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Risoluzione Agenzia Entrate n. 199 del 19.06.2002
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Interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo pensione per il personale ZZ - Istanza Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, articolo 14 e seguenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 199 del 19.06.2002Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale del ..., il Fondo pensione per il personale ZZ, nella persona del proprio rappresentante legale Avv...., ha chiesto se debba essere applicata l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sugli interessi maturati sul conto corrente bancario in cui vengono depositati tutti i contributi versati al Fondo. L'istanza è inoltre finalizzata ad ottenere chiarimenti circa la determinazione della base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva dell'11 per cento prevista dell'articolo 14 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Esposizione del quesito
Il Fondo Pensione per il Personale ZZ istituito prima del ....., data di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e pertanto qualificabile come un cosiddetto "vecchio fondo", gestisce le risorse destinate alla costituzione delle prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti mediante convenzioni con le imprese di assicurazione.
Inoltre il fondo, secondo quanto previsto nel proprio statuto, ha stipulato apposite convenzioni con le imprese di assicurazione per garantire agli iscritti coperture accessorie in caso di morte o di invalidità.
Il suddetto Fondo Pensione, alla luce di quanto riferito, si deve ritenere incluso fra i fondi pensione di cui all'articolo 14-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Tale norma stabilisce che ai "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, il quale prevede che sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si applichi l'imposta sostitutiva dell'11 per cento.
Ai sensi della medesima disposizione, il predetto risultato netto viene determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, e diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Il fondo istante ha, inoltre, fatto presente che tutti i contributi versati dagli iscritti e destinati agli impieghi previsti dallo statuto vengono raccolti su uno specifico conto corrente bancario.
I quesiti posti attengono entrambi sostanzialmente alla corretta modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva dell'11 per cento, il Fondo Pensione chiede se:
- gli interessi maturati sul conto corrente bancario nel quale transitano i contributi degli iscritti, e sui quali è stata applicata dalla banca la ritenuta del 27 per cento, prevista dall'articolo 26, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, debbano sommarsi al risultato netto della gestione previdenziale, anche se tali somme non concorrono ad incrementare la posizione previdenziale degli iscritti, ma sono trattenute dal fondo per la copertura delle spese di gestione;
- ai fini della determinazione del risultato netto della gestione maturato nel 2001 per ciascun iscritto, debbano essere sottratti dal valore attuale della rendita in via di costituzione al termine dell'esercizio tutti i contributi versati nell'anno al Fondo, compresi quelli destinati alle coperture accessorie in caso di morte o di invalidità, ovvero se al predetto valore attuale della rendita deve essere sottratta la sola quota dei contributi destinati alla costituzione delle prestazioni pensionistiche.Soluzione prospettata dal contribuente
L'istanza, in effetti, non prospetta una specifica soluzione interpretativa in quanto il contribuente si limita meramente ad indicare ipotesi alternative: se cioè gli interessi bancari attivi vadano o meno computati, e se il valore attuale della rendita in via di costituzione al termine del medesimo esercizio, debba essere al netto di tutti i contributi versati nell'anno alla Cassa, compresi quelli che sono stati destinati alle coperture accessorie, ovvero debba essere sottratta al predetto valore attuale della rendita la sola quota dei contributi effettivamente destinati alla costituzione delle prestazioni pensionistiche.
Tuttavia l'istante ha precisato di non aver aggiunto al risultato netto della gestione previdenziale gli interessi maturati sul conto corrente bancario, in quanto su tali somme era stata applicata dalla banca la ritenuta alla fonte nella misura del 27 per cento.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Il regime tributario della forma pensionistica adottata dall'istante è disciplinato dall'articolo 14-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 124 del 1993, il quale rinvia espressamente alle disposizioni contenute nell'articolo 14-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Tale rinvio comporta l'applicazione a tali forme pensionistiche dei criteri per la determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento previsti nel suddetto articolo 14-bis, per contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993.
Il risultato netto maturato in ciascun periodo si determina, pertanto, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Con l'utilizzo del termine "premi", il legislatore sembra riferirsi esclusivamente alle somme che il fondo pensione versa alla compagnia assicurativa convenzionata per alimentare la posizione previdenziale.
Tuttavia, occorre tener presente che il sistema impositivo dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, pur nei diversi modelli di gestione previsti, è delineato con riferimento ai fondi pensione a contribuzione definita dall'articolo 14 del medesimo decreto.
Tale disposizione prevede che, al fine della determinazione del risultato netto maturato, dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare devono essere sottratti i contributi versati.
La circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 ha chiarito che, in tal caso, per contributi devono intendersi tutte le somme che sono state versate alla forma pensionistica, sia che provengano dal partecipante sia che provengano dal datore di lavoro e che i contributi e i premi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidità e premorienza, benché tale quota, in quanto tale, non vada ad incrementare le singole posizioni individuali.
Pertanto, nel caso in esame si ritiene corretto sottrarre dal valore del patrimonio netto alla fine dell'anno il totale dei contributi versati dagli iscritti comprensivi della quota destinata ad alimentare le prestazioni per invalidità e premorienza. Ciò in quanto, ai sensi della lettera e-bis) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), la deducibilità compete per l'intero importo versato alla forma pensionistica.
Per quanto concerne gli interessi derivanti dal conto corrente sul quale transitano tali contributi, si evidenzia che il sistema di tassazione previsto dall'articolo 14-bis del D.Lgs. n. 124 del 1993, che prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, è logicamente incompatibile con il sistema delle ritenute alla fonte sui singoli proventi. Pertanto, nei confronti dei fondi pensione non si applica la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Ne consegue che i suddetti interessi sono percepiti al lordo dell'imposta e concorrono alla formazione del risultato della gestione nella misura in cui incrementano la posizione previdenziale del singolo iscritto e devono essere, pertanto, assoggettati all'imposta sostitutiva dell'11 per cento.
Nel caso in esame la banca ha, invece, erroneamente applicato la ritenuta del 27 per cento sugli interessi derivanti dal conto corrente.
Pertanto, il fondo pensione ha diritto al rimborso della ritenuta effettuata dalla banca e non dovuta.
L'istanza potrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dal sostituto d'imposta o dal sostituito.
In luogo di tale istanza, la banca può riconoscere l'errore materiale restituendo al fondo la ritenuta applicata sugli interessi e scomputare l'eccedenza di ritenuta versata ai sensi dell'articolo 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 445.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.