sia espressamente conferito da ciascun prestatore del servizio al titolare della concessione, non potendosi ritenere l'originario incarico conferito dall'istante a KK "assorbente" degli incarichi ricevuti dalle altre società.
Pertanto, appare corretta la possibilità che la fattura sia emessa da KK "per conto" degli altri prestatori (tra i quali deve essere compresa anche XXX). Infatti, l'articolo 2 del decreto recita: "le fatture possono essere emesse in unico esemplare ed ordinate secondo serie articolate di numerazioni progressive, i corrispettivi soggetti all'imposta sono indicati complessivamente in fattura, ..., indipendentemente dalla loro spettanza al titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o agli altri soggetti di cui all'articolo 7". Dato il tenore letterale della norma citata, l'indicazione cumulativa in fattura delle operazioni inerenti ai servizi svolti direttamente dal titolare e delle operazioni relative ai servizi resi dai prestatori è conforme alle disposizioni del DM n. 366 del 2000. Inoltre, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2 "il secondo esemplare della fattura può essere sostituito da distinte meccanografiche, ovvero su supporti magnetici o di immagini riportanti tutti gli elementi indicati nella fattura".
In tale ipotesi, considerato che le fatture nei confronti dei clienti sono emesse da KK, quest'ultima potrà far pervenire ai prestatori i file elettronici contenenti i dati inseriti nella fattura entro il mese successivo a ciascun mese, qualora non intenda avvalersi del più ampio termine trimestrale di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto.
Per quanto concerne la trasmissione tramite posta elettronica ai clienti della fattura, emessa in unico esemplare, l'Amministrazione finanziaria ha manifestato con diverse pronunce il proprio orientamento favorevole, semprechè i dati delle operazioni vengano materializzati su supporto cartaceo.
Quanto alla liquidazione dell'imposta, si ritiene, conformemente ai principi generali in materia di imposta sul valore aggiunto, che i relativi obblighi incombono sul titolare della concessione (KK), per i servizi dal medesimo effettuati direttamente agli utenti, e sui prestatori per le operazioni da questi effettuate a vantaggio dei medesimi utenti ed indicate nell'unica fattura emessa dal titolare di cui si è detto sopra, in base agli autonomi contratti stipulati da ciascuno con i propri clienti.
Ai fini della corretta liquidazione dell'IVA, la scrivente ritiene che i prestatori (tra i quali va ricompresa, come sopra detto, anche XXX) devono annotare nei propri registri la nota trasmessa dal titolare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto, comprensiva, come si è detto, dell'ammontare dei corrispettivi ad essi dovuti e dell'IVA. Analogamente, il titolare della concessione potrà stornare dalla propria contabilità i corrispettivi e l'imposta che ha fatturato per conto dei prestatori e che sono stati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 7.
Con riferimento a quanto esposto dall'istante, si ricorda che, per effetto delle modifiche portate dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, in vigore dal 1 gennaio 2002, è stato abolito l'obbligo di presentare la dichiarazione periodica IVA.
Per quanto concerne l'estensione del regime trimestrale della liquidazione del tributo ai prestatori, la soluzione proposta dall'istante non è accoglibile. Infatti, la disposizione dell'articolo 6 del decreto consente detta liquidazione trimestrale esclusivamente al titolare della concessione, mentre per i prestatori valgono le regole ordinarie in materia di liquidazione periodica dell'IVA. Pertanto, per il caso in esame relativo alla fatturazione dei servizi VoD, in base a quanto sopra esposto, il regime speciale di cui al citato articolo 6 è applicabile solo a KK, titolare della concessione alla trasmissione dei programmi video. In ogni caso, poiché il citato articolo 6 è una norma di carattere agevolativo detto titolare può effettuare la liquidazione periodica dell'IVA con cadenza mensile anziché trimestrale, in base al regime ordinario di cui all'articolo 1 del citato DPR n. 100 del 1998.
Si precisa a tale fine che la liquidazione trimestrale dell'imposta di cui all'articolo 6 del decreto, è il regime naturale delle imprese che operano nel settore delle telecomunicazioni, sarà pertanto necessario esprimere l'opzione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, ancorché in base a "comportamento concludente", dovendone dare comunicazione nella dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata, ai sensi dell'articolo 2 del citato DPR n. 442 del 1997.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ........, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.