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Risoluzione Agenzia Entrate n. 232 del 16.07.2002
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Interpello n....... Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Sig XY Istanza prot... del 18/03/2002. Dlgs n. 314 del 2 settembre 1997 - Rimborso spese e indennità per servizio di notifica
Risoluzione Agenzia Entrate n. 232 del 16.07.2002Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il signor XY, dipendente presso il Concessionario del servizio di riscossione tributi con la qualifica di ufficiale di riscossione, nell'espletamento della propria attività, ha necessità di recarsi quotidianamente al di fuori della propria sede di lavoro. Tali spostamenti avvengono nell'ambito del comune di appartenenza e tramite l'utilizzo del mezzo proprio. A tal fine chiede di sapere quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Irpef, ai rimborsi spese ed alle indennità per servizio di notifica e per gli atti esecutivi, percepiti in dipendenza del predetto rapporto di lavoro.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Sig. XY ritiene che i rimborsi chilometrici non debbano essere sottoposti a tassazione per l'intero ammontare, in quanto il soggetto percipiente deve essere considerato "in trasferta" e detti rimborsi assumono natura risarcitoria. Per quanto concerne le indennità di notifica ritiene che debbano essere assoggettate a tassazione per il 50% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del TUIR, allo stesso modo delle indennità di notifica percepite dagli ufficiali giudiziari.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all'interpello pervenuto, si formulano le seguenti osservazioni.
Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare ai rimborsi spese corrisposti a seguito delle trasferte effettuate dal contribuente nell'ambito del comune per la prestazione dell'attività lavorativa si osserva quanto segue.
Come è noto il lavoratore dipendente è tenuto, tra l'altro, a svolgere la propria prestazione di lavoro nel luogo stabilito dal datore di lavoro che è generalmente indicato nella lettera o nel contratto di assunzione.
L'individuazione della sede di lavoro è, dunque, rimessa alla libera decisione delle parti contrattuali. Ciò premesso, occorre tenere presente che il legislatore ha differenziato il trattamento dell'indennità di trasferta a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio comunale in cui è stabilita la sede di lavoro del dipendente.
Nel caso specifico si ritiene che i rimborsi spese oggetto del quesito concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 48, comma 5 ultimo periodo del TUIR, il quale dispone che "Le indennità o rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito".
Ciò in quanto le trasferte in relazione alle quali vengono erogati i rimborsi spese si realizzano nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro e non si versa nell'ipotesi di spese di trasporto comprovate da documento rilasciato dal vettore, che consentirebbe l'esclusione del rimborso dal concorso al reddito imponibile.
Per quanto concerne l'altra richiesta di chiarimenti, in merito alla possibilità di assoggettare a tassazione per il 50% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del TUIR, le indennità per servizio di notifica e per gli atti esecutivi effettuati dagli ufficiali di riscossione, alla stessa stregua delle indennità di notifica percepite dagli ufficiali giudiziari, si osserva quanto segue.
Il citato comma 6 dell'art. 48 del TUIR contiene una deroga al principio dell'integrale tassazione di tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro.
In particolare, prevede una tassazione limitata al 50% per i seguenti emolumenti:
1. indennità e maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (così detti "trasferisti");
2. indennità di volo e di navigazione;
3. indennità di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 133 del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229.
I rimborsi spese e le indennità per notifiche ed atti esecutivi, percepiti dal contribuente istante, non rientrano tra gli emolumenti indicati sub 1) in quanto gli ufficiali di riscossione dei concessionari del servizio riscossione non appartengono alla categoria dei trasferisti, dato che dispongono di una sede di lavoro specificamente individuata.
I predetti rimborsi ed indennità spettanti al contribuente istante non possono neppure essere ricondotti all'ipotesi sopra indicata sub 3) in quanto il disposto letterale dell'art. 48, comma 6, del TUIR, tramite il rinvio all'art. 133 della legge n. 1229 del 1959, riferisce la previsione di tassazione agevolata alla sola indennità di notifica percepita dagli Ufficiali Giudiziari, senza possibilità di estensione analogica agli Ufficiali di riscossione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale............, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.