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Risoluzione Agenzia Entrate n. 214 del 03.07.2002
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Interpello, legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11. JK S.p.A. Applicabilità ai dipendenti stranieri delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1 - bis, terzo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 214 del 03.07.2002Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 62, comma 1 - bis, terzo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
Quesito
La JK S.p.A., società controllata dalla XX S.A., è solita assumere alle proprie dipendenze dirigenti stranieri - provenienti da altre società del gruppo - che, in seguito all'instaurazione del rapporto di lavoro, trasferiscono la propria residenza a........, comune in cui ha sede la JK S.p.A.
La società assume in locazione immobili ad uso abitativo e li concede in uso ai neo - assunti stranieri, affinché possano soggiornarvi con le loro famiglie, considerando poi il compenso in natura ai fini della determinazione del reddito.
L'istante chiede se alla fattispecie rappresentata sia applicabile quanto disposto, a proposito di spese per prestazioni di lavoro, dall'articolo 62, comma 1-bis, terzo periodo, del TUIR, e cioè che "qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili."Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che la previsione dell'articolo 62, comma 1-bis, del TUIR sia applicabile al caso sopra descritto.
A sostegno di questa tesi sottolinea che il dettato normativo non contempla preclusioni soggettive, per cui esso si riferisce ai lavoratori dipendenti che per esigenze di lavoro, indipendentemente dal paese di provenienza, abbiano trasferito la loro residenza anagrafica.Parere dell'Agenzia
L'articolo 62 del TUIR si occupa della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese per lavoro dipendente. Il comma 1-bis dell'articolo citato, al secondo periodo, stabilisce che "i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'art. 48, comma 4, lettera c)."
L'articolo 145, comma 98, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha modificato il citato comma 1-bis, inserendo il terzo periodo che prevede per un triennio la integrale deducibilità dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative ad immobili concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività.
Per quanto concerne il quesito proposto, si concorda con la tesi avanzata dalla società istante.
Infatti, l'intento che anima la disposizione in esame è quello di incentivare la mobilità dei dipendenti, sia italiani che stranieri, fornendo ai datori di lavoro uno strumento competitivo per attrarre sia manodopera che profili professionali d'eccellenza, rendendo più agevole lo spostamento e l'integrazione del personale nel nuovo contesto socio - culturale, oltre che professionale, e attenuando i disagi propri del trasferimento della residenza.
In quest'ottica, la previsione normativa si rivolge sia ai soggetti neo - assunti, sia a coloro che, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, debbano trasferirsi in un'altra sede situata in un comune diverso.
L'integrazione dell'articolo 62, comma 1 - bis in esame, è stata accompagnata da un'analoga modifica dell'articolo 40 del TUIR, operata dall'articolo 145, comma 99, della legge n. 388 del 2000. In base a tale disposizione, gli immobili concessi in uso ai dipendenti ai sensi dell'articolo 62, comma 1 - bis, terzo periodo, si considerano strumentali per il medesimo periodo temporale ivi indicato.
L'intervento ha reso coerente, nel suo insieme, il quadro normativo di riferimento, equiparando il trattamento degli immobili destinati alla prima sistemazione dei dipendenti sia nel caso in cui questi siano detenuti in locazione, sia nel caso in cui siano di proprietà dell'impresa.
Il triennio contemplato dal comma 1 - bis - "periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due successivi" - costituisce un limite massimo alla disposizione in esame. Se oltre tale termine l'immobile risulti ancora concesso al medesimo dipendente, si renderà applicabile la disciplina di parziale deducibilità prevista dal secondo periodo del comma 1 - bis dell'articolo 62.
La norma non prevede un periodo minimo di permanenza: pertanto, qualora entro lo scadere del triennio previsto il dipendente lasci l'unità immobiliare che gli è stata concessa in locazione, da quel momento la stessa non potrà più essere considerata strumentale ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 40 del TUIR, ovvero, se assunta in locazione, i canoni e le spese di manutenzione non potranno più essere integralmente dedotti.
Qualora tuttavia l'immobile venga nuovamente concesso ad un dipendente che abbia trasferito la propria residenza, torneranno ad essere applicabili, per la medesima unità immobiliare, le previsioni dell'articolo 62, comma 1-bis, terzo periodo, e 40, comma 2, ultimo periodo, del TUIR. In definitiva, il legislatore, per favorire la mobilità della forza lavoro, ha previsto un trattamento privilegiato per gli immobili destinati a garantire momentanee esigenze di accoglienza e prima sistemazione dei dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza, assicurando la piena deducibilità delle spese di manutenzione e degli eventuali canoni di locazione, ovvero degli ammortamenti. Diversamente, non possono essere considerati strumentali gli immobili che siano concessi in uso ai dipendenti ai sensi dell'articolo 62, comma 1 -bis, secondo periodo, del TUIR: i canoni e le spese di manutenzione ad essi relativi saranno sottoposti ad un regime di parziale deducibilità, concorrendo alla formazione del reddito d'impresa per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti medesimi.