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Risoluzione Agenzia Entrate n. 207 del 24.06.2002
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Operazioni di fusione deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Imputazione del disavanzo di fusione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 207 del 24.06.2002Con la nota del.....codesta Direzione regionale ha chiesto chiarimenti in ordine al significato dell'espressione "fusione rogitata successivamente all'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994", contenuta nella circolare n. 49/E del 30 maggio 2001, concernente i criteri di abbandono dei giudizi vertenti in materia di iscrivibilità in bilancio come avviamento del disavanzo di fusione realizzato mediante annullamento di quote di capitale sociale, con conseguente deducibilità delle relative quote annuali di ammortamento.
La questione era stata sollevata da una società per azioni in sede di sollecitazione dell'esercizio del potere di autotutela.
Codesta Direzione regionale ha posto in rilievo che, nel caso di specie, la fusione era stata già deliberata alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, mentre il relativo atto risulta stipulato in data successiva (13 giugno 1995). Pertanto, ai fini della valutazione di quanto richiesto dalla società istante, assume preminente rilevanza la determinazione della precisa fase del procedimento di fusione alla quale va riferita la disposizione recata dall'articolo 27 della predetta legge.
Al riguardo si premette che l'articolo 27 in argomento, invertendo radicalmente la precedente impostazione legislativa in materia, ha introdotto espressamente il principio della totale irrilevanza fiscale del disavanzo da annullamento per le operazioni di fusione deliberate a partire dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
Più precisamente, il comma 2 di detto articolo ha stabilito che le nuove disposizioni in materia di neutralità fiscale di fusioni e scissioni "si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore" della legge stessa.
Con riferimento alle operazioni di fusione effettuate nel regime antecedente all'entrata in vigore della norma in commento l'Amministrazione finanziaria si è allineata alle posizioni assunte in modo univoco dalla Corte di Cassazione, che ha definitivamente sancito la legittimità civilistica e fiscale dell'iscrizione di una posta di bilancio a titolo di avviamento mediante l'utilizzo del disavanzo di fusione.
In specie, con circolare n. 49/E del 30 maggio 2001, gli uffici sono stati invitati ad abbandonare le pretese tributarie non definitive e quindi quei giudizi instaurati al solo fine di sostenere "in via astratta la non utilizzabilità del disavanzo contabile di fusione per iscrivere ex novo un valore di avviamento ammortizzabile" ed a valutare caso per caso l'opportunità di resistere in giudizio e di proporre ricorso per cassazione.
Tra le fattispecie per le quali si è ritenuto opportuno procedere ad una valutazione in ordine alla continuazione del contenzioso, la menzionata circolare ha fatto riferimento al caso in cui "si discuta ... di fusione rogitata successivamente all'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994".
In proposito si osserva che con la locuzione "operazioni deliberate" il legislatore ha indicato una fase ben precisa del procedimento di fusione, coincidente con il momento in cui viene espressa, mediante l'approvazione del progetto di fusione, la volontà dei soci appartenenti alle singole società che partecipano alla fusione.
L'univocità del significato letterale delle parole adoperate (che esclude il ricorso ai criteri sussidiari di interpretazione) può ritenersi insita nell'uso di termini giuridici o tecnici.
Con l'espressione "fusione rogitata" utilizzata nella circolare n. 49/E si poneva in evidenza, invece, la necessità che la data della deliberazione di fusione risultasse in modo certo. In particolare, per la deliberazione di fusione disciplinata dall'articolo 2502 del codice civile occorre l'approvazione in sede di assemblea straordinaria con l'intervento del notaio, secondo le disposizioni previste in materia dal codice civile.