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Risoluzione Agenzia Entrate n. 202 del 20.06.2002
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Servizio di gestione di ristorante self service e bar aziendale da parte di un'unica ditta - esonero dall'emissione dello scontrino fiscale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 202 del 20.06.2002Il Servizio Amministrazione......ha chiesto di conoscere se, in caso di affidamento del servizio di ristorazione aziendale - self service e bar interni - ad un'unica ditta appaltatrice, la stessa sia esentata dall'emissione degli scontrini fiscali per gli incassi realizzati nell'ambito del servizio bar, in applicazione dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 1, punto 3) del decreto ministeriale 21 dicembre 1992 per le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali.
In particolare la stessa società appaltatrice gestirebbe il servizio di ristorante self - service, durante una fascia oraria prestabilita (dalle ore 12,00 alle ore 15,00) e, per l'intero arco della giornata, in locali contigui, fornirebbe il servizio bar.
Al riguardo si osserva che con l'articolo 22, primo comma, punto 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è stata prevista la non obbligatorietà della fatturazione, salvo richiesta da parte del cliente, per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali.
Con l'articolo 1 del decreto ministeriale del 13 ottobre 1979, come modificato dal decreto ministeriale 18 settembre 1981, tali operazioni sono state, altresì, esonerate dall'obbligo di certificazione mediante l'emissione della ricevuta fiscale.
Con successivo decreto ministeriale 21 dicembre 1992, infine, è stato previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alle somministrazioni in esame mediante il rilascio di ricevute o di scontrini fiscali.
Questa Amministrazione, in particolare con le circolari n. 3 del 19 gennaio 1980 e n. 9 del 14 febbraio 1980, ha chiarito che l'esonero dall'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale riguarda le somministrazioni di pasti e bevande rese in mense aziendali, intendendosi per tali quelle la cui gestione è data in appalto ad un'impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall'azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa. Pur tuttavia, come precisato con la circolare del 13 giugno 1980, n. 25, non è sufficiente l'esistenza del solo contratto di appalto per configurare il concetto di mensa aziendale, essendo necessaria la sussistenza di un ulteriore elemento dato dall'obbligo assunto dall'appaltatore di fornire la prestazione esclusivamente a dipendenti del soggetto appaltante.
L'esonero dall'obbligo di certificazione, quindi, trova la sua ragione d'essere nel fatto che il servizio di somministrazione di pasti e bevande sia prestato esclusivamente a favore del personale dipendente dell'azienda, a nulla rilevando la circostanza che il servizio sia svolto all'interno dell'azienda.
Tanto premesso, si ritiene che qualora i servizi di ristorazione, self-service e bar, gestiti dalla stessa ditta appaltatrice, siano destinati solo al personale..., torna applicabile l'esonero di cui all'articolo 1 del D.M. 21 dicembre 1992, anche nell'ipotesi in cui il servizio di somministrazione di bevande sia reso per l'intero arco della giornata.