-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 228 del 11.07.2002
-
Istituzione dei codici tributo per la regolarizzazione dei versamenti tardivi dell'imposta unica sulle scommesse dovuta dai concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive
Risoluzione Agenzia Entrate n. 228 del 11.07.2002Con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2001 è stata disposta la ripresa della riscossione dell'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il cui pagamento è stato sospeso, per effetto del decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001, nei confronti dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
In caso di mancata effettuazione dei versamenti è dovuta una sanzione pari al 30 per cento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Per il versamento delle citate somme, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, su espressa richiesta dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, sono istituiti i seguenti codici tributo:
2328, denominato "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche ";
2329, denominato "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica sulle scommesse sportive ";
2330, denominato "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche di competenza della Regione Sicilia ";
2331, denominato "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica sulle scommesse sportive di competenza della Regione Sicilia "
Gli interessi dovuti per i pagamenti tardivi si versano cumulativamente all'imposta unica utilizzando il relativo codice tributo istituito con la risoluzione n. 179/E del 6 giugno 2002.
Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 i codici-tributo:
- 2328, 2329, 2330 e 2331 devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.