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Risoluzione Agenzia Entrate n. 197 del 19.06.2002
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Interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Istanza. Disciplina delle forme pensionistiche complementari ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
Risoluzione Agenzia Entrate n. 197 del 19.06.2002Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale del ..., la Cassa Interaziendale di Previdenza Dirigenti XX - Fondo Pensione ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione degli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Esposizione del quesito
La Cassa Interaziendale di Previdenza Dirigenti XX è un "vecchio fondo", in quanto risulta già istituito al ... (data di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421), che gestisce le risorse destinate alla costituzione delle prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti mediante convenzioni con le imprese di assicurazione.
Il Fondo raccoglie i contributi degli iscritti, che transitano su un conto corrente bancario accesso dallo stesso, e versa i premi alle compagnie di assicurazione convenzionate.
Lo Statuto del fondo prevede, inoltre, la stipula di apposite convenzioni con le imprese di assicurazione per garantire agli iscritti coperture accessorie in caso di morte o di invalidità.
Pertanto, trattandosi di un "vecchio fondo pensione" gestito mediante convenzione assicurativa, la Cassa Interaziendale di Previdenza Dirigenti XX rientra fra i fondi pensione disciplinati dall'articolo 14-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 124 del 1993, come inserito dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Tale norma stabilisce che ai predetti fondi si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, il quale prevede che sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si applica l'imposta sostitutiva dell'11 per cento.
La medesima disposizione prevede, inoltre, che il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
In merito alla corretta modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva dell'11 per cento, il Fondo Pensione chiede se:
- gli interessi maturati sul conto corrente bancario sul quale transitano i contributi degli iscritti, sui quali non è stata applicata la ritenuta del 27 per cento, prevista dall'articolo 26, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, debbano essere sommati al risultato netto della gestione previdenziale, anche se tali somme non concorrono ad incrementare la posizione previdenziale degli iscritti, ma sono trattenute dal fondo per la copertura delle spese di gestione;
- ai fini della determinazione del risultato netto della gestione maturato nel 2001 per ciascun iscritto, debbano essere sottratti dal valore attuale della rendita in via di costituzione al termine dell'esercizio tutti i contributi versati nell'anno al Fondo, compresi quelli destinati alle coperture accessorie in caso di morte o di invalidità, ovvero se al predetto valore attuale della rendita deve essere sottratta la sola quota dei contributi destinati alla costituzione delle prestazioni pensionistiche.Soluzione prospettata dal contribuente
Il Fondo istante non prospetta una specifica soluzione ai problemi posti, ma si limita ad evidenziare le ipotesi alternative.
Tuttavia, viene evidenziato che il Fondo ha determinato il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta per ciascun iscritto, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione al termine di ciascun anno solare, diminuito dei premi versati nell'anno e aumentato delle prestazioni erogate nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Inoltre, il Fondo pensione ha aggiunto al risultato netto della gestione gli interessi maturati sul conto corrente bancario, in quanto su tali somme non è stata applicata la ritenuta del 27 per cento.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Il regime tributario della forma pensionistica adottata dall'istante è disciplinato dall'articolo 14-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 124 del 1993, il quale rinvia espressamente alle disposizioni contenute nell'articolo 14-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Tale rinvio comporta l'applicazione a tali forme pensionistiche dei criteri per la determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento previsti nel suddetto articolo 14-bis, per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993.
Il risultato netto maturato in ciascun periodo si determina, pertanto, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Con l'utilizzo del termine "premi", il legislatore sembra riferirsi esclusivamente alle somme che il fondo pensione versa alla compagnia assicurativa convenzionata per alimentare la posizione previdenziale.
Tuttavia, occorre tener presente che il sistema impositivo dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, pur nei diversi modelli di gestione previsti, è delineato con riferimento ai fondi pensione a contribuzione definita dall'articolo 14 del medesimo decreto.
Tale disposizione prevede che, al fine della determinazione del risultato netto maturato, dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare devono essere sottratti i contributi versati.
La circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 ha chiarito che, in tal caso, per contributi devono intendersi tutte le somme che sono state versate alla forma pensionistica, sia che provengano dal partecipante sia che provengano dal datore di lavoro e che i contributi e i premi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidità e premorienza, benché tale quota, in quanto tale, non vada ad incrementare le singole posizioni individuali.
Pertanto, nel caso in esame si ritiene corretto sottrarre dal valore del patrimonio netto alla fine dell'anno il totale dei contributi versati dagli iscritti al lordo della quota destinata ad alimentare le prestazioni per invalidità e premorienza. Ciò in quanto, ai sensi della lettera e-bis) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), la deducibilità compete per l'intero importo versato alla forma pensionistica.
Per quanto concerne gli interessi derivanti dal conto corrente sul quale transitano tali contributi, si evidenzia che il sistema di tassazione previsto dall'articolo 14-bis del D.Lgs. n. 124 del 1993, che prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, è logicamente incompatibile con il sistema delle ritenute alla fonte sui singoli proventi. Pertanto, nei confronti dei fondi pensione non si applica la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Ne consegue che i suddetti interessi sono percepiti al lordo dell'imposta e concorrono alla formazione del risultato della gestione nella misura in cui incrementano la posizione previdenziale del singolo iscritto e devono essere, pertanto, assoggettati all'imposta sostitutiva dell'11 per cento.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.