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Risoluzione Agenzia Entrate n. 210 del 01.07.2002
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Limiti di deducibilità nella dichiarazione dei redditi per contributi versati alle forme pensionistiche complementari dai c.d. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi"
Risoluzione Agenzia Entrate n. 210 del 01.07.2002Sono stati segnalati alla scrivente da parte di alcuni sostituti d'imposta, nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale prestata nei confronti dei propri dipendenti, alcune anomalie verificatesi nella fase di liquidazione, effettuata con l'ausilio di programmi informatici, dei modelli 730/2002, nel particolare caso in cui il dipendente, relativamente ai contributi per la previdenza complementare, ha indicato un importo nella colonna 3 del rigo E25 del citato modello, desunto dal punto 25 del CUD rilasciato dallo stesso sostituto e relativo alle somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del datore di lavoro. Tale liquidazione ha generato quale risultato contabile nel prospetto di liquidazione - mod. 730-3/2002 rilasciato al dipendente, un maggior rimborso o minor debito di imposta conseguenti alla indebita deduzione.
In relazione alla predetta situazione, è stato chiesto di conoscere come debba comportarsi il sostituto d'imposta per riconoscere le corrette deduzioni spettanti ai propri assistiti, alla luce della vigente normativa in materia di previdenza complementare, atteso che nel caso prospettato trattasi di soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore delle legge n. 421 del 1992, c.d. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi", contraddistinti dal codice 1 nella casella 1 del Rigo E25 del Mod. 730/2002.
Al riguardo si ricorda anzitutto che, in virtù del regime transitorio introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, per i soggetti che risultino iscritti alle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, c.d. "vecchi iscritti" ai "vecchi fondi", il limite di deducibilità è costituito dal minor importo tra il 12 per cento del reddito complessivo ed il maggiore tra l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57 (pari a lire 10 milioni).
Ciò peraltro è stato esaurientemente chiarito al capitolo 1, punto 2.11, della circolare 29/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2001 e sinteticamente riportato nell'Appendice alle Istruzioni per la compilazione del Modello 730/2002 (pag.43).
Tale regime transitorio è valido per un periodo di cinque anni, ossia per i contributi versati dal gennaio 2001 e fino alla fine del mese di dicembre 2005. Ai fini dell'applicazione del predetto regime agevolato, il D.M. 13 dicembre 2000, pubblicato in G.U. 28 dicembre 2000, n. 301 ha previsto che il fondo rilasci all'interessato, entro il 28 febbraio 2002 o entro 12 giorni dalla richiesta, un'apposita certificazione attestante sia l'ammontare dei contributi effettivamente versati nel 1999 che la qualifica di "vecchio iscritto" a "vecchio fondo".
Ciò premesso, ai fini della corretta liquidazione della dichiarazione Mod. 730/2002, si precisa che, qualora il contribuente si sia avvalso dell'assistenza fiscale prestata dal CAF, la verifica dei differenti limiti di deducibilità previsti per i citati soggetti è demandata direttamente al CAF, mediante l'esame della documentazione esibita dallo stesso contribuente ed in particolare della certificazione rilasciata dal fondo pensione.
Nell'effettuare il predetto controllo, il CAF tiene conto delle indicazioni fornite al riguardo, in relazione al Rigo E25, nelle Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale (c.d. circolare di calcolo), approvate, unitamente alle specifiche tecniche, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2002 e pubblicate nel S.O. n. 41 alla G.U. n. 60 del 12 marzo 2002 (Allegato D).
In particolare, nel caso in cui l'importo versato nel 2001 per previdenza complementare risulti superiore ad euro 5.164,57 (corrispondente a 10 milioni di lire) ed inferiore al 12 per cento del reddito complessivo dichiarato in sede di 730 dal contribuente stesso, ai fini della quantificazione della deduzione massima consentita, il CAF provvede al raffronto tra l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999, come risultante dalla predetta certificazione rilasciata dal fondo ed esibita dall'assistito, e quanto indicato in colonna 4 del rigo E25 (contributi già esclusi dall'imponibile da parte del sostituto di imposta).
Qualora da tale raffronto non emergano differenze tra i due dati, in quanto il sostituto ha già riconosciuto il massimo importo deducibile per il dipendente, cioè, nel caso in esame, l'intero importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 (indicandolo nel punto 24 del CUD), non competerà al dipendente alcuna ulteriore deduzione per previdenza complementare ed individuale. Ciò ancorché sia stato compilato nel CUD il punto 25 al fine, ad esempio, di rendere noto al dipendente l'ulteriore importo di contributi versati alla previdenza complementare nel 2001 non esclusi dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto (proprio per il raggiungimento dei limiti di deducibilità).
Analogamente deve comportarsi il sostituto d'imposta nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'assistenza fiscale direttamente prestata dallo stesso sostituto d'imposta, benché a quest'ultimo non sia imposto l'onere di provvedere al controllo di alcuna documentazione relativa agli oneri in quanto non previsto a suo carico il rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 2, lett. b) del D.lgs. 241/97. E' infatti egualmente demandato al sostituto d'imposta il compito di controllare la regolarità formale della dichiarazione, anche in relazione alle disposizioni di legge che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, delle detrazioni e dei crediti di imposta, così come ribadito al punto 1.4 dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'assistenza fiscale n. 10/E del 31 gennaio 2002.
In tale caso, infatti, il sostituto di imposta, nella maggioranza dei casi, è a conoscenza del dato riferito ai contributi versati nel 1999 per poterne tener conto nel punto 24 del CUD rilasciato al dipendente. Tale circostanza, unitamente all' obbligo di rispettare le disposizioni normative di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs.n. 47/2000 ed i chiarimenti emanati in materia, è sufficiente per consentire al sostituto, in ordine al controllo dei contributi per previdenza complementare, di procedere analogamente a quanto posto in essere dal CAF, in sede di assistenza fiscale e descritto nella citata circolare di calcolo.
Pertanto, nel caso, in particolare, in cui l'importo dei contributi complessivamente versati nel 1999, come verificati dal sostituto d'imposta, sia superiore ad euro 5164,57, pari a lire 10 milioni ed il totale dei contributi versati nel 2001 superi detto importo ma permanga nei limiti del 12 per cento del reddito complessivo, il medesimo sostituto dovrà riconoscere all'assistito, mediante il rilascio di un nuovo prospetto di liquidazione mod. 730-3 in tempo utile per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il solo importo rappresentato da quanto versato nel 1999, a prescindere da quanto precedentemente attestato nel CUD al punto 25.
L'importo dei contributi versati nel 1999, come già osservato, rappresenta infatti il limite normativo dei contributi deducibili in relazione alla fattispecie prospettata.
Qualora invece, relativamente ai medesimi soggetti c.d. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi", si verifichi ad esempio il caso in cui l'importo dei contributi versati nel 1999 sia superiore a quanto indicato nella colonna 4 del rigo E 25 del mod. 730/2002 (contributi già esclusi dal reddito imponibile dal sostituto d'imposta) ed il contribuente abbia indicato un importo nella colonna 3 del medesimo rigo E25 (per somme versate ad esempio a forme pensionistiche individuali), il soggetto che presta l'assistenza fiscale potrà riconoscere come deduzione massima complessiva, comprensiva anche della quota già dedotta dal sostituto ed indicata nella colonna 4 del Rigo E25, il minor importo tra il 12 per cento del reddito complessivo dichiarato dal contribuente in sede di presentazione del Mod. 730/2002 ed il maggiore tra l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57 (pari a lire 10 milioni).
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente risoluzione.